Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 agosto 2012, n. 14492 - Riconoscimento dei benefici previdenziali in tema di amianto


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 744/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/12/2009 R.G.N. 598/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

Con sentenza del 18 dicembre 2009 la Corte d'Appello dell'Aquila, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 18 aprile 2008 nella parte in cui è stata accolta la domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in tema di amianto di cui alla  Legge n. 257 del 1992, articolo 13 e successive modifiche, per essere stati esposti all'amianto nell'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della (Omissis) s.p.a. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sul presupposto dell'accertata esposizione ultradecennale all'amianto dei lavoratori in questione, escludendo la presenza di limiti con riferimento alla soglia di esposizione; in particolare la Corte aquilana ha ritenuto cha la Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 con modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 convertito con modifiche nella Legge n. 326 del 2004, che ha introdotto l'ulteriore requisito del livello minimo di concentrazione dell'amianto, pari ad una media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, costituiscono soglie di allarme e non requisito per il godimento del beneficio in questione.

L'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resistono i contro interessati con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

 

Diritto

 

Con l'unico motivo si lamenta violazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe considerato, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione, la soglia espositiva minima pari a 0,1 fibre per centimetro cubo, valore già previsto dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24 e poi solo modificato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 convertito con modifiche nella Legge n. 326 del 2004.

Il ricorso è fondato.

Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità il disposto della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 (come modificato dalla Legge n. 271 del 1993, articolo 1, comma 1), relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, anche prima dell'espressa previsione della Legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47, comma 3, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto che da diritto al beneficio è identificabile con una esposizione ad una concentrazione media annua non inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore al giorno, di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24, comma 3 (vedi Cass., n. 400 del 2007, n. 19692 del 2007, n. 16256 del 2003, n. 10185 del 2002 e numerose altre conformi). è la stessa Legge n. 257 del 1992 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore a una determinata "soglia", stabilendo, con specifica disposizione (articolo 3, poi sostituito dalla Legge n. 128 del 1998, articolo 16) - che richiama e in parte modifica i valori indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto non obbligano all'adozione di misure protettive specifiche nell'ambiente di lavoro e mostrando così di ritenere insufficiente agli effetti del beneficio di cui al successivo articolo 13, comma 8, la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite predetto.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 13, comma 8 proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protratta per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche) in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettiva potenzialità morbigena. (Cass., n. 17632 del 2010). Tanto premesso, è da rilevare il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, relativo al beneficio previdenziale per i lavoratori del settore amianto, va interpretato - in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologia) - nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31; nell'esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex articolo 2697 c.c. - se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni (inclusi in essi i periodi di assenza dal lavoro per ferie, riposi e festività) tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (Cass., n. 16118 del 2005). Questa Corte ha, poi, affermato che in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, il legislatore ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio stesso (Cass., ord. n. 6264 del 2011). è stato, quindi, precisato (Cass., S.U., n. 20164 del 2010) che gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata all'amianto, esprimendo solo criteri generali e astratti, ai quali l'INAIL dovrà poi conformarsi per l'accertamento in concreto, ossia nei singoli casi, della misura e della durata dell'esposizione (dovendosi logicamente escludere che negli atti di indirizzo ministeriali possano rinvenirsi indicazioni sulla vita lavorativa dei singoli interessati).

La esistenza delle condizioni per il diritto al beneficio (durata e misura della esposizione) può dunque essere comprovata non già dall'atto di indirizzo, ma dalla certificazione INAIL. Deve aggiungersi che, secondo la citata giurisprudenza, neanche la certificazione INAIL costituisce prova esclusiva dell'esposizione qualificata, persistendo, ovviamente, la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce dei richiamati principi si palesa la fondatezza del motivo di censura tenuto conto che la corte territoriale, considerando erroneamente che il limite di concentrazione in questione non costituisce presupposto per la concessione del richiesto beneficio, ha ritenuto irrilevante la mancata esposizione nei limiti di legge suddetti.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata nel merito in assenza della prova dell'esposizione oltre i limiti di legge di cui si è detto. Le vicende del processo giustificano la compensazione delle spese.



P.Q.M.

 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese compensate per l'intero processo.