Cassazione Penale, Sez. 4, 28 giugno 2012, n. 25532 - Infortunio mortale e delitto di omicidio colposo: prescrizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALMI;
nei confronti di:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
2) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 808/2004 TRIB.SEZ.DIST. di CINQUEFRONDI, del 03/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto
1- (Omissis) e (Omissis) sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del lavoratore (Omissis), deceduto il (Omissis) - capo a) della rubrica -; la (Omissis) è stata chiamata a rispondere anche della violazione di alcune norme antinfortunistiche - capi b), c)-.
2- Con sentenza del 3 marzo 2011, il giudice monocratico del predetto tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei due imputati perchè estinti i reati agli stessi ascritti per prescrizione.
Secondo il giudicante, in considerazione della diminuzione di pena di cui gli imputati dovrebbero godere in ragione della loro incensuratezza, che comporterebbe l'irrogazione di una pena inferiore a cinque anni, il termine prescrizionale sarebbe, secondo la disciplina previgente la Legge n. 251 del 2005 - ritenuta applicabile nel caso di specie perchè più favorevole -, di cinque anni; di qui la declaratoria di prescrizione di tutti i reati contestati, compreso il delitto di omicidio colposo.
3 - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palmi, che deduce:
a) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 129 c.p.p..
Sostiene il ricorrente che il tribunale ha emesso la declaratoria di prescrizione dei reati in maniera del tutto irrituale, cioè senza avere preventivamente accertato il concreto intervento della predetta causa estintiva, in sostanza applicata alla stregua di un giudizio prognostico sulla possibilità che ai due imputati potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche;
b) Vizio di motivazione sul punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche ed al giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p..
Il tribunale, si sostiene nel ricorso, ha effettuato la prognosi positiva, ai fini del riconoscimento di dette attenuanti, senza fornire motivazione alcuna e si è diffuso nella individuazione del termine prescrizionale, comparando la previgente e la nuova disciplina dell'istituto, dettata dalla Legge n. 251 del 2005, senza considerare che applicando, come sostenuto dal giudicante, la vecchia disciplina, in quanto più favorevole, il termine di prescrizione per l'omicidio colposo è di dieci anni, estensibile a quindici. Anche alla stregua di quella previsione e, quindi, con il riconoscimento delle predette attenuanti, la prescrizione non si sarebbe, comunque, ancora maturata. Per giungere alla prescrizione, invero, sarebbe stato necessario operare il giudizio di comparazione tra l'aggravante contestata e le attenuanti riconosciute e solo in esito a tale giudizio e solo in caso di riconosciuta prevalenza delle stesse attenuanti, che avrebbe ridotto a sette anni e mezzo il termine massimo di prescrizione, questa avrebbe potuto ritenersi maturata.
Conclude, quindi, il ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
Il ricorso è fondato.
In realtà, se corretta si presenta la declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati a (Omissis) sub capi b) e c) della rubrica, accertati in data 17 febbraio 2003, non altrettanto può dirsi del delitto di omicidio colposo -capo a)- che, aggravato ex articolo 589 c.p., comma 2, in quanto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non era e non è ancora oggi prescritto. Ciò ove anche - come, peraltro, solo in via ipotetica assume il giudice del merito - dovessero riconoscersi le circostanze attenuanti generiche; tale riconoscimento, invero, se non accompagnato dal giudizio di prevalenza delle stesse sull'aggravante - e sul punto il giudicante nulla osserva, neanche in via d'ipotesi -renderebbe punibile il delitto contestato con una pena massima di cinque anni (articolo 589 c.p., comma 1), in relazione al quale l'articolo 157 c.p., comma 1, n. 3 (nella formulazione, ritenuta applicabile dal giudicante, precedente la nuova disciplina introdotta con la Legge n. 251 del 2005), prevede un termine di prescrizione di dieci anni, estensibile fino a quindici.
In sostanza, come giustamente sostiene il ricorrente, il tribunale, non solo si è limitato a formulare un semplice giudizio prognostico circa la possibilità di riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, senza affrontare in concreto tale ipotesi, e dunque senza motivare in alcun modo sul punto, ma ha indicato un termine prescrizionale errato, posto che la semplice concessione delle predette attenuanti, se non accompagnata dal giudizio di prevalenza delle stesse sull'aggravante contestata, non abbrevia il termine prescrizionale nei limiti ritenuti dal giudicante (cinque anni estensibili a sette e mezzo).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere, limitatamente all'imputazione di cui all'articolo 589 c.p., annullata con rinvio -trattandosi di sentenza emessa ex articolo 469 c.p.p., e dunque inappellabile - al Tribunale di Palmi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di cui all'articolo 589 c.p., con rinvio al Tribunale di Palmi.