Tipologia: Contratto nazionale di lavoro giornalistico
Data firma: 2 dicembre 1950
Validità: 01.12.1950 - 30.11.1952
Parti: Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti

Sommario:

Materia del contratto.
Art. 1.
Art. 2.
Contratti a termine.
Art. 3.
Assunzioni - Periodo di prova.
Art. 4.
Art. 5.
Poteri del direttore.
Art. 6.
Art. 7.
Rapporti plurimi.
Art. 8.
Art. 9.
Retribuzione.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13.
Cessione servizi.
Art. 14.
Tredicesima mensilità.
Art. 15.
Indennità redazionale.
Art. 16.
Art. 17.
Lavoro notturno.
Orario stenografi.
Art. 18.
Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19.
Assegni familiari.
Art. 20.
Previdenza.
Art. 21.
Norma transitoria.
Mutamento di mansioni e trasferimenti.
Art. 22.
Ferie - Aspettativa - Permesso sindacale.
Art. 23.
Matrimonio e maternità.
Art. 24.
Malattia e infortunio.
Art. 25.
Servizio militare.
Art. 26.
Risoluzione del rapporto.
Art. 27.
Computo delle indennità.
Art. 28.
Cessazione compensi speciali.
Art. 29.
Trapasso di proprietà dell’azienda e cessazione.
Art. 30.
Indennità in caso di morte.
Art. 31.
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 32.
Limiti di età.
Art. 33.
Comitato di redazione.
Art. 34.
Praticanti.
Art. 35.
Pubblicisti.
Art. 36.
Anzianità pubblicisti precedente al gennaio 1939.
Art. 37.
Agenzie di informazioni per la stampa.
Art. 38.
Giornalisti addetti ai periodici.
Art. 39.
Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 40.
Validità e durata.
Art. 41.
Norme transitorie e di attuazione
Assunzioni.
Art. 1.
Retribuzione.
Art. 2.
Art. 3.
Premio stenografi.
Art. 4.
Adeguamento situazioni in atto.
Art. 5.
Art. 6.
Dichiarazione degli editori a verbale
Indennità ai giornalisti sportivi per il lavoro nei giorni festivi, 21 marzo 1951

Contratto nazionale di lavoro giornalistico, 2 dicembre 1950

L’anno 1950 addì 2 del mese di dicembre in Roma, fra la Federazione Italiana Editori Giornali [...] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana [...], con l’intervento della commissione nazionale dei giornalisti [...], è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Materia del contratto.
Art. 1.

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro tra gli editori di giornali, le agenzie di informazioni per la stampa ed i giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornalistica quotidiana con carattere e con vincolo di dipendenza. Si applica anche ai giornalisti professionisti che svolgono all’estero la loro attività.
Sono giornalisti professionisti coloro che tali risultano qualificati a sensi degli attuali ordinamenti sulla professione giornalistica.

Art. 2.
Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti che non diano opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Si applicano altresì ai giornalisti professionisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Per i giornalisti addetti ai giornali non quotidiani valgono le norme di cui all’art. 39. Per i praticanti ed i pubblicisti valgono rispettivamente le norme di cui agli articoli 35 e 36.

Contratti a termine.
Art. 3.

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i 12 mesi e solo in ragione di uno su quindici redattori o frazione di quindici, salvo le assunzioni per le sostituzioni nel periodo delle ferie.
Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore ai 12 mesi.
[...]
I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente contratto. [...]

Assunzioni - Periodo di prova.
Art. 5.

In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli attuali ordinamenti:
а) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti e negli uffici di corrispondenza della Capitale, delle Capitali estere e di Nuova York;
c) per i servizi di inviato speciale;
d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali o redazioni succursali o distaccate dei quotidiani, quando non si determini incompatibilità derivante da eventuali cumuli di incarichi.
Spetterà la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), anche ad ogni giornalista professionista corrispondente il quale faccia parte di una redazione succursale o distaccata, e cosi pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazioni succursali o distaccate si intendono quelle istituite nelle varie località che forniscano in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale con i criteri in uso per la cronaca cittadina.
Nelle imprese di cui al primo comma del presente articolo potranno essere assunti come praticanti coloro che ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni ed in ragione di uno su quindici redattori
o frazione di quindici.
In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi a praticanti.
L’assunzione del praticante verrà comunicata dall’editore all’associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata entro 10 giorni.

Poteri del direttore.
Art. 6.

