T.A.R. Lazio - Roma, Sez. 3 bis, 11 luglio 2012, n. 6299 - Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3298 del 2010, proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Maresca ed elettivamente domiciliata presso lo cui studio dell'Avv. Antonino Russo in Roma, Via L.G. Favarelli, n. 22;
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;
nei confronti di
Or.S.A. - Organizzazione Sindacati Autonomi di Base - Settore Ferrovie in persona del legale rappresentante p.t.
F.I.T. - Federazione Italiana Trasporti in persona del legale rappresentante p.t.
E.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia Mangano presso il cui studio in Roma Via E. Tazzoli, n. 2 elettivamente domicilia,
I.M., V.C., P.C., controinteressati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di ispezione datato 23 ottobre 2009 notificato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma a TFI in pari data, nonché del silenzio rigetto serbato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine al ricorso gerarchico presentato in data 5 novembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di E.F.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FattoDiritto
Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 7 aprile 2010 e depositato il successivo 15 aprile, la ricorrente espone che in data 29 luglio 2004 veniva siglato l'Accordo per il rinnovo delle rappresentanze unitarie di base e per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nella Società FS, RFI, TRENITALIA, ITALFERR e FERROVIE REAL ESTATE del gruppo FS.
Espone che essendo convenuta in un ricorso presentato presso il Tribunale Civile di Milano ex art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300 per comportamento antisindacale culminato nella sostituzione di componenti del sindacato FIT CISL che avevano comunicato la propria disdetta dall'iscrizione alla propria sigla sindacale, il Tribunale dava torto alla RFI e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano. Quest'ultima in sostanza dichiarava il principio di sostituzione dei membri dichiarati decaduti in conseguenza di disdetta dell'iscrizione da un sindacato e del passaggio ad altra OS con i primi dei non eletti nella stessa lista sindacale.
La sentenza era oggetto di una istruzione operativa che veniva portata a conoscenza delle varie sigle sindacali per un accordo concordato, ma questo non veniva raggiunto.
In conseguenza di ciò si verificava la vicenda in conseguenza della quale veniva irrogato alla società ricorrente il verbale impugnato. Infatti la O.S. FIT CISL comunicava la disdetta dal sindacato di due controinteressati nelle RLS e cioè E. e I. chiedendone la sostituzione con C. e C., sostituzione che puntualmente avveniva.
Se non che l'ORSA presso la quale si erano iscritti i sunnominati E. e I. con nota in data 30 novembre 2009 contestava alla Direzione Territoriale di RFI la convocazione di altre persone in sostituzione dei due predetti presso le RLS, denunziando comportamento antisindacale che occasionava l'intervento degli ispettori della DPL di Roma e la richiesta di reintegrazione dei due ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 520 del 1955.
La ricorrente presentava ricorso gerarchico avverso tale provvedimento della DPL, sul quale tuttavia si formava il silenzio rigetto che viene impugnato insieme all'atto in epigrafe indicato.
Avverso di essi la società ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 primo comma del D.P.R. 19 marzo 1055, n. 520.
Lamenta che la norma in rubrica riguarda la prevenzione ed infortuni e laddove il verbale impugnato vi fa riferimento è completamente illegittimo perché la fattispecie non riguarda la prevenzione infortuni. Infatti nella parte motiva si fa riferimento solo ed esclusivamente alla circostanza che risultavano sostituiti i rappresentanti sindacali e che "i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori risultano essere espressione della volontà dei lavoratori essendo stati identificati mediante libera elezione", dopo di che la DPL disponeva di reintegrare i lavoratori nella qualità di RLS.
Ne consegue la violazione del principio di tipicità e legalità degli atti amministrativi.
2. Eccesso di potere.
L'Amministrazione ha completamente travisato i fatti.
La RFI ha concluso un Accordo con le parti sociali per la nomina dei componenti nelle RLS, la decisione del Tribunale di Milano confermata dalla Corte di Appello di quella città ha pure indicato che in caso di disdetta dall'iscrizione o di decadenza la sostituzione dovesse avvenire con i primi non eletti della stessa lista, mentre la DPL ha disposto diversamente non tenendo conto del cambio di sigla sindacale dei due soggetti, che quando sono stati eletti risultavano iscritti alla FIT CISL per poi dimettersi ed iscriversi, in corso d'opera ad altra sigla sindacale e pretenderne di rimanere presso la RLS in rappresentanza della lista della quale non facevano più parte, in spregio delle decisioni del Tribunale.
Tale provvedimento non rispetta neppure le indicazioni del sindacato FIT- CISL che ha segnalato altri due soggetti e finisce per generare una assurda disparità di trattamento tra sigle sindacali e loro rappresentanti designati.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle della ricorrente.
Si è costituito in giudizio anche uno dei controinteressati concludendo per la reiezione del gravame.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2012 alla quale il Collegio ha dovuto constatarne la cessazione della materia del contendere
Risulta infatti depositato in atti il verbale in data 15 giugno 2010 con il quale il Servizio Ispettivo Vigilanza Tecnica presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ha annullato la disposizione di cui al verbale in data 23 ottobre 2009 in sede di autotutela.
Da esso emerge che la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva sentita la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro "ha esaminato l'atto ispettivo alla luce delle eccezioni formulate nel ricorso e le ha ritenute fondate per i seguenti motivi: la disposizione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 520 del 1955 è stata utilizzata non ad integrazione delle norme "in materia di prevenzione infortuni" ma in materia di rappresentanza sindacale, anche se con riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre la materia relativa alle modalità di designazione, sostituzione e decadenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è demandata dal legislatore all'autonomia collettiva e non sembra potersi applicare a tale materia il potere dispositivo. Per quanto sopra la DGAI invitava la Direzione Provinciale a rivalutare la legittimità della disposizione emanata con nota del 7 maggio 2010 che veniva trasmessa dal Direttore agli scriventi al fine di valutare i nuovi elementi evidenziati dal superiore Ministero. Gli ispettori procedenti, preso atto, riesaminavano la disposizione in argomento e ritenevano di procedere ad annullarla nell'esercizio del potere di autotutela per gli stessi motivi già evidenziati dalla Direzione Generale per l'Attività ispettiva."
In conseguenza di quanto sopra al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Poiché, come noto, la decisione sulla cessazione della materia del contendere comporta un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, ai fini della determinazione delle spese, nel caso in esame è da rilevare che l'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione ha comportato che il ricorrente sia stato onerato di impugnare comunque l'atto, risultando infine il suo interesse pienamente soddisfatto soltanto dalla pronuncia ridetta, laddove il ricorso sarebbe stato accolto, per quanto pure è dato evincere dalle censure proposte e che hanno costituito altrettanti motivi di annullamento dell'atto gravato.
Di conseguenza le spese di giudizio vanno attribuite all'Amministrazione a quest'ultima, in base al principio di soccombenza virtuale. (TAR Puglia, Bari, 2 febbraio 2012, n. 273).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al pagamento di Euro 2000,00 per spese di giudizio a favore di RFI - Rete Ferroviaria Italiana in persona del legale rappresentante p.t.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.