Regione Sicilia
Decreto 8 agosto 2012, n. 1619
Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti.
G.U.R.S. 14 settembre 2012, n. 39
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la Regioni, le Università e le strutture del servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 “Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed in particolare l’art. 34, comma 2, e l’art. 37 commi 1, 2, 7 e 12;
Vista la circolare della Regione siciliana del 25 settembre 2008 n. 1248, sulla formazione degli addetti e dei responsabili SPP di cui al decreto legislativo n. 195/03, all’accordo sancito nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 ed all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. del 28 luglio 2009, con il quale viene recepito l’accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” - Repertorio atti n. 165/CSR dell’1 agosto 2007;
Visto il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali”;
Visto il decreto 29 aprile 2010 n. 1174 “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2010/2012”;
Vista la circolare 10 maggio 2010 n. 1269 “Linee guida per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione della Aziende sanitarie provinciali”;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 n. 20 “Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilate rali ed organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi”;
Visto l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 223, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
Visto l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 221, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale del 22 dicembre 2011 n. 4905;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13 “Nozione organismi paritetici nel settore edile - Soggetti legittimati all’attività formativa”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni”;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro dei referenti per la formazione degli S.Pre.S.A.L. delle Aziende sanitarie provinciali;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro formazione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riunitosi nelle sedute del 14 febbraio 2012, del 22 maggio 2012 e del 31 maggio 2012;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 7 del decreto legislativo n. 81/08, nella seduta del 13 giugno 2012;
Vista la designazione pervenuta da parte di INAIL Sicilia con nota del 12 luglio 2012;
Vista la designazione pervenuta da parte dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione siciliana con nota del 16 luglio 2012 prot. n. 32530;
Vista la designazione pervenuta da parte dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana con nota del 24 luglio 2012 prot. n. 342/Gab;
Vista la designazione pervenuta dalle Associazioni datoriali, presenti nel Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con note dell’11 luglio 2012, del 16 luglio 2012 prot. n. 12275 e del 16 luglio 2012 prot. n. 075/12/U;
Decreta:
Art. 1
Di recepire l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, n. 223, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 2
Di recepire l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 221, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 3
Di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni”.
Art. 4
Di approvare le “Linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti”, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2012.
RUSSO
Allegato
LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
Premessa
Le presenti linee guida intendono:
• disciplinare l’attuazione nel territorio regionale:
— dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
— dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
— dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni”;
• garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Il presente capitolo recepisce l’“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 223, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (di seguito Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223) e l’“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni” (di seguito Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012) ed individua le modalità di attuazione di tali Accordi nel territorio regionale.
Per quanto non specificamente trattato nel presente capitolo, si rimanda integralmente a quanto sancito nei suddetti Accordi.
1.1. Individuazione dei soggetti formatori
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:
1) le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende sanitarie provinciali, ecc.) e della formazione professionale;
2) le Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
3) l’INAIL;
4) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
5) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
6) altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
7) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
8) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee) del decreto legislativo n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/08, e così come definiti dalla circolare del Ministero del lavoro del 29 luglio 2011 n. 20 e dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13;
9) i Fondi interprofessionali di settore;
10) gli ordini ed i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
La Regione siciliana, ai sensi del paragrafo 1 lettera a) del suddetto accordo, può autorizzare o ricorrere ad ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale. Tali soggetti dovranno seguire le procedure di cui al paragrafo 1.3 del presente capitolo.
I soggetti sopra indicati ai punti dal n. 2 al n. 10, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223, possono altresì avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti individuati dall’Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento regionale formazione professionale con proprio decreto del 13 aprile 2006 n. 1037, come modificato dal decreto dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 4905 del 22 dicembre 2011, e devono rispettare le procedure per essere inseriti nell’“Elenco regionale dei soggetti formatori”, di cui al paragrafo 1.3 del presente capitolo.
1.2. Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti formatori
È istituito, presso il dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) - Servizio 3 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della salute l“Elenco regionale dei soggetti formatori” che prevede l’attribuzione di un codice univoco per singolo soggetto; tale codice, che sarà parte integrante degli attestati di formazione di cui al paragrafo 1.6 delle presenti linee guida, permetterà un immediato riconoscimento dell’attestato stesso.
