Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2012, n. 21842 - Infortunio mortale per esplosione del gas fuoriuscito dal digestore e responsabilità penali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto Consigliere N. -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (Omissis) n. il (Omissis);
2. (Omissis) n. il (Omissis);
nei confronti di:
3. (Omissis) Civile;
4. (Omissis) Civile;
5. (Omissis) S.P.A. Resp. Civile, e C/;
6. Parti Civili;
avverso la sentenza n. 1189/2008 della Corte di Appello di Venezia in data 23/05/2011;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto riguarda il ricorso di (Omissis) e per l'inammissibilità per il ricorso di (Omissis).
Fatto
1. (Omissis), in qualità di capo dell'impianto del depuratore di (Omissis); (Omissis), in qualità di amministratore e legale rappresentante della (Omissis) s.r.l. affidataria di lavori sul digestore (impianto connesso al depuratore, per il trattamento ed il recupero dei rifiuti e dei fanghi di questo venivano tratti a giudizio, unitamente ad altri imputati, per rispondere dei reati di cui agli articoli 449 e 589 c.p., per avere per colpa generica e per violazione delle norme antinfortunistiche causato l'esplosione del gas fuoriuscito dal digestore con la conseguente morte di due operai e le lesioni di un terzo, tutti dipendenti della Soc. (Omissis).
2. In fatto ((Omissis)), risultava che l' (Omissis) S.P.A., gestrice dei depuratore di (Omissis), aveva affidato alla Soc. (Omissis) dei lavori di manutenzione straordinaria del depuratore consistenti nella sostituzione di tubazioni del digestore: detto impianto riduceva il volume dei fanghi e dei rifiuti del depuratore e li trasformava in parte in gas detti biogas, poi convogliati nel bruciatore della centrale ovvero nel gasometro ovvero in un compressore. L'esplosione aveva avuto luogo mentre gli operai stavano lavorando sulla sommità del digestore.
3. Il Tribunale di Verona - Giudice monocratico -, con sentenza in data 7/5/2007, concedeva agli imputati le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, li condannava per il reato di omicidio colposo plurimo e per lesioni colpose irrogando la pena di anni uno di reclusione a (Omissis) ed anni due di reclusione a (Omissis); dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti, per il delitto ex articolo 449 c.p., per essere il reato estinto per prescrizione. Condannava il solo (Omissis) a rifondere i danni in favore delle parti civili, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva.
Osservava che l'occorso era avvenuto perchè i lavoratori avevano utilizzato strumenti elettrici, anzichè una trancia idraulica, per tagliare i tubi, il che aveva dato innesco all'esplosione del gas.
D'altro canto, la responsabilità dei prevenuti, nelle rispettive qualifiche, consisteva nell'avere consentito che si procedesse ai lavori di sostituzione delle tubazioni sulla sommità del digestore senza averlo prima completamente svuotato dai fanghi e riempito d'acqua, senza avere prima lavato con aria (e tubazioni al fine di disperdere il gas nelle stesse contenuto o comunque senza avere verificato l'eventuale presenza di gas residuo. In altre parole, i rischi, derivanti dalla presenza del biogas all'interno del digestore, fortemente elevati per le condizioni in cui si trovava l'impianto a seguito delle operazioni di svuotamento dei fanghi, erano stati sottovalutati dai responsabili delle operazioni con la conseguente inadeguatezza delle informazioni e formazione date ai lavoratori. Al riguardo, la posizione (Omissis) era quella di capo dell'impianto di depurazione nel cui ambito si stavano svolgendo i lavori di manutenzione (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 per gli obblighi a suo carico in relazione alla qualifica all'interno della Società committente); mentre, (Omissis) era il diretto datore di lavoro degli operai e come tale a sua volta titolare di una precisa posizione di garanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 21 e 35.
4. Gli imputati proponevano impugnazione.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 23/5/2011, confermava la responsabilità dei prevenuti. Riteneva le attenuanti già riconosciute a (Omissis) prevalenti sull'aggravante ex articolo 589. commi 2 e 3 anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento dei danno alle parti offese, per cui, essendo in tal modo i reati di cui al capo b) (omicidio colposo plurimo e lesioni colpose) prescritti, dichiarava non doversi procedere per tale ragione nei confronti dei predetto.
Riteneva, invece, nei riguardi di (Omissis), di confermare il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravante, in considerazione della particolare gravità del comportamento del prevenuto, datore di lavoro delle parti offese, e del grado della colpa, nonchè tenuto conto del non avvenuto risarcimento del danno.
