Tipologia: CCNL
Data firma: 4 gennaio 1949
Validità: 01.09.1948 - 30.06.1950
Parti: Federazione Italiana Industriali del Cappello ed Affini-Confindustria e Federazione Italiana Lavoranti Cappellai ed Affini-Cgil e Filcea-Lcgil
Settori: Tessili, Cappello, feltro ecc., Industria

Sommario:

Parte prima - Parte generale
Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Interpretazione norme contrattuali.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Controversie.
Art. 9. - Contratti integrativi.
Art. 10. - Validità e durata del contratto.
Parte seconda - Operai
Premessa
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Inquadramento operai.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Addestramento speciale.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Cambiamento di mansioni.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 15. - Percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Lavori discontinui.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Lavoro a squadre.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 22. - Festività.
Art. 23. - Retribuzioni.
Art. 24. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 25. - Recuperi.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Gratifica natalizia.
Art. 28. - Reclami sulla paga.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Servizio militare.
Art. 32. - Congedo matrimoniale.
Art. 33. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 36. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Art. 37. - Disciplina aziendale.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 41. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 42. - Destinazione dell'importo delle multe.
Art. 43. - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 44. - Preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Indennità in caso di morte.
Art. 48. - Cessione, trasformazione e trapasso di Azienda.
Art. 49. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 50. - Trattamento per invenzioni.
Art. 51. - Abiti da lavoro.
Parte Terza - Categorie intermedie
Parte quarta - Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categoria dell'impiegato.
Art. 5. - Commissione paritetica per le categorie impiegati.
Allegato 1 - Accordo per l'istituzione della «Commissione Tecnica Paritetica» per le controversie relative all'attribuzione della qualifica impiegatizia, nonché quelle riguardanti l'assegnazione degli impiegati in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie.
Art. 6. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di «operaio» a quella di «impiegato».
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Assenze e permessi.
Art. 14. - Festività.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19. - Indennità e cauzione per maneggio di denaro.
Art. 20. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 21. - Aspettativa.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimento.
Art. 24. - Indennità per disagiata sede.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 29. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 30. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Art. 31. - Doveri dell'impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34. - Destinazione dell'importo delle multe.
Art. 35. - Risoluzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato.
Art. 36. - Preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 41. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 42. - Trattamento per invenzioni.
Art. 43. - Previdenza.
Allegati
Allegato 1 - Accordo interconfederale 7 agosto 1947
Allegato 2 - Legge 10 giugno 1940, n. 653. - Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
Accordo di rivalutazione per i cappellifici e pelifici della provincia di Arezzo, 13 settembre 1949

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e impiegati per le industrie del cappello, feltro e cappello pelo, feltro e cappello lana, lavorazione pelo per cappello, 4 gennaio 1949

Addì 4 gennaio 1949 in Milano, presso la Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, tra la Federazione Italiana Industriali del Cappello ed Affini […], con l'intervento, in rappresentanza delle Aziende industriali […] e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoranti Cappellai ed Affini […], con l'intervento, in rappresentanza dei lavoratori […] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […]
Addì 4 gennaio 1949 in Milano presso la Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'industria Italiana, tra la Federazione Italiana Industriali del Cappello ed Affini […] e con l'intervento, in rappresentanza delle Aziende industriali […] e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria […] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Cappello e Affini (Filcea) […], con l'intervento, in rappresentanza dei lavoratori […] e con l'assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro […]
si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte prima - Parte generale
Art. 1. - Applicabilità del contratto.

Il presente Contratto collettivo dì lavoro si applica in tutto il territorio nazionale ai seguenti settori di produzione: feltro e cappello di pelo; feltro e cappello di lana; pelo per cappelli.

Art. 2. - Interpretazione norme contrattuali.
Nella risoluzione delle controversie individuali o collettive, le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto, che il rapporto di lavoro.

Art. 3. - Commissioni interne.
In ogni stabilimento devono essere formalmente riconosciuti la Commissione interna o il delegato di impresa regolarmente eletti.
I poteri, i compiti e la tutela sono quelli previsti dall'Accordo interconfederale 7 agosto 1947, allegato al presente contratto.

Art. 6. - Regolamento interno.
L'eventuale «Regolamento interno» predisposto dalla Direzione dell'Azienda, e preventivamente esaminato con la Commissione interna ai sensi dell'articolo 2, n. 3 dell'Accordo interconfederale 7 agosto 1947, non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Detto regolamento, da esporsi in modo chiaramente visibile nell'interno dello stabilimento, dovrà essere osservato da tutti i dipendenti.