In tale elenco sono automaticamente inseriti gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione di cui ai punti dal n. 1 al n. 6 del precedente paragrafo 1.1.
Al fine di essere inseriti nell’elenco regionale dei soggetti formatori e di verificare il possesso dei requisiti di cui all’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 e dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 gli organismi paritetici, gli enti bilaterali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Fondi interprofessionali di settore e gli ordini ed i collegi professionali del settore di specifico riferimento, che intendano effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, devono presentare specifica istanza, secondo lo schema di cui all’allegato 1, al DASOE dell’Assessorato della salute, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa. Tale istanza deve contenere i seguenti elementi:
1) estremi dell’organismo, del legale rappresentante, della sede legale e della sede di svolgimento dei corsi;
2) indicazione del responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae da cui si evinca esperienza tecnico-scientifica documentata, per almeno 60 ore complessive nell’ultimo triennio, nell’ambito dell’organizzazione di corsi di formazione abilitanti allo svolgimento di uno dei ruoli delle figure preposte alla sicurezza individuate dal decreto legislativo n. 81/08;
3) indicazione della tipologia dei percorsi formativi che si intendono avviare in relazione al livello di rischio (basso, medio o alto) del comparto produttivo afferente, alle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007 e relativi programmi didattici;
4) (per gli organismi paritetici e per gli enti bilaterali) possesso dei requisiti di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 luglio 2011 n. 20, alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13 e dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, secondo le quali requisito imprescindibile degli organismi paritetici e degli enti bilaterali, ai fini dell’erogazione dei corsi di formazione, è di essere costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro applicato all’azienda; di operare nel settore di riferimento e non in un diverso settore; di essere presenti nel territorio di riferimento.
5) (per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori) possesso dei requisiti di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 e di essere firmatari di un contratto collettivo nazionale di lavoro; di operare nel settore per cui si intende effettuare le attività formative oggetto del presente capitolo; di essere presenti nel territorio di riferimento.
6) (per i Fondi interprofessionali di settore) possesso dei requisiti di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 e di quanto indicato nell’allegato 1.
Nell’“Elenco regionale dei soggetti formatori” sono, inoltre, inseriti gli ulteriori soggetti formatori ed i soggetti formatori esterni, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 1.3, da parte della commissione di seguito individuata.
1.3. Procedure per l’accreditamento e l’inserimento nell’elenco regionale di ulteriori soggetti formatori
Gli ulteriori soggetti formatori ed i soggetti formatori esterni, al fine dell’inserimento nell’“Elenco regionale dei soggetti formatori” come istituito nel precedente paragrafo 1.2, devono presentare istanza di autorizzazione, secondo lo schema di cui all’allegato 2, al DASOE dell’Assessorato della salute, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa.
Tale istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) estremi dell’organismo, del legale rappresentante, della sede in cui si svolgeranno i corsi, codice e tipologia di accreditamento in conformità ai criteri disposti dall’Assessorato regionale del lavoro - dipartimento regionale formazione professionale con proprio decreto del 13 aprile 2006 n. 1037 come modificato dal decreto dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 4905 del 22 dicembre 2011;
2) progetto formativo contenente i seguenti requisiti minimi:
a) indicazione della tipologia dei percorsi formativi che si intendono avviare in relazione al livello di rischio (basso, medio o alto) del comparto produttivo afferente, alle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007 e relativi programmi didattici;
b) indicazione del responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae da cui si evinca esperienza tecnico-scientifica documentata, almeno triennale e per almeno 60 ore complessive, nell’ambito dell’organizzazione di corsi di formazione abilitanti allo svolgimento di uno dei ruoli delle figure preposte alla sicurezza individuate dal decreto legislativo n. 81/08;
c) descrizione della metodologia didattica che verrà utilizzata, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223, al paragrafo 4 “Metodologia di insegnamento e apprendimento”;
d) descrizione del criterio che verrà utilizzato per valutare il livello di apprendimento;
3) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che negli ultimi due anni il soggetto formatore abbia organizzato corsi di formazione per almeno 60 ore complessive, abilitanti allo svolgimento di uno dei ruoli per i soggetti della prevenzione individuati specificatamente dal decreto legislativo n. 81/08. Il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato allegando la specifica documentazione;
4) elenco dei docenti con l’indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae datati e firmati con allegata la documentazione di supporto, comprovanti il possesso dei requisiti individuati nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 al paragrafo 2 “Requisiti dei docenti” e nell’Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012, nelle more della pubblicazione dei “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, approvati dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del decreto legislativo n. 81/08, nella seduta del 18 aprile 2012.
