Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
Responsabilità del titolare di una ditta e del responsabile del cantiere e preposto alla sicurezza per infortunio occorso ad un operaio: quest'ultimo si accingeva a collocare una "mensola" sugli appositi pilastri, lavorando su una intelaiatura posta a circa 8-9 m. da terra, quando veniva colpito dal braccio della gru alla quale era appesa la detta mensola, manovrata da un collega di lavoro che doveva avvicinare il pezzo al punto ove doveva essere collocato; a seguito del forte urto l'infortunato perdeva i sensi, veniva ricoverato in ospedale dove rimaneva 25 giorni in terapia intensiva riportando poi una paralisi facciale, gravi problemi all'udito ed altri postumi.
Vengono condannati entrambi in primo grado. La corte d'appello assolveva invece il titolare della ditta rilevando che il medesimo, quale titolare di una ditta di rilevanti dimensioni, non poteva essere ritenuto responsabile perchè aveva correttamente delegato per le questioni della sicurezza altra persona e aveva attuato tutte le misure cautelari necessarie; in particolare risultava che tutte le attrezzature del caso erano state fornite agli operai.
Nei confronti della sentenza resa dalla corte di appello di Roma ha presentato ricorso per cassazione il difensore del preposto alla sicurezza deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata considerazione del concorso di colpa da parte del lavoratore.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
L'esame dei motivi di ricorso deve comunque essere compiuto relativamente agli effetti civili.
Il motivo dedotto è infondato. La Corte di appello, con motivazione approfondita e puntuale, ha evidenziato la posizione di garanzia del ricorrente in relazione alle funzioni di responsabile del cantiere e addetto alla sicurezza e dunque con compiti direttamente attinenti alla organizzazione del lavoro sul cantiere con specifico riguardo alla adozione di modalità tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Invece è stato accertato che la pericolosa operazione nel corso della quale l'operaio si è infortunato era avvenuta senza il rispetto delle regole di sicurezza che pure erano state previste in modo preciso e che escludevano che si potesse movimentare in aria un carico quando già l'operaio era a sua volta salito in quota. L'operazione avrebbe dovuto aver luogo secondo diverse modalità, sotto la sorveglianza di un capo squadra, oppure non doveva essere effettuata affatto.
Correttamente è stata altresì esclusa la rilevanza di un eventuale concorso di colpa dello stesso operaio infortunato per non aver indossato il casco in dotazione, sulla base del rilievo che, a prescindere dal fatto che la circostanza non è stata accertata con sicurezza, anche di tale circostanza doveva farsi carico il ricorrente assicurando, tramite la propria presenza sul posto o la presenza di altra persona (invece assente), il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche. E' infatti pacifico che ai fini dell'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte dei soggetti obbligati, non è sufficiente porre a disposizione del lavoratore il casco protettivo o prescrivergli l'uso di esso, ma è necessario esigere che il casco venga indossato, il che avrebbe potuto e dovuto essere assicurato tramite una opportuna sorveglianza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 4709/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona Cons. Dr. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione sulle statuizioni penali; rinvio al giudice civile per le statuizioni civili.
udito il difensore avv. (Omissis) del foro di (Omissis).
Fatto
1. La mattina del 16 novembre 2002, nel cantiere della TAV di (Omissis) condotto dalla ditta (Omissis) e c. s.r.l., l'operaio (Omissis) si accingeva a collocare una "mensola" sugli appositi pilastri, lavorando su una intelaiatura posta a circa 8-9 m. da terra, veniva colpito dal braccio della gru alla quale era appesa la detta mensola, manovrata dal collega di lavoro (Omissis), che doveva avvicinare il pezzo al punto ove doveva essere collocato; a seguito del forte urto (Omissis) perdeva i sensi, veniva ricoverato in ospedale dove rimaneva 25 giorni in terapia intensiva riportando poi una paralisi facciale, gravi problemi all'udito ed altri postumi.
