Cassazione Penale, Sez. 3,  25 giugno 2012, n. 25155 - Minorenni e salute e sicurezza nel posto di lavoro




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 29/11/2011 del Tribunale di Savona;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto



1. Il Tribunale di Savona, con sentenza emessa il 29/11/2011, dichiarava (Omissis) colpevole delle contravvenzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e Legge 17 ottobre 1967, n. 962; inerenti alla sicurezza nel posto di lavoro dei minorenni ed alla tutela della salute degli stessi; il tutto come contestato ai capi a - d) della rubrica e lo condannava alla pena di euro 1.900,00 di ammenda.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto



1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Le censure dedotte nel ricorso - circoscritte al trattamento sanzionatorio - sono generiche ed infondate.

La pena è stata determinata in conformità ai parametri di cui agli articoli 81 e 133 cod. pen.; ossia pena base euro 1.600,00, aumentata per la continuazione ad euro 1.900,00.

All'uopo si evidenzia che trattasi di pena pecuniaria, scelta discrezionale del Tribunale favorevole all'imputato, posto che per la contravvenzione in esame è prevista, in via alternativa, anche la pena detentiva.

Ancora, l'entità della pena è contenuta sia quanto alla misura base sia quanto all'aumento per la continuazione; il tutto tenuto conto della molteplicità delle violazioni in materia di tutela dei lavoratori minorenni, come nella specie.

2. La doglianza relativa all'attenuante di cui all'articolo 62 bis cod. pen. è generica, non essendo indicate specificamente le ragioni poste a base della richiesta medesima.

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.