Il soggetto formatore può altresì avvalersi, quali docenti esterni, anche di dirigenti o funzionari degli Assessorati regionali della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, della salute, delle infrastrutture e della mobilità e delle Aziende sanitarie provinciali, purché in possesso dei requisiti professionali di cui al sopra citato punto 4.
1.4. La commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori
Al fine dell’inserimento nell’“Elenco regionale dei soggetti formatori”, di cui ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3, è istituita la “Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori”, collocata funzionalmente presso il DASOE dell’Assessorato della salute. La Commissione è così composta:
1) dott. ing. Antonio Leonardi, coordinatore regionale del “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - direttore S.I.A. A.S.P. Catania - o suo delegato - Presidente;
2) dott.ssa Loredana Curcurù, direttore del Dipartimento di prevenzione A.S.P. Palermo, o suo delegato - Componente;
3) dott.ssa Edda Paino, direttore S.Pre.S.A.L. A.S.P. Messina, o suo delegato - Componente;
4) dott. Nicolò Giuliano, in rappresentanza dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, o suo delegato - Componente;
5) dott. Nicolò Caldarone, in rappresentanza dell’Assessorato regionale all’istruzione e formazione professionale, o suo delegato - Componente;
6) dott. Pietro La Spisa, in rappresentanza di INAIL Sicilia, o suo delegato - Componente;
7) dott. Salvatore Piscitello - Confartigianato Sicilia - in rappresentanza delle Associazioni datoriali presenti nel Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o suo delegato - Componente;
8) un rappresentante delle Associazioni sindacali presenti nel Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o suo delegato - Componente;
9) dott.ssa Rosa Maria Di Sclafani, istruttore direttivo DASOE, o suo delegato - in qualità di segretario.
La composizione della Commissione ha durata quadriennale, rinnovabile, dalla data del suo insediamento.
Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, esperti qualificati con esperienza sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la trattazione di specifici argomenti.
La Commissione, esaminata la documentazione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 del presente capitolo, entro 30 giorni rilascerà parere favorevole oppure potrà richiedere eventuali integrazioni documentali, che dovranno essere prodotte entro 30 giorni dall’invio della suddetta richiesta di integrazione. Entro i successivi 30 giorni la Commissione dovrà esprimere il suddetto parere sul possesso dei requisiti e comunicherà l’eventuale inserimento nell’Elenco regionale dei soggetti formatori.
1.5. Comunicazione di avvio corso
I soggetti formatori, inseriti nell’elenco regionale di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 delle presenti linee guida, almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso, trasmettono all’Area tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) - U.O. di assistenza informazione e formazione, delle AA.SS.PP. competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all’allegato 3, contenente:
1) tipologia del corso;
2) programma del corso con relativo calendario delle lezioni e sede formativa;
3) indicazione del Responsabile del progetto formativo;
4) elenco dei docenti con l’indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae dati e firmati, con allegata la documentazione di supporto, comprovanti il possesso dei requisiti individuati nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 al paragrafo 2 “Requisiti dei docenti” e nell’Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012, nelle more della pubblicazione dei “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, approvati dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 18 aprile 2012.
La sopracitata struttura dell’A.S.P., a seguito di detta comunicazione, potrà raccordarsi con i soggetti formatori, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 15 giorni dalla data di ricezione senza risposta alla suddetta comunicazione, il corso potrà essere avviato.
All’avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica o fax, l’elenco definitivo dei partecipanti con relativo macrosettore ATECO di appartenenza.
1.6. Modalità di effettuazione dei corsi di formazione e certificazione finale
Le modalità di effettuazione dei corsi di formazione oggetto del presente capitolo, così come le procedure di verifica dell’apprendimento, devono essere svolte come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Non sono tenuti a frequentare suddetti corsi di formazione i soggetti esonerati di cui ai punti 9 e 11 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223.
