Tribunale di Bologna, Sez. Pen., 13 aprile 2012 - Violazioni sulla prevenzione delle cadute dall'alto e mancanza di spogliatoi: pagamento oltre il termine



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA


Il Giudice Dott. Domenico Panza

all'udienza dibattimentale del 3/4/2012

Con l'intervento del P.M. Dott. ssa S.Bucua(V.P.O.)

e

con l'assistenza del cancelliere S.BE(ASS.GIUD.)

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente


SENTENZA



Nei confronti di:

D.V.R.

nato il (...) in B. (R.)

LIBERO.PRESENTE

IMPUTATO

a) del reato di cui all' art. 24, comma primo, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all' art. 77, lettera a), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, perché, esponeva al rischio di caduta dall' alto i lavoratori, non munendo di parapetto normale completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede alta almeno venti centimetri, i ponti, le andatoie e le passerelle posti ad altezza superiore a due metri;

b) del reato di cui all' art. 23, comma terzo, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all' art. 77, lettera c), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, perché, esponeva al rischio di caduta dall' alto i lavoratori, non munendo di piani di calpestio, completi di tavole ben accostate tra loro, alcuni ponti e sottoponti;

c) del reato di cui all' art. 23, comma secondo, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all' art. 77, lettera b), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, ed in connessione con l'art. 2 del D.M. 2 settembre 1968, perché, esponeva al rischio di caduta dall' alto i lavoratori, non realizzava, appoggiandolo su almeno tre traversi, il piano di lavoro posto a copertura dell' apertura presente sul solaio al piano terreno a protezione dell' interrato;

d) del reato di cui all' art. 20 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all' art. 77, lettera c), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, perché, appoggiando su dei mattoni alcuni piedi dei montanti del ponteggio, non assicurava efficacemente al terreno il medesimo, così esponendolo al rischio di cedimenti sia in senso verticale che orizzontale;

e) del reato di cui all' art. 40, comma quinto, del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in relazione all' art. 58, lettera b) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, perché, nella suddetta qualità di socio amministratore della ditta denominata Silvania costruzioni s.n.c. di D.V.R. & C, non metteva a disposizione dei lavoratori, impegnati in attività insudicianti e polverose, uno spogliatoio con armadietti dotati di doppio scomparto al fine di tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli personali.

Fatti accertati il 27 agosto 2007 in Bologna

In esito all'odierna udienza, sentiti:

FattoDiritto



1. Con decreto di citazione a giudizio del 11/08/10 il P.M. in sede esercitava l'azione penale nei confronti di D.V.R., contestandogli i reati in epigrafe descritti. All'udienza del 03/04/12, cui si perveniva dopo il rinvio delle udienze del 12/04/11 (in ragione della necessità di rinnovare le notifiche del decreto di citazione a giudizio agli imputati) , del 25/10/11 (tenuta dal GOT) e del 13/03/12 (per impedimento dell'imputato), presente il D., si provvedeva in ordine alle richieste istruttorie delle parti. Quindi, assunta la prova testimoniale ammessa ed acquisita la documentazione prodotta dal P.M., con l'accordo della difesa, l'imputato consentiva a rendere esame. Quindi, le parti concludevano come da verbale.

2. Ritiene il giudicante che sia stata acquisita la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine alle violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, oggetto delle singole contestazioni.

3. Invero, come riferito dal teste M.C., in servizio presso l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, e come si evince dallo stesso verbale di ispezione acquisito agli atti, in data 27/08/07 personale dell'AUSL di Bologna - U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro procedeva al controllo del cantiere sito in Bologna, via di Casaglia, n. 35, ove operava la ditta SILVANIA COSTRUZIONI s.n.c., amministrata da D.V.R., sopraggiunto nel corso del controllo (al momento dell'accesso venivano trovati altri operai; in particolare, il teste ricordava la presenza di tale D.A.R., parente dell'imputato, come da questi riferito in dibattimento). Va detto che dalla documentazione acquisita si evinceva che la SILVANIA COSTRUZIONI s.n.c. era subappaltatrice di parte dei lavori commissionati da D.G.M. alla PLAST EDIL di B.V. (cfr. copia dei contratti di appalto e di subappalto acquisiti).

3.1. Gli operatori dell'AUSL riscontravano una serie di violazioni alla normativa antinfortunistica. Infatti, come analiticamente esposto nel verbale di ispezione:

a) mancavano, in alcuni punti, posti ad altezza superiore ai 2 metri, il prescritto corrente intermedio e la tavola fermapiede (cfr. artt. 24 e 77, lett. a, D.P.R. n. 164 del 1956 e, oggi, artt. 126 e 159, lett. a, D.Lgs. n. 81 del 2008);

b) non tutti i ponti e sottoponti erano provvisti di piani di calpestio completi di tavole ben accostate tra loro (cfr. artt. 23, comma 3 e 77, lett. c, D.P.R. n. 164 del 1956 e, oggi, artt. 122 e 159, lett. b, D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'All. XVIII, punto 2) ;

c) il piano di lavoro realizzato a copertura di un'apertura presente sul solaio a piano terra, posto a protezione dell'interrato era costituito da tavole che non poggiavano su almeno tre traversi (cfr. art. 23, comma 2 e 77, lett. b, D.P.R. n. 164 del 1956 e, oggi, le disposizioni indicate sub b);

d) alcuni dei piedi dei montanti del ponteggio poggiavano su mattoni e, perciò, non erano efficacemente assicurati sul terreno in modo da impedire ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale (cfr. artt. 20 e 77 lett. a, D.P.R. n. 164 del 1956 e, oggi, artt. 125, coma 3 e 159, lett. b, D.Lgs. n. 81 del 2008);

e) non era stato posto a disposizione dei lavoratori, impegnati in attività insudicianti e polverose, uno spogliatoio con armadietti dotati di doppio scomparto al fine di tenere separati gli indumenti di lavoro da quelli personali (cfr. artt. 40 e 58 D.P.R. n. 303 del 1956 e, oggi, artt. 63, 644 e 68 D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'All. IV, punto 1.12.).

