Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 27 giugno 2012, n. 10772 - Esposizione a rischio chimico da cloro, nitro e ammine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2856/2011 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avv. (Omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. (Omissis), giuste procure (n. 6) in calce ai rispettivi controricorsi e ricorsi incidentali;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procure (n. 6) in calce ai rispettivi ricorsi notificati;
- resistente -
e contro
(Omissis), (Omissis);
- intimati -
avverso la sentenza n. 603/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 9.7.2010, depositata il 03/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente e resistente l'Avvocato (Omissis) che si riporta ai motivi del ricorso;
per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, si attesta la presenza dell'avv. (Omissis) che si riporta agli scritti.
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FattoDiritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, condannava l'Inps a rivalutare, con l'applicazione del coefficiente 1,5, vari periodi lavorativi di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), in quanto esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento dell'ex (Omissis). La Corte adita disattendeva la tesi dell'Inps per cui detta rivalutazione, prevista dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 133, competerebbe solo ai dipendenti dell'(Omissis) e non già ai non dipendenti che pure in detto stabilimento avevano lavorato.
Avverso detta sentenza l'Inps ricorre riproponendo la tesi disattesa dalla sentenza impugnata.
Resistono con controricorso e ricorso incidentale (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), mentre gli altri sono rimasti intimati.
Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
La disposizione di cui alla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 133, recita "I benefici previdenziali di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex (Omissis), indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004".
Il riferimento testuale fatto ai "lavoratori" non già ai "dipendenti" e l'ulteriore riferimento fatto non già alla società (Omissis), ma allo "stabilimento", induce a ritenere che il beneficio della rivalutazione contributiva riguardi tutti coloro che in quello "stabilimento", "lavoravano".
Se è vero che la ratio della norma era quella di salvaguardare i lavoratori dal rischio morbigeno indotto dall'esposizione ai suddetti agenti chimici, non vi sarebbe ragione per escludere coloro che nello stabilimento lavoravano, ancorchè dipendenti da ditte esterne, colà comandati, soprattutto considerando che il rischio di esposizione è stato ritenuto dal legislatore particolarmente grave, dal momento che il beneficio non è stato sottoposto nè alla ricorrenza di un periodo minimo, nè di una soglia di esposizione, come invece è stato prescritto per il beneficio concernente l'amianto.
Inoltre vale a circoscrivere la platea dei beneficiari la ricorrenza, all'interno dello stabilimento" dal rischio di esposizione agli agenti chimici indicati, con conseguente obbligo di allegazione e prova, da parte dell'interessato, oltre ai periodi di esposizione, anche delle lavorazioni a cui era addetto, così consentendo la necessaria verifica in sede giudiziale.
Ed ancora, se la ratio della disposizione era quella di sopperire alle esigenze occupazionali conseguenti alla asserita ristrutturazione dell'(Omissis), le stesse esigenze non potevano che ricorrere anche sulle ditte appaltatrici esterne e sui dipendenti di queste, con conseguente necessità di accelerare, anche nei loro confronti, la maturazione dei requisiti utili al pensionamento.
Parimenti manifestamente infondato è il ricorso incidentale con cui i lavoratori si dolgono che sia stata applicata la percentuale di maggiorazione dell'1,25% in luogo di quella precedente più favorevole dell'1,5%. La disposizione in commento rinvia infatti al coefficiente di cui alla Legge n. 257 del 1992, concernente l'amianto, e successive modifiche, e quindi anche al coefficiente minore introdotto dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito nella Legge n. 326 del 2003, anche considerando che il presente beneficio decorre dal 2004, e quindi quando la citata Legge del 1992 era stata modificata ad opera di quella del 2003.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali. Nulla per le spese delle parti non costituite (Omissis) e (Omissis).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali. Nulla per le spese per (Omissis) e (Omissis).