Cassazione Penale, Sez. 3, 31 agosto 2012, n. 33567 - Ristorante e responsabilità per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Responsabilità di un rappresentante legale della ditta "(Omissis)", pubblico esercizio di ristorante, per aver omesso di elaborare il documento relativo alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
L'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 28 (già Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2) si applica, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ivi compresa l'attività di ristorazione gestita dall'attuale ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Omissis), nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 04/03/2011 del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. GAETA Pietro che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
Fatto
1. Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, con sentenza emessa il 04/03/2011, dichiarava (Omissis) colpevole dei reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, lettera c), articolo 89, comma 1, come contestato al capo e) della rubrica e lo condannava alla pena di euro 1.200,00 di ammenda.
2. L'Interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che non sussisteva l'obbligo per l'imputato di elaborare un documento per la valutazione dei rischi;
b) che il focale in questione risultava chiuso, per cui l'imputato non era stato posto in grado di ottemperare alle prescrizioni.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, ha congrua mente motivato i punti fondamentali della decisione.
1.1. In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale rappresentante legale della ditta " (Omissis)" (pubblico esercizio di ristorante sito in (Omissis)) - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva omesso di elaborare il documento relativo alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 28 e 56 (già Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 4 e 89), come contestato in atti al capo e) della rubrica.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni;
2.1. L'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 28 (già Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2) si applica, Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 3 a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ivi compresa l'attività di ristorazione gestita dall'attuale ricorrente (Omissis) tramite l'esercizio pubblico denominato " (Omissis)".
2.2. L'imputato (Omissis) non aveva ottemperato in modo idoneo alle prescrizioni impartite mediante verbale notificatogli in data 27/10/2007 nel prescritto termine di gg. 120. Nè la temporanea sospensione dell'attività dell'esercizio di ristorazione esentava il (Omissis) dal redigere il documento per la elaborazione del rischi.
3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.