3.2. Contestualmente all'accertamento delle descritte violazioni, veniva impartito al D. di provvedere alla eliminazione delle carenze riscontrate entro il 31/08/07.

3.3. Quindi, in data 07/09/07 il personale dell'AUSL eseguiva un ulteriore sopralluogo, accertando l'adempimento delle prescrizioni impartite. Pertanto, con comunicazione del 19/09/07 il D. veniva ammesso al pagamento dell'importo complessivamente dovuto a titolo di sanzioni amministrative (cfr. nota n. 139083 del 19/09/07).

3.4. Tuttavia, il pagamento veniva effettuato oltre il termine ex art. 21 D.Lgs. n. 758 del 1994, di trenta giorni dalla ricezione della indicata missiva: invero, come riferito dal teste e come si rileva dalla segnalazione trasmessa dall'AUSL alla Procura della Repubblica in sede in data 03/12/07, la nota del 19/09/07 risultava ricevuta dal D. in data 12/10/07, mentre il pagamento era stato eseguito in data 22/11/07.

4. Orbene, alla luce dell'accertamento delle singole condotte oggetto di contestazione da parte dall'organo amministrativo, risultano evidentemente integrati gli estremi dei reati contestati, che non possono nemmeno ritenersi estinti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 758 del 1994. E' noto, infatti, che la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dall'art. 24 D.Lgs. n. 758 del 1994, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria (cfr., per tutte, Cass. 11/02/10, n. 11265).

5. Né a diversa conclusione induce l'assunto difensivo dell'imputato, secondo cui la sua ditta aveva terminato di lavorare sul cantiere poco prima dell'accertamento eseguito dall'AUSL, utilizzando, peraltro, un ponteggio messo a disposizione dalla ditta appaltatrice PLAST EDIL di B.V. (che avrebbe anche provveduto materialmente a pagare, sia pure tardivamente, la sanzione amministrativa) . Al riguardo, è sufficiente osservare che (a) il teste ha trovato sul posto personale proprio della SILVANIA COSTRUZIONI s.n.c., (b) in ogni caso, lo stesso imputato ha ammesso di aver lavorato sul cantiere e col ponteggio in questione; (c) ad ogni modo, quand'anche il ponteggio fosse stato fornito dalla ditta appaltatrice, incombeva sul D., quale titolare della ditta subappaltatrice, assicurare il rispetto delle norme in materia antinfortunistica (come, peraltro, previsto anche nel contratto di subappalto prodotto).

5.1. Infine, privo di pregio appare anche l'ulteriore assunto del D., secondo cui all'epoca dell'accertamento non aveva dipendenti e lavorava solo insieme ai soci della stessa ditta, uno dei quali dovrebbe essere il già menzionato D.A.R. (che l'imputato ha indicato come suo cugino): infatti, posto che il teste M. ha chiarito, per l'appunto, di aver trovato, al momento dell'accesso al cantiere, operai al lavoro per conto della SILVANIA COSTRUZIONI s.n.c. (e d'altra parte il D. ricevette il verbale di ispezione senza nulla obiettare, nemmeno in seguito, provvedendo, anzi, a pagare, sia pure in ritardo - poco importa se di persona o facendo intervenire la ditta appaltatrice -, la sanzione amministrativa), alcun rilievo assume la circostanza che questi lavoratori fossero soci e non dipendenti del D., giacché, come chiarito dalla S.C., le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano a tutte le attività in cui siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, tra i quali rientrano anche i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi (cfr. art. 3 D.P.R. n. 547 del 1955 e, oggi, art. 2, lett. a D.Lgs. n. 81 del 2008; in giurisprudenza, cfr. Cass. 11/0l/08, n. 7730, che, in tema di lesioni aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ribadisce che "il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro"; Cass. 10/11/05, n. 2383; Cass. 19/03/91, n. 9616).

6. Affermata, pertanto, la penale responsabilità di D.V.R. in ordine ai reati a lui ascritti, venendo al trattamento sanzionatorio, ritiene il giudicante che allo stesso possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione, s(...) non altro, del sia pur tardivo pagamento della sanzione amministrativa. Inoltre, le violazioni, tutte della medesima indole e commesse in unitario arco temporale e spaziale, possono considerarsi riunite nel vincolo della continuazione.

6.1. Pertanto, posta la continuità normativa tra le fattispecie contestate e quelle attualmente previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, nei termini sopra accennati (v. par. 3.1.) ed applicata la previgente, più favorevole disciplina, valutati i parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima equo condannare l'imputato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda (p.b., in relazione al più grave reato sub a., mesi tre di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda, ridotta per le generiche a mesi due di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, aumentata alla pena finale per la continuazione con i rimanenti reati).

6.2. Al D. può essere, infine, concessa la sospensione condizionale della pena, non avendone mai fruito in precedenza e figurando a suo carico un precedente contravvenzionale ed uno per delitto, con irrogazione di pena solo pecuniaria (non ostativi alla concessione del beneficio ex art. 164 c.p.). Peraltro, l'assenza di segnalazioni successive ai fatti per cui si procede e l'effetto deterrente connesso alla possibilità di revoca del beneficio in parola, in caso di ricaduta nel reato, consente di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione da condotte recidivanti.

P.Q.M.



visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara D.V.R. responsabile dei reati a lui ascritti, riuniti nel vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda.

Visto l'art. 163 c.p., dichiara la pena sopra inflitta condizionalmente sospesa nei modi e termini di legge.