Nei confronti di costui dichiarava solo non doversi procedere per il reato di lesioni colpose per prescrizione, riducendo la pena inflitta ad anni uno mesi 10 di reclusione; respingeva nel resto il ricorso dell'imputato.
5. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
(Omissis) si doleva per il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, diversamente da quanto disposto per l'altro imputato (Omissis). D'altro canto, osservava che il mancato risarcimento dei danno da parte sua dipendeva solo da una non corretta valutazione allo stato espressa dalla stessa (Omissis) che, invece, aveva rifuso i danni in ordine alla posizione di (Omissis).
(Omissis) si doleva per il mancato proscioglimento nel merito per il delitto di omicidio colposo, rilevando che erano stati a lui attribuiti dei profili di colpa non ravvisabili in concreto, atteso che egli era ben a conoscenza dei pericoli sussistenti nella lavorazione in corso presso il digestore, ma l'utilizzo di attrezzature elettromeccaniche ad opera dei lavoratori era avvenuto per determinazione imprevedibile di costoro. Detta imprevedibilità doveva ritenersi ancor più rilevante in considerazione del ruolo da lui rivestito di dipendente della società appaltante dei lavori e non appaltatrice.
Diritto
1. Il ricorso di (Omissis) può essere accolto perchè fondato.
Si osserva che l'esclusione del giudizio di prevalenza tra le attenuanti generiche ed aggravante non appare correttamente motivato.
Invero, al riguardo viene dato rilievo al fatto per cui il (Omissis), diversamente dall'altro imputato, non aveva messo in atto comportamenti valorizzabili ai fini di giustificare una valenza prevalente delle attenuanti generiche con ciò facendo riferimento in modo chiaro al mancato risarcimento del danno alle parti civili, invece effettuato dai (Omissis). Peraltro, in tema, si rileva che il risarcimento del danno per (Omissis) è stato eseguito dalla Compagnia di Assicurazioni, attivata dalla Società di cui era dipendente lo stesso, e l'evenienza del ristoro del danno non può attribuirsi di per sè ad un comportamento meritevole di considerazione a favore di detto prevenuto. Per contro a sua volta, il mancato ristoro, in ordine alla posizione di (Omissis), non può di per sè essere valutato in modo negativo nei confronti di questo, tra l'altro sussistendo una controversia sul punto con la medesima Società assicuratrice dell'evento, la quale avrebbe "coperto" una posizione assicurata ed immotivatamente non l'altra parimenti ricompresa tra i soggetti beneficiari del contratto.
Pertanto, la sentenza impugnata, nei confronti di (Omissis), deve essere annullata con riferimento al punto concernente il giudizio di comparazione tra le circostanze, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, che dovrà esaminare in modo più adeguato la questione.
2. In ordine al ricorso proposto da (Omissis), per il quale il reato di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose è stato dichiarato prescritto, a seguito della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, si osserva che, nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, qualora alla declaratoria di prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale, (v. così, Cass. 05/10/2000 n 12048).
Sotto detto profilo, va esaminata l'impugnazione dell'imputato che, tuttavia, risulta inammissibile perchè manifestamente infondata.
Giova rilevare che il controllo della Corte di Cassazione sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene delibata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo. Al Giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo detta motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti: queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione in altro giudice del fatto ed impedirebbero alla stessa di svolgere proprio la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice stesso per giungere alla decisione.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito correttamente la vicenda in fatto, indicando gli specifici elementi probatori, apprezzandoli ed interpretandoli in modo adeguato, ed approfondendo anche la qualificazione della posizione giuridica di garanzia attribuibile all'imputato e le omissioni conseguenti a lui ascrivibili.
D'altro canto, il ricorrente non ha fornito deduzioni in fatto idonee ad inficiare seriamente l'apparato argomentativo prospettato dalla Corte di Appello. Mentre, la motivazione in esame non si palesa logicamente inconciliabile con specifici atti del processo, indicati e rappresentati dallo istante dotati eventualmente di forza esplicativa tale che la loro rappresentazione possa disarticolare il ragionamento svolto dal Collegio di merito.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da (Omissis) comporta la condanna di costui al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) limitatamente al punto concernente il giudizio di comparazione fra le circostanze, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Dichiara inammissibile il ricorso di (Omissis), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.