Cassazione Penale,  Sez. 2,  07 giugno 2012, n. 21937 - Allontanamento dal luogo di lavoro del pubblico dipendente e rischio di esposizione al fumo passivo


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE   
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO       Matilde    -  Presidente   -

Dott. GALLO         Domenico   -  Consigliere  -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo        -  Consigliere  -

Dott. CERVADORO     Mirella    -  Consigliere  -

Dott. DI MARZIO     Fabrizio   -  Consigliere  -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. Diamantini Mauro, difensore di:

D.A. nato a (OMISSIS);

avverso  la  sentenza n. 1034/2010 della Corte d'appello  di  Ancona, sezione penale, in data 12.5.2011;

Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere  Dr. Mirella Cervadoro;

Udita  la  requisitoria  del  sostituto procuratore  generale,  nella persona  del Dr. Aniello Roberto, il quale ha concluso chiedendo  che il rigetto del ricorso;

Udito  il  difensore  avv.  Diamantini Mauro,  che  ha  concluso  per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

Con sentenza del 13.5.2009, il Tribunale di Ancona dichiarò D.A. responsabile del delitto p.p. dall'art. 640 c.p. commesso in danno dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, e - concesse le attenuanti generiche equivalenti - lo condannò alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 40 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 12.5.2011, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 per mancata assunzione di una prova decisiva, consistente:

nell'accertamento peritale sul computer d'ufficio in dotazione al Dott. G.G., dal quale si poteva accertare la non attendibilità della deposizione del G.; nell'acquisizione del registro delle riscossioni in contanti serie A/22 del giorno 7.12.2004 in uso al servizio viaggiatori della Dogana di Ancona, da cui si poteva evincere l'operatività dell'Ufficio, con prova indiretta della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato;

nell'acquisizione delle cartelle di rischio,di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, dei signori S., T. e A., prova indiretta a discarico circa la gravità del rischio di esposizione al fumo passivo e quindi la reale esposizione a tale rischio da parte del ricorrente; 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza della motivazione, in ordine alle prove richieste; 3) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 54 c.p., per errata interpretazione della legge penale, in riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità consistente nello stato di necessità in cui versava il ricorrente, il quale, dovendosi difendere dai gravi rischi correlati all'inalazione passiva del fumo di sigaretta, si era allontanato dall'ufficio portandosi nel piazzale portuale adiacente all'ufficio doganale; 4) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in ordine alla sussistenza del reato, trattandosi di un unico fatto di entità irrisoria sotto il profilo del tempo e del danno economico.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.

 

Diritto

 

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

La censura riguardante il lamentato diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, di cui al primo e al secondo motivo, è manifestamente infondata; la rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello è infatti istituto del tutto eccezionale, vigendo il principio processuale che l'indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contraddittorio formatosi e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Ne consegue che soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento (v., tra le tante, Cass.Sez. 2, sent.n.8106/2000 Riv.216532); nella fattispecie, peraltro, nè con l'atto di appello, nè con i motivi aggiunti in data 27.4.2011 dell'avv. Roberta P. è stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e pertanto nessun obbligo di motivazione a riguardo incombeva sulla Corte territoriale.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Rammenta il Collegio che ai fini dell'esimente dello stato di necessità occorre che l'azione delittuosa sia commessa per evitare un pericolo che abbia il carattere dell'attualità, e che questo requisito postula anzitutto che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e che sia imminente il danno che ne possa derivare, e cioè che si tratti di un pericolo delineato nel suo contenuto e oggetto, nonchè nei suoi effetti. Di conseguenza, non è sufficiente che l'azione delittuosa venga attuata nell'aspettativa che possano essere evitati pericoli che non abbiano i suddetti connotati e che siano invece meramente eventuali e futuri, possibili o anche probabili. Tanto premesso, correttamente la Corte ha escluso, nella fattispecie, la sussistenza della scriminante invocata, rilevando che non potevasi ravvisare "in relazione alle surriferite circostanze relative alla prospettata insalubrità dell'ambiente dell'ufficio, alcun rischio immediato e rilevante per la personale incolumità del soggetto".

Il quarto motivo è infondato.

L'attestazione da parte del dipendente, su di un apposito registro delle presenze del personale, della propria presenza continuativa è atto giuridicamente rilevante, in quanto il dipendente pubblico è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad eventuali allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili, in quanto non ogni violazione del citato obbligo di correttezza contrattuale concreta il reato di truffa (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 26722/2008 Rv. 240700; Sez. 2, Sentenza n. 34210/2006 Rv. 235307).

Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella fattispecie, l'attestazione da parte del D. della propria presenza continuativa in ufficio entro una fascia oraria di ore 2,15 integra il reato in questione, essendo ravvisabile, nella condotta del ricorrente, l'estremo costitutivo del raggiro, in considerazione dell'apparenza dell'adempimento in contrasto con la realtà, e che la Corte territoriale - con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici come tale non censurabile in questa sede - ha quindi ritenuto che l'ingiustificato protrarsi della assenza dell'imputato dal posto di lavoro, realizzando una sospensione di fatto del rapporto di impiego per oltre due ore, ha necessariamente prodotto un danno patrimoniale (di modesta entità ma comunque apprezzabile) per l'ente, chiamato a retribuire una "frazione" della prestazione giornaliera non effettuata.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012