Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 18 giugno 1956
Validità: 18.06.1956 - 11.05.1959
Parti: Associazione Industriale Lombarda, Unione Industriali di Como, Unione Industriale di Torino, Unione degli Industriali del Lazio - Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Uillav-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie-Cisnal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Dischi fonografici, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 10. - Cumulo di mansioni.
Art. 11. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Indennità maneggio denaro. Cauzione.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Indennità per disagiata sede.
Art. 19. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e dì puerperio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Benemerenze nazionali.
Art. 24. - Trasferta.
Art. 25. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Assenze e permessi.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Indennità in cago di morte.
Art. 33. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 34. - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 35. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 36. - Commissioni interne.
Art. 37. - Mense aziendali.
Art. 38. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 41. - Sospensione di lavoro.
Art. 42. - Previdenza.
Art. 43. - Categorie.
Art. 44. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende che fabbricano ed incidono dischi fonografici nelle provincie di Milano, Como, Torino, Roma, 18 giugno 1956

In Milano, tra l’Associazione Industriale Lombarda […], l’Unione Industriali di Como […], l’Unione Industriale di Torino […], l’Unione degli Industriali del Lazio […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili ed Industrie Affini (Fillea) […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […], il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Sughero ed Affini […], assistito […] dalla Filca Provinciale di Milano e […] dalla Federazione Italiana delle Costruzioni ed Affini, con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Legno, Artistiche e Varie (Uillav) […], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) […], con la partecipazione di una Delegazione di impiegati del settore […]
Addì 18 giugno 1956 in Milano presso la Confederazione Generale dell’industria Italiana (Delegazione Alta Italia), tra l’Associazione Industriale Lombarda […], l’Unione Industriali di Como […], l’Unione Industriale di Torino […], l’Unione degli Industriali del Lazio […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie […], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) […]
è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende che fabbricano ed incidono dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, nelle provincie di Milano, Como, Torino e Roma.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Per la durata di lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo normale di 'lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impieghi aventi mansioni discontinue.
[…]
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare l’impiegato libero nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali. Per gli orari inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme degli accordi interconfederali circa le funzioni delle Commissioni Interne.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell’officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
[…]

Art. 7. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo setti-manale con la domenica anche per gli impiegati lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà il diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 9 per il lavoro festivo.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’articolo 5 (Orario di lavoro) del presente contratto e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’articolo 8 (Festività).
[…]
Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’impiegato non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle 10 settimanali.
Gli impiegati che frequentano scuole serali o festive sono esonerati dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 11. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al grado (o gruppo) a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e grado (o gruppo), purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[…]

Art. 16. - Ferie.
L’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio, pari a:
giorni 15 per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti;
giorni 20 per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti;
giorni 25 per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino ai 18 anni compiuti;
giorni 30 per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e dì puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di mesi 9 corrispondendole l’intera retribuzione globale per i primi quattro mesi e metà retribuzione globale per il quinto e sesto mese.
L’assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del sesto mese di gravidanza.
[…]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) , d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto dì lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 36. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia.

Art. 37. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno man-tenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e impiegati saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.