Cassazione Penale, Sez. 3, 25 giugno 2012, n. 25154 - Contravvenzioni in relazione all'uso della gru ed alla formazione: ricorso inammissibile per tardività


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente -

Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere -

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

M.N., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 15/07/2011 del Tribunale di Padova;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto



1- Il Tribunale di Padova, con sentenza emessa il 15/07/2011, dichiarava M.N. colpevole delle contravvenzioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; inerenti alla sicurezza nel posto di lavoro in relazione all'uso della gru ed alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute; il tutto come contestato ai capi a), b), e), d), f), g), h), i), l) della rubrica e lo condannava alla pena dell'ammenda, come determinata per le singole imputazioni.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato;

b) che andava applicata la continuazione in ordine alle contravvenzioni contestate;

c) che andavano concessi i benefici di legge.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto



1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

La sentenza del Tribunale di Padova è stata emessa il 15/07/2011, con termine di 30 gg per il deposito. La sentenza è stata depositata l'01/08/2011, con conseguente scadenza del termine di gg. 45 ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 544 c.p.p., comma 3 per la proposizione dell'impugnazione nel giorno 31/10/2011.

L'appello (poi qualificato ricorso per Cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5) è stato proposto tardivamente il 14/11/2011, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 5, art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M.N. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.