La verifica finale dell’apprendimento, consistente in colloquio o test obbligatori, è effettuata da una commissione composta dal responsabile del progetto formativo, da almeno un docente e da un rappresentante del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.). o del Servizio di impiantistica e antinfortunistica (S.I.A.) dell’A.S.P. territorialmente competente, individuato di volta in volta.
Detta commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige un sintetico documento, composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo degli idonei.
Al fine di costituire un archivio informatico interattivo, tutti i soggetti formatori, di cui al paragrafo 1.1 delle presenti linee guida, devono trasmettere la suddetta documentazione al DASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della salute, secondo lo schema di cui all’allegato 4.
Tale archivio potrà essere consultabile online, previa registrazione, ed aggiornato periodicamente.
I soggetti formatori devono conservare nei propri archivi la documentazione cartacea comprovante il percorso formativo ed il risultato della verifica finale, per un periodo di almeno cinque anni. In questo arco temporale l’organo di vigilanza, territorialmente competente, potrà richiedere copia della documentazione esistente agli atti.
I soggetti formatori devono provvedere, inoltre, al rilascio dei relativi attestati di formazione, come dettagliatamente specificato al successivo paragrafo 1.7.
1.7. Attestati di formazione
Ai partecipanti ai corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 81/2008”, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223, secondo lo schema di cui all’allegato 5.
Sulla scorta della documentazione che il soggetto formatore trasmetterà a conclusione del corso al DASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della salute di cui al paragrafo 1.6 delle presenti linee guida, quest’ultimo attribuirà un progressivo numerico univoco per ciascuno dei soggetti formati, che sarà parte integrante del codice del singolo attestato.
In ciascun attestato sarà inoltre inserito un codice alfanumerico riportante la provincia di riferimento, l’anno in cui si svolge l’evento formativo ed il progressivo numerico univoco attribuito al soggetto formato.
Il sistema sopra descritto, permettendo la realizzazione di un archivio organicamente strutturato, rende possibile l’elaborazione di dati statistici, finalizzati alla valutazione dell’efficienza del sistema formativo ed alla realizzazione di calendari di up-grade didattici.
1.8. Modalità di effettuazione dei corsi di aggiornamento
Le modalità di effettuazione dei corsi di aggiornamento devono essere svolte come previsto dal dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 al paragrafo 7, l’aggiornamento al corso oggetto del presente capitolo ha periodicità quinquennale, ad esclusione dei soggetti esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 ed ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 626/94. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine di aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del suddetto accordo; il numero di ore da devolvere a tale aggiornamento è correlato all’appartenenza al settore ATECO associato ad uno dei tre livelli di rischio individuati.
I soggetti formatori che possono svolgere i corsi di aggiornamento sono i medesimi inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti formatori di cui al paragrafo 1.2 delle presenti linee guida.
Tali soggetti, almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso, trasmettono all’area Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) - U.O. di assistenza informazione e formazione, delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all’allegato 3, analogamente a quanto stabilito per i corsi di formazione al paragrafo 1.5 delle presenti linee guida.
La sopracitata struttura dell’A.S.P., a seguito di detta comunicazione, potrà raccordarsi con i soggetti formatori, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 15 giorni dalla data di ricezione senza risposta della suddetta comunicazione, il corso potrà essere avviato.
All’avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, competenti per territorio, per via telematica o fax, l’elenco definitivo dei partecipanti con relativo macrosettore ATECO di appartenenza.
L’organizzazione dei corsi di aggiornamento e le procedure di verifica dell’apprendimento devono rispettare quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Così come definito per la formazione di cui al precedente paragrafo 1.6, l’accertamento dell’apprendimento conseguito dai partecipanti ai percorsi formativi è svolto da una commissione composta dal responsabile del progetto formativo, da almeno un docente e da un rappresentante del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.). o del Servizio di impiantistica e antinfortunistica (S.I.A.) dell’A.S.P. territorialmente competente, individuato di volta in volta.
Detta commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige un sintetico documento, composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo degli idonei.
