Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32311 - Rottura di un'asse di legno e infortunio mortale di un dipendente della ditta subappaltatrice: responsabilità del titolare della ditta subappaltante
Responsabilità del titolare di una srl, appaltatrice dei lavori di rifacimento delle facciate di un condominio e subappaltante della posa in opera del ponteggio di una ditta individuale, per infortunio occorso ad un operaio dipendente della ditta subappaltatrice che, salito su di una passerella del ponteggio (in corso di completamento) costituita da assi di legno con difetti strutturali, nodi e venature che ne riducevano la resistenza al peso, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1994, articolo 35 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 23, era precipitato al suolo da un'altezza di cinque metri, a cagione della rottura di una di dette assi di legno risultata indebolita per la presenza di un nodo, battendo il capo sulla scalinata sottostante e quindi decedendo.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte d'appello di Brescia, una volta pacificamente individuato il punto in cui l'operaio era precipitato al suolo ed accertato che la caduta era stata cagionata dalla rottura dell'asse di legno, in esito al corretto procedimento logico - deduttivo compiuto dal Giudice di prime cure sulla base degli inequivoci elementi indiziari raccolti, ha poi coerentemente motivato che corresponsabile dell'omicidio colposo doveva ritenersi anche il titolare della ditta subappaltante dei lavori di costruzione del ponteggio, ossia l'imputato, a prescindere dalla concorrente responsabilità del datore di lavoro della stessa vittima.
L'imputato aveva invero subappaltato alla ditta individuale artigiana una mera prestazione di manodopera tant'è vero che gli aveva fornito i materiali da impiegare nell'opera. Trattavasi di ditta totalmente priva di autonomia imprenditoriale, costituita da poco tempo, di fatto totalmente priva di mezzi e di attrezzature, al di là delle pattuizioni contrattuali evidentemente simulate,intervenute con la ditta subappaltante dell'imputato. Da ciò discendeva pacificamente la responsabilità di costui (nella veste di datore di lavoro di fatto nei confronti degli operai, formalmente alle dipendenze della ditta subappaltatrice) per aver omesso di redigere il disegno esecutivo del ponteggio che superava i 20 mt di altezza nonchè di predisporre adeguate misure anticaduta e di adottare, nei confronti degli operai, un adeguato programma di formazione sulle modalità esecutive del complessa operazione e sui relativi rischi. Ovviamente l'omessa verifica del materiale fornito, della sua adeguatezza all'impiego e del corretto posizionamento delle assi di legno sugli appositi traversi di sostegno a distanza di mt. 1,80, integrava ulteriore e non secondario profilo di colpa di guisa che, alla stregua di un intuitivo quanto agevole giudizio controfattuale, le condotte positive omesse avrebbero evitato l'evento letale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1124/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 14 dicembre 2010, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 20 dicembre 2002 dal Tribunale di Bergamo - Sezione staccata di Treviglio nei confronti di (Omissis) (previa declaratoria di equivalenza all'aggravante contestata, delle concesse attenuanti generiche) giudicato responsabile, in qualità di titolare della s.r.l. (Omissis) (appaltatrice dei lavori di rifacimento delle facciate del Condominio (Omissis), a sua volta subappaltante della posa in opera del ponteggio alla ditta individuale " (Omissis)") del delitto di cui agli articoli 113, 589 cod. pen., commi 1 e 2 commesso in danno di (Omissis) (operaio dipendente della suddetta ditta subappaltatrice) che, salito su di una passerella del ponteggio (in corso di completamento in (Omissis)) costituita da assi di legno fornite dal (Omissis) con difetti strutturali, nodi e venature che ne riducevano la resistenza al peso, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1994, articolo 35 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 23, era precipitato al suolo da un'altezza di cinque metri, a cagione della rottura di una di dette assi di legno risultata indebolita per la presenza di un nodo,battendo il capo sulla scalinata sottostante e quindi decedendo in (Omissis), quattro giorni dopo l'infortunio, In cui aveva riportato trauma contusivo. Per l'effetto, il (Omissis) era stato condannato alla pena di un anno di reclusione con i doppi benefici di legge.
Sulla base del rilievi fotografici e delle deposizioni testimoniali degli Ufficiali di P.G. intervenuti sul luogo dell'infortunio era rimasto accertato in punto di fatto che, tra i ponteggi delle due facciate ad angolo del fabbricato, era stato realizzato un passaggio obliquo tramite l'accostamento di due assi che collegavano le impalcature del primo piano. La tavola di legno che si era spezzata, non avendo retto al peso dell'operaio, era lunga mt. 4, larga cm. 22, con uno spessore 2 cm. Presentava un nodo "vegetale" lungo cm 12 con tracce di resina ed era risultata affiancata ad un'altra con appoggio sui relativi traversi di sostegno ad una distanza di mt. 2,40 anzichè di mt. 1,80, come prescritto dalla normativa antinfortunistica. L'addebito colposo ascritto al (Omissis) discendeva dall'aver fornito alla ditta esecutrice del ponteggio materiale e strutture non conformi alla richiamata normativa antinfortunistica e dall'aver omesso di dare opportune direttive sulle modalità esecutive del ponteggio, al fine di evitare che gli operai fossero esposti al rischio di caduta in particolare nell'esecuzione del raccordo tra le impalcature delle due facciate d'angolo dell'edificio. Sicchè, quanto alla ricorrenza del nesso di causa, ove l'asse di legno fosse stata integra e non posizionata per un piano di calpestio troppo lungo e privo di appoggi intermedi, ritenevano i Giudici d'appello, convivendo la motivazione della sentenza di primo grado, che l'evento non si sarebbe verificato.
Ricorre per la cassazione della sentenza il (Omissis) per tramite del difensore articolando tre distinti ordine di censure.