Art. 8. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell’Azienda ed i lavoratori, assistiti dalla Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli Industriali e dei Lavoratori, fermo restando, i caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive per l'applicazione e la interpretazione del presente contratto, che non venissero composte direttamente fra la Direzione aziendale e Commissione interna o Delegato di impresa, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelli nazionali.

Art. 9. - Contratti integrativi.
Per ogni settore di industria si stipuleranno in sede nazionale, entro breve tempo dall'entrata in vigore del presente contratto, accordi che dovranno definire:
1) esemplificazione di massima delle categorie;
2) regolamento dell'apprendistato;
3) validità e durata degli accordi integrativi.
Detti accordi, unitamente ai minimi di paga di cui alle tabelle salariali in atto, che rimangono in vigore, formeranno parte integrante del presente contratto.

Parte seconda - Operai
Art. 2. - Documenti e visita medica.

[…]
Il datore di lavoro può sottoporre a visita medica il personale da assumere in servizio.
[…]

Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli si richiamano le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 6. - Apprendistato.
È considerato «apprendista» chiunque venga assunto fra i 14 ed i 18 anni di età, con lo scopo di acquisire, mediante addestramento e pratico tirocinio, la capacità necessaria per diventare «operaio qualificato».
La mano d'opera minorile, non soggetta ad apprendistato, sarà regolamentata dai contratti integrativi.
Al termine del periodo di apprendistato, il lavoratore sarà classificato a tutti gli effetti «operaio qualificato».
Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre Aziende, purché nelle stesse mansioni, deve essere computato per intero agli effetti del compimento del tirocinio prescritto, e degli scatti semestrali di paga base sempre che, nel passaggio da una Azienda all'altra, non sia intercorsa una interruzione di tempo superiore ai 12 mesi.
Per i chiamati alle armi per obblighi di leva, l'interruzione consentita sarà pari alla durata normale del servizio di leva stesso.
Nei limiti di tempo prescritti, e compatibilmente con la necessità di perfezionamento tecnico, le Aziende addestreranno l'apprendista nel modo più ampio nelle varie lavorazioni affini al settore, cui l'apprendista stesso viene adibito.
Il cambiamento di lavorazione non interrompe, né prolunga, il decorso del normale periodo di apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotto alla metà per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria, e per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista.
Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista non deve essere adibito a lavori che non siano attinenti alla sua formazione di «operaio qualificato», o sottoposto a sforzo fisico superiore alle sue possibilità.
L'apprendista deve lavorare ad economia: in caso venga adibito a lavori a cottimo, acquisisce il riconoscimento di «operaio qualificato», anche se non ha terminato il periodo di apprendistato, a tutti gli effetti, e gli si applicheranno le tariffe di cottimo.
[…]
Nel libretto di lavoro degli apprendisti devono essere registrati i periodi di servizio prestati […]
Per quanto non è espressamente previsto in materia, dal presente contratto, valgono le disposizioni degli accordi interconfederali e di legge, in quanto prevedano migliori condizioni.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che sono ammesse deroghe alle norme stabilite dall'articolo 6 relative al «lavoro a cottimo degli apprendisti » in quanto concordate di volta in volta fra la Direzione dell'Azienda e la Commissione interna.

Art. 7. - Addestramento speciale.
Riconosciuta l'opportunità di avviare ed addestrare al lavoro personale non esperto, che abbia superato i limiti di età fissati per l'apprendistato, le Aziende potranno assumere lavoratori non qualificati nel ramo e sottoporli ad un periodo di addestramelo atto a farli diventare «operai qualificati».
La durata dell'addestramento speciale è la seguente:
lavoratori dai 18 anni compiuti ai 20 - mesi 18 di tirocinio;
lavoratori dai 20 anni compiuti in poi - mesi 12 di tirocinio.
L'assunzione per il periodo di addestramento deve risultare da comunicazione scritta ed il lavoratore non potrà essere adibito ad alcun lavoro di manovalanza, sia comune, che specializzata.
Per l'addestramento speciale, valgono inoltre le norme dell'apprendistato in quanto non contrastanti con quelle del presente articolo.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono l'opportunità a che venga dato impulso alla istruzione professionale intesa ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo - quando ve ne sia la possibilità - alla istituzione di corsi professionali di categoria od al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
All'apprendista che frequenti, ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, i corsi istituiti a termini del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, saranno accordati, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari.

Art. 11. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alla donna destinata a compiere funzioni caratteristiche della prestazione di opera maschile compete, a parità di condizioni di lavoro, e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga base prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo, la condizione suddetta si intenderà soddisfatta con l'adozione delle tariffe previste per la categoria maschile.