Al fine di costituire un archivio informatico interattivo, tutti i soggetti formatori, di cui al paragrafo 1.1 delle presenti linee guida, devono trasmettere la suddetta documentazione al DASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della salute, secondo lo schema di cui all’allegato 4.
Tale archivio potrà essere consultabile online, previa registrazione, ed aggiornato periodicamente.
I soggetti formatori devono conservare nei propri archivi la documentazione cartacea comprovante il percorso formativo ed il risultato della verifica finale, per un periodo di almeno cinque anni. In questo arco temporale l’organo di vigilanza, territorialmente competente, potrà richiedere copia della documentazione esistente agli atti.
Ai partecipanti alle attività formative verrà rilasciato un attestato di aggiornamento contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223, secondo lo schema di cui all’allegato 6.
Analogamente a quanto definito al paragrafo 1.6 delle presenti linee guida e sulla scorta della documentazione che il soggetto formatore trasmetterà a conclusione del corso di aggiornamento al DASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della salute, quest’ultimo attribuirà un progressivo numerico univoco per ciascuno dei soggetti formati, che sarà parte integrante del codice del singolo attestato.
Pertanto l’attestato di frequenza al corso di aggiornamento deve contenere gli stessi elementi minimi già previsti per gli attestati di formazione di cui al paragrafo 1.7 delle presenti linee guida, aggiungendo al codice la lettera “A”, indicante “Aggiornamento”.
Il codice identificativo del soggetto formato, attribuito dal DASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della salute, è univoco, pertanto gli attestati pertinenti gli aggiornamenti successivi riporteranno lo stesso codice per soggetto formato.
Ai datori di lavoro, già in possesso di certificazione attestante una formazione abilitante allo svolgimento del ruolo di RSPP, pregressa rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 e che si apprestano a frequentare i corsi di aggiornamento secondo le modalità di cui al suddetto accordo, verrà attribuito dal DASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della salute il codice meglio dettagliato nel paragrafo 1.7 del presente capitolo, riportante la specifica che trattasi di corso di aggiornamento secondo le modalità precedentemente descritte.
Gli attestati di aggiornamento vengono rilasciati dai soggetti formatori, analogamente a quanto stabilito al paragrafo 1.7 del presente capitolo.
1.9. La formazione e-learning
La modalità e-learning può essere utilizzata solo per parti limitate della formazione oggetto del presente capitolo, così come dettagliato nell’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223, e deve rispettare i requisiti stabiliti dal suddetto accordo e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
2. Formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08
Il presente capitolo fornisce le specifiche per l’organizzazione, nel territorio regionale, dell’“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 221 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81” (di seguito Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221) e dell’“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni” (di seguito Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012).
Per quanto non specificamente trattato nel presente capitolo, si rimanda integralmente a quanto sancito nei suddetti Accordi.
2.1. Modalità di effettuazione dei corsi di formazione
Le modalità di effettuazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08, nonché della formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del medesimo decreto, devono essere conformi a quanto sancito dagli Accordi sopra citati. In coerenza con le previsioni di cui all’art. 37, comma 12 del decreto legislativo n. 81/08, i suddetti Accordi stabiliscono che tali corsi devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee del decreto legislativo n. 81/08, ed agli enti bilaterali come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276/2003, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’organismo paritetico o dall’ente bilaterale entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve rivolgersi ad enti inseriti nell’“Elenco regionale dei soggetti formatori” di cui al paragrafo 1.2 delle presenti linee guida.
L’organizzazione dei corsi di formazione, la metodologia di insegnamento e l’articolazione del percorso formativo dei lavoratori, dirigenti e preposti devono essere conformi a quanto previsto dagli Accordi sopra citati.
2.2. Modalità di effettuazione dei corsi di aggiornamento
I corsi di aggiornamento, oggetto del presente capitolo, devono essere effettuati secondo le modalità stabilite negli Accordi sopra citati.
L’organizzazione dei corsi di aggiornamento deve avere gli stessi requisiti di quelli previsti per i corsi di formazione al paragrafo 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve rivolgersi ad enti inseriti nell’“Elenco regionale dei soggetti formatori” di cui al paragrafo 1.2 delle presenti linee guida.