Con il primo motivo denunzia il ricorrente l'erronea applicazione delle disposizioni di legge in materia di giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale (che aveva denegato all'imputato il riconoscimento di dette attenuanti, con giudizio di prevalenza) il Giudice di prime cure non avrebbe operato un giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata ex articolo 589 cpv. cod. pen., posto che determinò la pena in UN anno di reclusione ovvero in misura pari al minino edittale previsto dallo stesso articolo 589 cod. pen. nella fattispecie aggravata.
Con la seconda censura, si duole il difensore della violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., comma 1 lettera d) per il mancato espletamento della perizia, quale prova decisiva volta ad accertare le condizioni dell'asse di legno spezzatasi.
Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la mancanza,contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha inteso far discendere la responsabilità dell'evento mortale dal fatto che il (Omissis) aveva fornito materiali non a norma, per la realizzazione del ponteggio mentre invece detta responsabilità avrebbe dovuto gravare sul diverso soggetto incaricato della esecuzione del ponteggio ovverosia sul datore di lavoro della vittima, con particolare riguardo alla mancanza dei traversi di sostegno della tavola di legno spezzatasi nonchè dei presidi personali a protezione dal rischio di caduta e dei parapetti ed in riguardo alla errata realizzazione della passerella di raccordo tra le due impalcature in corso di esecuzione. Peraltro - osserva il ricorrente - non incombeva al (Omissis), ma all'appaltatrice PEAR - PLAST s.r.l. la redazione del disegno esecutivo del ponteggio. La Corte distrettuale avrebbe quindi omesso di motivare in ordine al rapporto causa/effetto tra le suddette omissioni o condotte (non addebitagli all'imputato) e l'evento caduta.
Diritto
Il ricorso è infondato e deve quindi, per quanto di ragione, esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen..
Il primo motivo articolato in ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. E' invero incontestabile l'assunto motivazionale della sentenza impugnata che, pur in difetto di qualsivoglia accenno sul punto sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza di primo grado, ha desunto la formulazione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'articolo 589 cpv. doc. pen. (nel testo in vigore all'epoca dei fatti) dal fatto che il Giudice di prime cure ha applicato la pena di un anno di reclusione ovverosia una pena compresa tra il minimo di mesi sei e di massimo di anni cinque,come previsto per la fattispecie non aggravata del delitto di omicidio colposo, senza apportarvi alcuna riduzione che avrebbe invece dovuto applicare in caso di dichiarata prevalenza (articolo 69 cod. pen., comma 2). Inoltre con motivazione congrua, esaustiva e coerente con l'apprezzamento logico delle risultanze, la Corte distrettuale (cfr. fgl. 11) ha denegato la declaratoria di prevalenza, sul rilievo indubbio del rilevante grado della colpa che ha connotato le gravi e molteplici condotte commissive ed omissive risalenti all'imputato. Egualmente inammissibile è la seconda censura.
In conformità al consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 14130 del 2007; Sez. 4 n. 4981 del 2003) la Corte distrettuale ha correttamente respinto la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento avanzata dall'imputato onde far luogo ad espletamento di perizia, questa non potendo configurarsi quale "prova decisiva" (donde l'inammissibilità della deduzione del vizio di legittimità, ex articolo 606 c.p.p., lettera d)), rimarcandone altresì l'obiettiva inutilità attese le verosimili modificazioni subite dall'asse di legno, dall'epoca del fatto: (Omissis) alla data del giudizio d'appello: 14 dicembre 2010.
Osserva infine il Collegio che la sentenza impugnata è del tutto immune dai lamentati vizi motivazionali, di cui alla terza doglianza dedotta. La Corte d'appello di Brescia,una volta pacificamente individuato il punto in cui l'operaio era precipitato al suolo dal ponteggio ed accertato che la caduta era stata cagionata dalla rottura dell'asse di legno in corrispondenza del nodo vegetale, risultato visibile da entrambi i lati della stessa, alla stregua dei rilievi fotografici acquisiti ed in esito al corretto procedimento logico - deduttivo compiuto dal Giudice di prime cure sulla base degli inequivoci elementi indiziari raccolti, ha poi coerentemente motivato che corresponsabile dell'omicidio colposo doveva ritenersi anche il (Omissis), titolare della ditta subappaltante dei lavori di costruzione del ponteggio, a prescindere dalla concorrente responsabilità del datore di lavoro della stessa vittima. Il (Omissis) aveva invero subappaltato alla ditta individuale artigiana " (Omissis)" un mera prestazione di manodopera tant'è vero che aveva l'imputato a questa fornito i materiali da impiegare nell'opera. Trattavasi di ditta totalmente priva di autonomia imprenditoriale; costituita da poco tempo, di fatto totalmente priva di mezzi e di attrezzature, al di là delle pattuizioni contrattuali evidentemente simulate,intervenute con la ditta subappaltante dell'imputato. Da ciò discendeva pacificamente la responsabilità di costui (nella veste di datore di lavoro di fatto nei confronti degli operai, formalmente alle dipendenze della ditta subappaltatrice) per aver omesso di redigere il disegno esecutivo del ponteggio che superava i 20 mt di altezza nonchè di predisporre adeguate misure anticaduta e di adottare, nei confronti degli operai, un adeguato programma di formazione sulle modalità esecutive del complessa operazione e sui relativi rischi. Ovviamente l'omessa verifica del materiale fornito,della sua adeguatezza all'impiego e del corretto posizionamento delle assi di legno sugli appositi traversi di sostegno a distanza di mt. 1,80, integrava ulteriore e non secondario profilo di colpa di guisa che, alla stregua di un intuitivo quanto agevole giudizio controfattuale, le condotte positive omesse avrebbero evitato l'evento letale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.