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe relative.
È consentito il recupero negli altri giorni della settimana per le ore eventualmente non lavorate dalle ore 13 del sabato nei limiti di un'ora al giorno, a regime normale, senza maggiorazione di lavoro straordinario.
La distribuzione degli orari di lavoro viene stabilita dalla Direzione della Azienda e sarà preventivamente esaminata con la «Commissione interna».
L'orario di lavoro dovrà essere esposto in modo ben visibile all'entrata dello stabilimento.

Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Nessun lavoratore potrà abbandonare il suo posto di lavoro prima dei segnali di cessazione.
Le infrazioni saranno punite a termini dell'articolo 38 (provvedimenti disciplinari).
Per quanto riguarda la disciplina relativa all'accesso degli operai nello stabilimento, all'inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna Azienda.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'articolo 12.
È considerato lavoro notturno quello compiuto fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche, nelle solennità nazionali e nei giorni destinati al riposo compensativo.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale, e normalmente non dovrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificativi motivi individuali di impedimento.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario, salvo eccezionali esigenze aziendali, in quanto le prestazioni del lavoro straordinario stesso gli impediscano di frequentare le scuole predette.

Art. 16. - Lavori discontinui.
L'orario normale degli addetti a «lavori discontinui» o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
Restano in vigore le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, secondo quanto richiamato dagli accordi interconfederali.
[…]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo, che individuale nelle sue varie forme.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le aziende dovranno preventivamente, per iscritto o mediante affissione, mettere a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[…]
Per l'esame di eventuali contestazioni relative all'applicazione del presente articolo si richiama la procedura circa la risoluzione delle controversie di lavoro.
[…]

Art. 18. - Lavoro a squadre.
Il tempo impiegato da gruppi di operai avvicendati ad una stessa macchina e nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non eguale durata, è considerato «lavoro a squadre».
L'orario ordinario del «lavoro a squadre» è di 8 ore per turno, ivi compresa la mezz'ora di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Il lavoro a squadre deve essere retribuito con una maggiorazione […]
Le modificazioni dei turni di lavoro dovranno essere comunicate agli operai il giorno precedente, salvo casi di forza maggiore.
Nel caso di «turni a scacchi», la maggiorazione sarà corrisposta, sempre sulla sola paga oraria, o sul guadagno di cottimo, in ragione del 5 per cento.

Art. 19. - Riposo settimanale.
Il giorno di riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe di legge.

Art. 21. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l'operaio non può assentarsi dallo stabilimento senza giustificato motivo e senza autorizzazione. L'operaio licenziato o sospeso, o fuori turno di lavoro, non potrà entrare nello stabilimento senza il permesso della Direzione.
Il permesso di uscita potrà essere accordato all'operaio sempre che sia stato richiesto nella prima ora di lavoro e per giustificati motivi.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere richiesto dall'operaio in qualsiasi momento.

Art. 25. - Recuperi.
È ammesso il recupero, a salario normale, delle ore perdute per causa di forza maggiore o per le eventuali interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 26. - Ferie.
All'operaio che abbia un'anzianità ininterrotta di 12 mesi presso l'Azienda in cui è occupato, sarà concesso, ogni anno, un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera percepita in servizio, in ragioni di:
12 giorni lavorativi (96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti;
14 giorni lavorativi (112 ore) per gli aventi anzianità da oltre 8 anni fino a 15 anni compiuti;
15 giorni lavorativi (120 ore) per gli aventi anzianità superiore ai 15 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia né espressa, né tacita, delle ferie il cui pagamento sarà effettuato in via anticipata, ih ragione dei giorni concessi: eventuali deroghe saranno concordate tra le parti.
[…]

Art. 33. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo di mesi 7, 3 dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed i restanti nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro sarà corrisposto, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, il 75 per cento della retribuzione media raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per tutte le norme che disciplinano l'igiene e la sicurezza del lavoro si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamando particolarmente quelle che dispongono visite sanitarie periodiche.
Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumità e la sanità dei lavoratori, l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove occorra il riscaldamento.
Le Aziende stesse assicureranno pure i necessari servizi igienici (spogliatoi, gabinetti, ecc.).

Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
[…]
L'operaio, che a causa di infortunio sul lavoro non sia in grado di assolvere il precedente lavoro per postumi invalidanti, sarà adibito possibilmente ad un lavoro adatto alle sue condizioni fisiche.
[…]

Art. 36. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Nell'interesse della salute fisica del lavoratore colpito da eventuale malattia a carattere professionale, sarà esteso in tali casi il trattamento previsto dall'articolo 35 relativo a «malattie ed infortuni».
L'operaio che in dipendenza di una malattia professionale subisce una riduzione della capacità lavorativa indennizzabile ai sensi di legge, e non superiore al 60 per cento, conserverà la paga base, della categoria di provenienza, anche se, in conseguenza dei postumi invalidanti, viene trasferito di reparto ed assegnato a categoria inferiore.
A titolo preventivo, si riafferma il dovere del datore di lavoro di osservare con la massima diligenza le disposizioni di legge in materia: di attuare prontamente di concerto con la rappresentanza dei lavoratori, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi intesi a fronteggiare tale evento; di adeguarsi alle disposizioni che dovessero essere emanate dagli ispettori medici del lavoro, con particolare osservanza delle norme sanitarie relative ai luoghi di lavoro, all'età ed al sesso dei lavoratori adibiti a tali mansioni, ed all'efficienza degli apprestamenti preventivi e difensivi.

Art. 37. - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'Azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) richiamo verbale;
b) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell'articolo 40.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 39. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l'operaio che:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l'officina dell'Azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 40. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissione.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente (Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori che non rivesta carattere di gravità;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro lo stabilimento dell'Azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell'Azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'articolo medesimo (Multe e sospensioni).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi nell'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto n termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione ai superiori che rivesta carattere di gravità;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori entro lo stabilimento dell'Azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale della Azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 51. - Abiti da lavoro.
Qualora le condizioni tecniche della lavorazione impongano l'adozione di particolari accorgimenti (per esempio guanti e stivaloni di gomma, maschere o altro), la relativa spesa sarà a totale carico dell'Azienda.
Per le lavorazioni invece le quali, data la loro natura, comportano una particolare sensibile usura degli indumenti di lavoro, le Aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostituitivi, concorrendo nella spesa in ragione del 60 per cento.
L'obbligo del concorso dell'Azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto prima del compimento di 3 mesi.

Parte Terza - Categorie intermedie
La regolamentazione normativa per le categorie intermedie (già equiparati) verrà quanto prima concordata.

Parte quarta - Impiegati
Art. 2. - Visita medica.

L'impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica del sanitario di fiducia dell'Azienda.

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell'orario di lavoro (8 ore giornaliere o 48 settimanali) si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere.
L'orario di lavoro sarà fissato nello stabilimento in luogo visibile.
[…]
Per gli impiegati il cui lavoro non è connesso con quello degli operai le ore di lavoro dalle 45 alle 48 (e dalle 57 alle 60 per lavori discontinui) eventualmente non prestate dopo le ore 13 del sabato, possono essere recuperate negli altri giorni della settimana nei limiti di un'ora al giorno e retribuite a regime normale.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione, sono fissati dalla direzione della Azienda, con l'osservanza delle norme dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947, circa le funzioni delle Commissioni interne.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere autorizzato.
[…]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'articolo 10 (orario di lavoro) del presente contratto e cioè di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti a lavoro di semplice attesa o custodia, salvo le deroghe e le eccezioni di legge. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato ad avere carattere eccezionale.
È considerato lavoro notturno quello compiuto tra le 22 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'articolo 14 (festività).
[…]
Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno, festivo nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario non dovrà superare le due ore giornaliere e le dieci ore settimanali.
Gli impiegati che presentino documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive sono esonerati dalla prestazione di lavoro straordinario e festivo.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.

Art. 16. - Ferie.
L'impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione, secondo i termini sono indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianità fino a 2 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianità da 2 a 20 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianità da 10 a 18 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianità oltre i 18 anni compiuti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita, che esplica al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'Azienda, ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie eventualmente spettanti oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla protezione della maternità delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio, in tale evenienza l'Azienda conserverà all'impiegata il posto per uri periodo di mesi 8, con il trattamento seguente:
а) intera retribuzione per i primi 4 mesi di assenza;
b) 50 per cento della retribuzione per il 5° e 6° mese.
L'assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del 6° mese di gravidanza.
[…]
Circa il permesso per l'allattamento si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legga o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per tutte le norme che disciplinano l'igiene e la sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamando particolarmente quelle che dispongono visite sanitarie periodiche.
Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizione che assicurino l'incolumità e la sanità dei lavoratori, l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia e l'illuminazione e, ove, occorra, il riscaldamento.
Le Aziende stesse assicureranno pure i necessari servizi igienici (spogliatoi, gabinetti, ecc.).

Art. 30. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 36, parte operai.

Art. 31. - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari, strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro; o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabili una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione del disposto a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), c), d) non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi alla Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.