Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2012, n. 14199 - Esposizione ad amianto e responsabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26418-2010 proposto da:
(Omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(Omissis), (Omissis);
- intimati -
avverso la sentenza n. 640/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/07/2010 R.G.N. 1124/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l'Avvocato (Omissis);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la (Omissis) spa a corrispondere a (Omissis) e (Omissis), quali eredi di (Omissis), la somma di euro 245.300,00 oltre accessori di legge a titolo di risarcimento del danno subito dal loro dante causa a causa dell'esposizione all'amianto durante il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società convenuta presso lo stabilimento di (Omissis) dal 15.4.1960 al 31.10.1986.
A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che sulla base delle deposizioni testimoniali e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado fosse stato provato il nesso di causalità tra la patologia tumorale contratta dal lavoratore e l'attività lavorativa dallo stesso svolta presso lo stabilimento della società (Omissis) e che fosse stata parimenti dimostrata la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento dannoso.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la (Omissis) spa affidandosi a quattro motivi di ricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
1.- Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe individuato il fattore morbigeno nella mera presenza dell'amianto, anzichè nella dispersione delle sue fibre, ritenendo che fosse stato così soddisfatto l'onere probatorio in ordine all'esistenza della esposizione professionale all'amianto.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 2087 e 2697 c.c., articoli 40 e 41 c.p., nonchè vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto che fosse stata dimostrata l'esistenza del nesso causale tra la patologia contratta dal de cuius e l'attività lavorativa da questi svolta alle dipendenze della società (Omissis), senza tener conto dei rilievi mossi dalla ricorrente alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che l'esistenza di quel nesso aveva affermato.
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli 2087 e 2697 c.c., articoli 40 e 41 c.p., nonchè vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto che "sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova, la (Omissis) avrebbe dovuto allegare e provare di avere adottato tutte le misure idonee ad eliminare il pregiudizio", laddove, secondo i principi affermati in materia dalla S.C., avrebbe dovuto ritenere che l'onere di allegare le disposizioni di legge e le norme di comportamento la cui violazione o la cui omissione può fondare il giudizio di responsabilità ex articolo 2087 c.c. grava sulla parte che ha promosso il giudizio per sentire affermata tale responsabilità. L'onere di allegazione, inoltre, non poteva ritenersi soddisfatto con il generico richiamo di norme di sicurezza aventi carattere generale e non attinenti alle specifiche mansioni cui era addetto il lavoratore; nè avrebbe potuto affermarsi la colpa del datore di lavoro senza aver previamente individuato quale fosse la regola comportamentale dalla quale la società si era discostata.
4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 1226, 2056, 2057 e 2059 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla statuizione relativa al quantum, sostenendo che, fermo il principio della necessaria commisurazione dell'entità del risarcimento alla effettiva durata della vita, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno sotto forma di rendita vitalizia, ex articolo 2057 c.c., anzichè pervenire ad una determinazione del risarcimento sostanzialmente coincidente con quella che si sarebbe raggiunta attraverso una valutazione correlata alla presumibile speranza di vita e disancorata, invece, dalla durata della vita effettiva.
5.- Il primo motivo, che propone una censura che viene ripresa sotto altro profilo anche nel terzo motivo, è infondato. Quanto all'esposizione all'amianto, la Corte territoriale ha osservato, in primo luogo, che dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado era emerso che il lavoratore, quale operaio muratore addetto al reparto manutenzione, era sempre stato adibito ad attività che comportavano l'esposizione diretta o indiretta all'amianto, presente nei macchinati o nelle strutture manipolate o disperso nell'ambiente di lavoro. Ha aggiunto che, oltre alle risultanze della prova testimoniale, erano presenti in atti molteplici e inequivoci dati documentali che dimostravano la presenza di amianto presso lo stabilimento e la pascolare esposizione insita nell'attività svolta dal de cuius. Al riguardo, la Corte territoriale ha fatto, in particolare, riferimento all'esito degli accertamenti e delle operazioni peritali che erano state svolte nell'ambito dei diversi procedimenti penali instaurati a carico dei dirigenti dello stabilimento (Omissis) di (Omissis), evidenziando che dai suddetti accertamenti era emerso che "gli esposti a fibre di amianto erano gli addetti ai servizi vari che comprendevano le attività di manutenzione edile, coibentazione e riconbentazione". Ha inoltre evidenziato che, nell'ambito di uno dei procedimenti penali, i consulenti del pubblico ministero avevano rilevato che "la mansione di manutentore prevedeva anche opere di coibentazione termica e impermeabilizzazione con bitume additivato di amianto", osservando, infine, che il c.t.u. di primo grado, nel confermare il nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta da (Omissis) presso la (Omissis) e la malattia polmonare che ne aveva determinato il decesso, aveva accertato che, se pure non adibito direttamente ad "opere di coibentazione termica e di impermeabilizzazione con bitume additivato di amianto", il (Omissis) era stato comunque esposto indirettamente all'amianto, essendo pacifico "il dato relativo alla necessità di spostamento all'interno di tutti i reparti dello stabilimento per l'esecuzione dell'attività manutentiva".
Come è evidente dai passi che sono stati riportati, la Corte d'appello ha motivato in modo sufficiente e logico il proprio convincimento; nè ha individuato il fattore morbigeno nella "mera presenza dell'amianto" (come sostenuto dalla ricorrente con il primo motivo) o assimilato la generica esposizione all'amianto alla esposizione qualificata del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa della inalazione di fibre di amianto presenti nell'aria. Tale valutazione operata dalla Corte d'appello, in quanto assistita da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o vizi logici, si sottrae, dunque, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.