2. Dell'incidente sono stati chiamati a rispondere (Omissis) titolare della (Omissis) e (Omissis) responsabile del cantiere e preposto alla sicurezza, entrambi condannati in primo grado alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
3. La corte di appello di Roma ha dettagliatamente ricostruito l'incidente mettendo in luce che lo stesso era avvenuto perchè non erano state seguite le corrette modalità operative, nel senso che (Omissis) avrebbe dovuto salire in quota per procedere al fissaggio della mensola solo dopo che il collega di lavoro avesse collocato il pezzo nella giusta posizione; egli invece era salito prima, mentre la gru era in movimento, venendo pertanto a trovarsi nel raggio del braccio di azione della stessa, nonostante ciò fosse assolutamente vietato; ha ritenuto che (Omissis) fosse responsabile dell'incidente perchè avrebbe dovuto verificare la corretta esecuzione delle operazioni e controllare il rispetto delle regole, regole che erano state ben delineate nel documento di valutazione dei rischi che il medesimo (Omissis) aveva reso noto ai lavoratori; inoltre l'attività in questione avrebbe dovuto essere svolta sotto la diretta supervisione di un caposquadra che quel giorno non era presente.
La corte d'appello assolveva invece il (Omissis) rilevando che il medesimo, quale titolare di una ditta di rilevanti dimensioni, non poteva essere ritenuto responsabile perchè aveva correttamente delegato per le questioni della sicurezza altra persona e aveva attuato tutte le misure cautelari necessarie; in particolare risultava che tutte le attrezzature del caso erano state fornite agli operai.
4. Nei confronti della sentenza resa dalla corte di appello di Roma ha presentato ricorso per cassazione il difensore di (Omissis) deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata considerazione del concorso di colpa da parte del lavoratore (Omissis).
Il ricorrente sottolinea come il (Omissis) non aveva indossato il casco in dotazione, nonostante tale presidio gli fosse stato consegnato unitamente a ogni altra dotazione di sicurezza; deduce che tale circostanza era stata provata dalla testimonianza del collega di lavoro (Omissis), e lamenta che ingiustamente la corte d'appello ha ritenuto maggiormente attendibile la testimonianza della stessa persona offesa che affermava di aver avuto il casco, piuttosto che quella del collega di lavoro; si duole che la corte non abbia ritenuto rilevante tale mancanza almeno in relazione alla graduazione della pena irrogata e alla quantificazione del risarcimento del danno.
Diritto
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
Trattasi infatti di reato di lesioni colpose commesso in data 16.11.2002, per il quale il termine massimo di prescrizione del reato è da individuarsi in sette anni e mezzo sia in base alla vigente disciplina della prescrizione sia in base a quella precedente la novella intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli; termine decorso alla data del 16.5.2010, in assenza di sospensioni del processo imputabili all'imputato o alla sua difesa.
2. L'esame dei motivi di ricorso deve comunque essere compiuto relativamente agli effetti civili, essendo giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte quella secondo la quale il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti civili e per tale decisione devono esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato, valutando criticamente la decisione adotta dal primo giudice; dalla ritenuta mancanza di prova della innocenza degli imputati non può automaticamente farsi derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni (Cass. 1.3.97 n.1983, Coltro - rv. 208657; Cass. 9.11.94 n.11211, De Lillo - rv.199625).
3. Il motivo dedotto è infondato. La Corte di appello, con motivazione approfondita e puntuale, ha evidenziato la posizione di garanzia del (Omissis) in relazione alle funzioni di responsabile del cantiere e addetto alla sicurezza e dunque con compiti direttamente attinenti alla organizzazione del lavoro sul cantiere con specifico riguardo alla adozione di modalità tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Invece è stato accertato che la pericolosa operazione nel corso della quale l'operaio si è infortunato era avvenuta senza il rispetto delle regole di sicurezza che pure erano state previste in modo preciso e che escludevano che si potesse movimentare in aria un carico quando già l'operaio era a sua volta salito in quota. L'operazione avrebbe dovuto aver luogo secondo le diverse modalità riferite dalla corte di appello, sotto la sorveglianza di un capo squadra, oppure non doveva essere effettuata.
Del rispetto di tali prescrizioni era responsabile (Omissis), cui pertanto correttamente è stata addebitata la responsabilità per non aver esercitato i propri compiti di direzione e sorveglianza.
Correttamente è stata altresì esclusa la rilevanza di un eventuale concorso di colpa dello stesso operaio infortunato per non aver indossato il casco in dotazione, sulla base del rilievo che, a prescindere dal fatto che la circostanza non è stata accertata con sicurezza, anche di tale circostanza doveva farsi carico il (Omissis), assicurando, tramite la propria presenza sul posto o la presenza di altra persona (invece assente), il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche. è infatti pacifico che ai fini dell'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte dei soggetti obbligati, non è sufficiente porre a disposizione del lavoratore il casco protettivo o prescrivergli l'uso di esso, ma è necessario esigere che il casco venga indossato, il che avrebbe potuto e dovuto essere assicurato tramite una opportuna sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.