2.3. Elenco degli organismi paritetici e degli enti bilaterali
Al fine di agevolare i datori di lavoro nell’individuazione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali ai quali dovranno rivolgersi, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) - Servizio 3 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della salute è istituito l’“Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali”.
Gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, per essere legittimati a svolgere l’attività di collaborazione con i datori di lavoro prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08, devono possedere i requisiti previsti dalle circolari n. 20 del 29 luglio 2011 e n. 13 del 5 giugno 2012 ed essere inseriti nell’elenco regionale sopra citato. A tal fine gli stessi devono presentare specifica istanza al DASOE - Servizio 3, secondo lo schema di cui all’allegato 7.
La Commissione di cui al paragrafo 1.4 delle presenti linee guida, esaminata la documentazione allegata all’istanza, provvederà all’inserimento nel suddetto elenco regionale ovvero a richiedere eventuali integrazioni documentali.
Nell’“Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali” sono automaticamente inseriti, altresì, gli organismi paritetici del settore edile di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13, i quali devono comunicare al DASOE la/e provincia/e del territorio regionale in cui operano.
2.4. La formazione e-learning
La modalità e-learning può essere utilizzata solo per parti limitate della formazione oggetto del presente capitolo, così come dettagliato nell’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, e deve rispettare i requisiti stabiliti dal suddetto accordo e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
3. Controllo e monitoraggio sui corsi di formazione
Gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro provvedono a verificare la correttezza formale e sostanziale dei corsi di formazione stabiliti dal decreto legislativo n. 81/08, organizzati nel territorio di competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dalle presenti linee guida.
Tali attività saranno espletate:
1) con attività di monitoraggio e controllo effettuate in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, anche tramite richiesta di copia della documentazione esistente agli atti del soggetto formatore secondo quanto stabilito ai paragrafi 1.6 e 1.8 delle presenti linee guida;
2) con attività di vigilanza e controllo effettuata in occasione dell’attività ispettiva.
Nel caso in cui i suddetti organi di vigilanza riscontrassero delle non conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale e regionale per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli stessi dovranno darne anche comunicazione alla Commissione di cui al precedente paragrafo 1.4, la quale provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza.
Con successivo atto del dirigente generale del dipartimento ASOE sarà emanata una check-list per la verifica degli adempimenti informativi e formativi di cui al decreto legislativo n. 81/08 e sul rispetto delle procedure previste dalle presenti linee guida.
Inoltre il dirigente generale del dipartimento ASOE, su proposta della Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori di cui al paragrafo 1.4 delle presenti linee guida, potrà promuovere, per il tramite delle A.S.P., specifiche attività di vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi di formazione, nonché campagne di informazione sull’attuazione delle presenti linee guida.
4. Precisazioni finali
In attesa della prevista rimodulazione degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006 n. 2407 e del 5 ottobre 2006 n. 2635 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, rimane in vigore la circolare interassessoriale - Regione siciliana del 25 settembre 2008 n. 1248 sulla formazione degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 195/03 ed all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008.
In particolare si ribadisce l’obbligo, previsto al punto 6 della suddetta circolare interassessoriale, che per i corsi di aggiornamento il numero massimo di partecipanti sia pari a 30.
Nelle more della suddetta rimodulazione, l’istanza, prevista al punto 3 della circolare interassessoriale del 25 settembre 2008 n. 1248, dovrà essere preventivamente trasmessa alla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, di cui al paragrafo 1.4 delle presenti linee guida, per l’inserimento dell’ente in una apposita sezione dell’“Elenco regionale dei soggetti formatori”.
Tale istanza deve essere trasmessa anche dai soggetti formatori esterni di cui si avvalgono gli organismi appartenenti al primo ed al secondo blocco definiti al punto 2 della suddetta circolare.
Gli organismi paritetici, che intendono organizzare tale tipologia di corsi, devono essere comunque presenti nell’“Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali” di cui al paragrafo 2.3 delle presenti linee guida.
Inoltre, nelle more di un successivo decreto del dirigente generale del dipartimento ASOE nel quale si individueranno le procedure per il monitoraggio dei corsi di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, si richiama quanto previsto dall’allegato XIV del decreto legislativo n. 81/08: “... Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti”.
Si precisa, infine, che per la formazione e per l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, non è prevista la modalità di formazione e-learning.