6.- Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per riguardare problematiche strettamente connesse, sono infondati. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessaire ad impedire il verificarsi del danno (cfr. ex plurimis Cass. n. 3786/2009, Cass. n. 3650/2006, Cass. n. 4840/2004, Cass. n. 12467/2003, Cass. n. 9856/2002). Trattandosi di responsabilità contrattuale, opera, poi, nei confronti del datore di lavoro la presunzione posta dall'articolo 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno nel pieno rispetto del precetto dell'articolo 2087 c.c., e così anche la prova che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, restando a carico del datore di lavoro il fatto ignoto (Cass. n. 9817/2008, Cass. n. 16003/2007, Cass. n. 10441/2007, Cass. n. 4184/2006).
7.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che, alla stregua degli accertamenti espletati nei diversi procedimenti penali instaurati a carico di alcuni dirigenti della società (Omissis), ai quali si è già fatto cenno, e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, doveva ritenersi provato il nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta dal de cuius presso la stessa società e l'insorgenza del tumore che ne aveva provocato il decesso, osservando, in particolare, che numerosi elementi concorrevano a tonnare tale convincimento e, tra questi, oltre alla già rilevata "particolare esposizione insita nell'attività svolta dal (Omissis)", sia il fatto che il de cuius non era un fumatore e non presentava, quindi, il principale fattore eziologico del carcinoma del polmone, sia la presenza accertata nel novembre 1998 di 4300 "corpuscoli dell'asbesto" per grammo di tessuto polmonare secco, sia, ancora, la circostanza che, come accertato sulla scorta di relazione Inail del 22.4.1960, "all'epoca la (Omissis) stava ultimando la copertura di quadri di presse con materiale amiantifero", sia, infine, la considerazione che il periodo intercorso tra l'inizio dell'attività presso la (Omissis) (1969) e la manifestazione clinica del tumore (1998) era ben compatibile con il periodo di latenza dell'adenocarcinoma polmonare. Sulla base di tutti i citati elementi, erano quindi pienamente condivisibili, secondo il giudice d'appello, le conclusioni formulate dal c.t.u. di primo grado, secondo cui doveva ritenersi altamente probabile che il carcinoma polmonare del (Omissis) fosse stato causato dalla esposizione professionale all'amianto conseguente alle mansioni di manutentore edile da lui svolte presso la (Omissis) di (Omissis).
8.- Si tratta di valutazioni di fatto, devolute al giudice del merito, non sindacabili nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistite da motivazione sufficiente e priva di contraddizioni; anche perchè le censure formulate dalla ricorrente restano ancorate, nella sostanza, a osservazioni di carattere generale, correlate in gran parte al contenuto di opinioni espresse da alcuni studiosi della materia, omettendo tuttavia di indicare esattamente in quali termini tali osservazioni siano state sottoposte al giudice del merito e omettendo, altresì, di riportare integralmente il contenuto delle allegazioni difensive svolte in sede di merito - e, tra queste, delle osservazioni che sarebbero state formulate dal consulente tecnico di parte (ed alle quali si fa generico riferimento alla pag. 17 del ricorso per cassazione) - sicchè le censure espresse dalla società ricorrente sul punto si risolvono, in definitiva, in una mera contrapposizione alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea, in quanto tale, a radicare un deducibile vizio di legittimità di quest'ultima.
9.- Con specifico riferimento all'imputabilità dell'evento a colpa del datore di lavoro, i giudici d'appello hanno precisato che, con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente aveva chiaramente indicato le omissioni del datore di lavoro sotto il profilo della prevenzione primaria, personale, informativa e sanitaria in relazione all'esposizione e alla patologia professionale accertata. Ed hanno rimarcato che, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, l'azienda avrebbe dovuto allegare e provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre invece si era limitata a prospettare generiche allegazioni circa la collocazione di aspiratori, l'uso di mascherine e la dismissione dell'amianto, che non avevano comunque trovato alcun riscontro effettivo sul piano probatorio. Hanno, infine, richiamato i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 4721/98, secondo cui la pericolosità della lavorazione dell'amianto era già nota da epoca anteriore al 1970, tanto che la stessa era circondata legislativamente di particolari cautele, essendo stato previsto, tra l'altro (Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 21), che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro con misure che tengano conto della natura delle polveri e della loro concentrazione e (articolo 2 del regolamento 21 luglio 1960, n. 1169) che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
10.- La statuizione resa dalla Corte territoriale è pienamente conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di riparto degli oneri probatori, come già ricordati al precedente punto sub 6), ed al principio pure già più volte ribadito da questa Corte secondo cui, allorchè venga in rilievo la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c. (non operando l'esonero dalla predetta responsabilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10), la natura di nonna di chiusura del sistema infortunistico fa sì che sia imposto al datore di lavoro, anche ove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr., oltre alla già citata Cass. n. 4721/98, Cass. n. 8204/2003 e, più recentemente, Cass. n. 20142/2010), sicchè, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, si sottrae alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità, anche per quanto riguarda il denunciato vizio di motivazione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito - poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione - ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex piurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).
11.- Anche il quarto motivo, con cui si contesta la determinazione del danno operata dal primo giudice e confermata dal giudice d'appello, non può trovare accoglimento, risolvendosi nella formulazione di critiche del tutto generiche riguardo al metodo di calcolo utilizzato dai giudici di merito, senza peraltro che - anche per quanto riguarda il punto in esame - sia stato esattamente indicato in quali termini tali critiche fossero già state sottoposte all'esame della Corte d'appello.
12.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata. Considerato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.