Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 14 dicembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2013
Parti: Unindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Viterbo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Viterbo
Fonte: FILCA-CISL
Sommario:
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale
Verbale di accordo tra la Unindustria Viterbo, settore edile di Viterbo e Provincia […], con la partecipazione del Presidente dell’Ente Scuola […] e del CTP […] e la Feneal Uil di Viterbo […], la Filca Cisl di Viterbo […], la Fillea Cgil di Viterbo […]
Considerato
- Che le parti firmatarie del presente accordo portano a compimento l’impegno assunto in tema di sicurezza sul lavoro, nel settore dell’edilizia, completano la costituzione di un Sistema della Sicurezza sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell’edilizia della Provincia di Viterbo
- Ravvisata l’opportunità di dare una regolamentazione a livello territoriale, di fornire agli addetti ed alle imprese, certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione dei Decreti Legislativi e del Testo Unico in materia di sicurezza, che sono di rilevante interesse per il settore delle costruzioni
Si conviene
L’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST), per le imprese edili ed affini della Provincia di Viterbo, con cantieri operanti nella Provincia di Viterbo, secondo il seguente accordo:
Art. 1 - Scopi
Gli RLST sono i soggetti che rappresentano direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in ambiente di lavoro.
Nell’ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario degli RLST, contribuire all’azione rivolta alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto dettato dagli accordi Interconfederali e dalle attribuzione dettate dal Testo Unico.
Art. 2 - Ambito di attività
Gli RLST operano esclusivamente nel territorio della Provincia di Viterbo, con riferimento alle imprese edili ove non sia stato nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 3 - Attribuzioni
Gli RLST esercitano le attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 626/94 e dal Testo Unico 81/2008.
Gli RLST non possono in alcun modo svolgere altre attività che non siano quelle stabilite dalla Legge e dal CCNL.
Non possono compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non possono promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.
Possono invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro.
Art. 4 - Contribuzione
Agli oneri per la realizzazione del presente accordo, nei limiti dell'importo di complessivi 180.000,00 euro (Centottantamilaeuro/==) per gli anni di validità, attingendo al Fondo costituito con accordo tra le parti sociali in data 07 ottobre 2011. Il residuo fabbisogno sarà coperto dalla Cassa Edile.
Art. 5 - Numero
Il numero delle RLST è di 3 unità.
Art. 6 - Sede operativa
La sede operativa degli RLST viene individuata presso la nuova sede dell’Ente Scuola/CTP in Via A. Volta a Viterbo
Art. 7 - Oneri
Le spese sostenute per la loro attività e funzione, saranno rimborsate alle OO.SS. attraverso quanto stabilito dall’articolo 4.
Art. 8 - Requisiti nomina e decadenza
Gli RLST saranno nominati rispettivamente da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Viterbo, e posti in aspettativa non retribuita dalle rispettive Imprese datoriali, senza gravare nessun onere a loro carico.
Gli RLST decadono dall’incarico in caso di iniziativa ed attività non connesse alla loro funzione o per violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbiano ricevuto, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero, abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per se o per altri.
Decadono inoltre dall’incarico, qualora abusino della loro posizione, esercitando attribuzioni che vengono indicate come non permesse dall’articolo 3 del presente accordo.
Art. 9 - Coordinamento
Gli RLST saranno coordinati nelle loro attività da un coordinamento che avrà il compito di indicare, programmare, controllare e verificare, tutte le loro attività.
In nessun modo gli RLST, potranno agire autonomamente, se non previa autorizzazione dell’organo sopra citato.
Il coordinamento verrà nominato dalle OO.SS. e coinciderà con il comitato di Presidenza pro-tempore del CTP.
Art. 10 - Formazione
Gli RLST, devono ricevere una prima formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento alle funzioni per esso previste.
Tale formazione è impartita dall’Ente Scuola e/o dal CTP di Viterbo, che provvederà anche agli aggiornamenti ed approfondimenti.
Art. 11 - Svolgimento delle attività
Le visite nei cantieri verranno espressamente indicate dal Coordinamento, o richieste allo stesso sia dalle RLST che da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Viterbo e Unindustria/Ance Viterbo.
Per le visite potranno essere utilizzati gli automezzi messi a disposizione degli Enti paritetici.
L’Impresa informata dal Coordinamento della visita, dovrà garantire la presenza del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che affiancherà gli RLST nell’esame dell’ambiente di lavoro.
Gli RLST saranno forniti di Tesserino di Riconoscimento, da esibire all’accesso nei cantieri, e dotati di tutti i sistemi di protezione individuali previsti per legge.
Dalla visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale contestualmente rilasciata all’impresa; i verbali saranno conservati presso la sede degli RLST.
Qualsiasi divergenza con l’impresa deve essere annotata sul verbale.
I lavoratori e/o le aziende possono richiedere l’intervento delle RLST sulle materie di sicurezza e salute.
Art. 12 - Controversie
Ogni divergenza sorta tra RLST ed azienda, è verbalizzata, e prima di qualsiasi azione, dovrà il Coordinatore esprimere il proprio parere, e segnalare l’accaduto alle Organizzazioni stipulanti.
Solo e soltanto dopo, tali pareri, si potrà procedere ad azioni verso l’azienda.
Art. 13 - Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente accordo vale sperimentalmente dal 01/01/2012 al 31/12/2013.
Alla scadenza dell’accordo, le parti potranno rincontrarsi per decidere il suo reiteramento.
Viterbo, 14 dicembre 2011