Tipologia: Accordo
Data firma: 4 ottobre 1957
Validità: 01.10.1957 - 31.12.1959
Parti: Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Federazione Italiana, Lavoratori Arte Grafica e Cartaria
Settori: Poligrafici e spettacolo, Stampa periodici

Sommario:

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Accordo per le aziende stampatrici di periodici in rotocalco, 4 ottobre 1957

In Roma, presso la Sede dell’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici tra l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro [...], la Federazione Italiana, Lavoratori Arte Grafica e Cartaria [...], prese in esame le richieste avanzate dalle organizzazioni dei lavoratori, concernenti la stipulazione di speciali norme a favore dei lavoratori delle aziende munite di speciali attrezzatura occorrenti per la stampa dei periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina si è convenuto quanto appresso:

3) Le norme di cui ai punti 1) e 2) saranno dalle aziende applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi, operai, intermedi ed impiegati tecnici, delle seguenti specializzazioni delle aziende in esame, con esclusione di quelli, anche di uguale categoria, appartenenti ai reparti «lavori diversi»: compositore a mano, correttori, revisori, compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano), fotografi, ritoccatori, incisori e loro ausiliari, disegnatori, galvanisti e loro ausiliari, montatori, impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari, confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano), conduttori di caldaie a vapore e ausiliari addetti al recupero del solvente, impressori addetti alla stampa di veline, lisciatori di cilindri di rotocalco, autisti prevalentemente adibiti al trasporto periodici e loro ausiliari (per questi ultimi ai soli effetti dell’applicazione della percentuale di cui al punto 1) ;

6) L’orario di lavoro per gli operai, intermedi ed impiegati di cui alle categorie elencate nel punto 3) ed addetti alla lavorazione delle aziende munite di speciali attrezzature occorrenti per la stampa dei periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina, sarà di 7 ore al giorno e di 42 ore settimanali, fermo Tentando che la paga prevista per 8 ore giornaliere sarà corrisposta per 7 ore.
Per il terzo turno si fa riferimento a quanto previsto all’art. 5, Parte Seconda «Operai» del CCNL per l’industria grafica;

8) Il lavoratore vittima di un’intossicazione benzoica professionale riconosciuta riceverà dall’azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale garantisca all’interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita, calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate;

9) Agli impressori rotocalcografi e loro ausiliari, agli addetti alla spedizione di periodici a rotocalco ed a tutti i lavoratori che per (condizioni ambientali, siano parimenti soggetti ad intossicazione benzoica, sarà concesso un periodo di sei giorni di ferie «supplementari». In caso di contestazione, le predette condizioni ambientali dovranno essere riconosciute dalle Organizzazioni stipulanti assistite da un’autorità medica scelta di comune accordo.
Qualora, a seguito di modificazioni e perfezionamento degli impianti cessino le condizioni ambientali che hanno dato luogo alla con-cessione agli operai non appartenenti alle categorie più sopra precisate, cesserà, per questi, anche la menzionata maggiorazione. Analogamente tale maggiorazione di ferie cesserà qualora dovessero essere usati inchiostri o solventi che non possono dar luogo ad intossicazione.
Ai lavoratori appartenenti alle specializzazioni di cui al punto 3) e che non beneficiano delle particolari condizioni di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, sarà concesso, in funzione della particolare lavorazione, un periodo di due giorni di ferie «supplementari».

10) Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1957 e costituisce parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria grafica.