Le facoltà del direttore saranno determinate da particolari accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali in ogni caso da non risultare in contrasto con quanto stabilito dal presente contratto.
Nell’esercitare le attribuzioni di cui all’articolo seguente, il direttore dovrà agire in conformità agli accordi presi con l’editore.
È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Art. 7.
È competenza specifica ed esclusiva del direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico-professionali per lo svolgimento del lavoro.
Il direttore stabilisce altresì le mansioni di ogni redattore, dà le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi la necessità.

Orario stenografi.
Art. 18.

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che ha termine dopo la mezzanotte.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo, la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscano condizioni individuali di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni festivi, oltre l’orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50 % se diurno e dell’80 % se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. [...]

Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19.

[...]
Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge e salvo quanto diversamente disposto dalla legge sul riposo domenicale e settimanale per i giornalisti sportivi e teatrali e per il personale delle agenzie di informazioni per la stampa, il lavoro compiuto dai giornalisti in domenica verrà retribuito con la corresponsione della sola maggiorazione dell’80 % calcolato sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Anche ai giornalisti sportivi, in quanto impegnati ad un lavoro quotidiano redazionale non esclusivo per la rubrica sportiva, sono dovute le maggiorazioni di cui sopra per il lavoro domenicale in aggiunta al riposo compensativo. [...]

Ferie - Aspettativa - Permesso sindacale.
Art. 23.

Il direttore, condirettore, vice-direttore ed i giornalisti di cui all’art. 11 hanno diritto per ogni anno di servizio prestato, ad un mese di vacanza retribuito. Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale delle ferie, il godimento delle ferie medesime potrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto dal momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. [...]
Il godimento delle ferie retribuite è garantito al giornalista di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 12, in ragione di 20 giorni per ogni anno di servizio prestato.
[...]

Matrimonio e maternità.
Art. 24.

[...]
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della donna durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Editore deve in tale evenienza:
а) conservare il posto alla giornalista per un periodo di otto mesi: due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi quattro mesi della sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le giornaliste percepiscono per atti di previdenza ai quali l’Editore è tenuto per disposizione di legge.
[...]

Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 32.

Nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell’opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità stabilite dall’art. 27.
Uguale diritto spetta al giornalista al quale per fatti che comportino la responsabilità dell’editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità.

Comitato di redazione.
Art. 34.

Nelle aziende editrici di quotidiani, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 redattori, potrà essere istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto. Ad esso è particolarmente attribuito il compito di:
а) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle associazioni regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall’azienda;
b) controllare attraverso le indicazioni degli interessati l’applicazione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti tra le parti.
Potrà inoltre esprimere pareri e formulare proposte sull’organizzazione dei servizi ai fini del miglioramento del giornale.
Tale comitato sarà costituito da non più di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti dell’azienda.
Se il numero dei redattori è inferiore a 15, in luogo del comitato di redazione potrà essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
I membri del comitato di redazione o il fiduciario verranno eletti dall’assemblea dei redattori e la loro nomina dovrà essere notificata all’editore dall’associazione regionale di stampa. Essi dureranno in carica per il periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti.
[...]

Praticanti.
Art. 35.

A coloro che vengano assunti con rapporto d’impiego per prestare servizio in qualità di praticanti giornalisti nelle redazioni dei giornali o delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, superato il periodo di prova di tre mesi, è dovuto il seguente trattamento:
[...]
b) ad un periodo annuale di ferie di 10 giorni;
[...]
Il praticante che abbia compiuto il periodo di praticantato avrà diritto all’applicazione del presente contratto dalla data della sua iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti.
[...]

Pubblicisti.
Art. 36.

Ai pubblicisti che prestano la loro opera a sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto, compatibilmente con quanto disposto dall’art. 5, si applicano le norme contenute negli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 23 (limitatamente a venti giorni all’anno), 24, 25, 26, 27 ultimo comma (limitatamente a due mesi di preavviso), 28, 30, 31, 32.
[...]
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle vigenti norme di legge.

Giornalisti addetti ai periodici.
Art. 39.

Il presente contratto si applica pure ai giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità c con vincolo di dipendenza in aziende editrici di periodici, fatta eccezione per quanto disposto dagli articoli 5, 11, 12, 18 e 27. Fermo il disposto dell’art. 4 la durata del periodo di prova potrà essere stabilita fino a mesi 5.
[...]

Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 40.

Le controversie collettive e individuali relative all’applicazione del presente contratto saranno deferite, per un tentativo di conciliazione, a un collegio costituito in ogni località sede di associazione regionale di stampa formato da due rappresentanti della locale associazione di stampa, da due rappresentanti dell’associazione editori competente per territorio nonché da un quinto membro nominato di comune accordo.
Decorsi due mesi dalla denuncia della controversia al collegio senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria.