Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 luglio 2012, n. 11545 - Infortunio in itinere a seguito di un'aggressione avvenuta ai fini di scippo nella strada di rientro a casa


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. Federico Roselli Presidente

Dott. Antonio Ianniello Consigliere

Dott. Gianfranco Bandini Consigliere

Dott. Giuseppe Napoletano Rel. Consigliere

Dott. Giuseppe Meliadò Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso 29450-2008 proposto da:
B. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato ... che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ... presso lo studio degli avv. ... che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 541/2008 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 27/08/2008 r.g.n. 47/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2012 dal Consigliere dott. Giuseppe Napoletano;
udito l'Avvocato ...;

udito l'Avvocato ... per delega;

udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

 

Fatto


La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B. proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all'infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di una aggressione avvenuta a fini di scippo che le aveva provocato varie lesioni.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso di un'altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi.


Avverso questa sentenza la B. ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.

Resiste con controricorso 1'INAIL.

 

Diritto



Con l'unica censura la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del TU n. 1124 del 1965 e 41 cpc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone, ex art. 366 bis cpc, il seguente quesito: "vero che ai fini della tutela previdenziale dell'infortunio in itinere rilevano pure i fatti dannosi e imprevedibili ed atipici purché indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato".

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile.
Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l'ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione dì legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti-pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661)- vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2003 n. 16528 e Cass. S.U. 1° ottobre 2007 n. 2063). Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell'art. 366 bis cpc. Tanto, d'altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 n. 4 cpc. Né è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di. fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).


Nel merito la censura è fondata.


Questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente che in tema assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere", ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro é protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 14 febbraio 2008 n. 3776).

La Corte del merito non si é attenuta a tale principio in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello Ancona che si atterrà al principio sopra richiamato.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona.





Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2012

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012


Il Presidente


Dott. Federico Roselli

 

Il Consigliere

dott. Giuseppe Napoletano