Tipologia: Contratto nazionale di lavoro giornalistico
Data firma: 29 novembre 1955
Validità: 01.12.1955 - 31.12.1958*
Parti: Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti

Sommario:

Materia del contratto.
Art. 1.
Art. 2.
Contratti a termine.
Art. 3.
Assunzioni - Periodo di prova.
Art. 4.
Art. 5.
Poteri del direttore.
Art. 6.
Art. 7.
Rapporti plurimi.
Art. 8.
Art. 9.
Retribuzione.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13.
Cessione servizi.
Art. 14.
Tredicesima mensilità.
Art. 15.
Indennità redazionale.
Art. 16.
Lavoro notturno.
Art. 17.
Orario stenografi.
Art. 18.
Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19.
Assegni familiari.
Art. 20.
Previdenza.
Art. 21.
Mutamento di mansioni e trasferimenti.
Art. 22.
Ferie - Aspettativa - Permesso sindacale.
Art. 23.
Matrimonio e maternità.
Art. 24.
Malattia e infortunio.
Art. 25.
Servizio militare.
Art. 26.
Risoluzione del rapporto.
Art. 27.
Art. 28.
Compensi speciali.
Art. 29.
Trapasso di proprietà dell’azienda e cessazione.
Art. 30.
Indennità in caso di morte.
Art. 31.
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 32.
Limiti di età.
Art. 33.
Comitato di redazione.
Art. 34.
Limiti di età.
Art. 33.
Comitato di redazione.
Art. 34.
Praticanti.
Art. 35.
Pubblicisti.
Art. 36
Anzianità pubblicisti precedente al gennaio 1939.
Art. 37.
Agenzie di informazioni per la stampa.
Art. 38.
Giornalisti addetti ai periodici.
Art. 39.
Assicurazione infortuni.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 43.
Validità e durata.
Art. 44.
Norme transitorie e di attuazione
Assunzioni.
Art. 1.
Retribuzione.
Art. 2.
Art. 3.
Premio stenografi.
Art. 4.
Adeguamento situazioni in atto.
Art. 5.
Art. 7.
Art. 8.
Dichiarazioni a verbale
Tabella dei minimi di stipendio
Accordo per il lavoro notturno ai capi redattori e ai capi servizi, 15 gennaio 1955
Verbale di accordo per la proroga del contratto giornalistico, 3 aprile 1957
Accordo aggiuntivo
Accordo per la corresponsione dell’indennità «una tantum» ai praticanti, 3 febbraio 1958

Contratto nazionale di lavoro giornalistico, 29 novembre 1955

L’anno 1955 addì 29 del mese di novembre in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali [...] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana [...], con l’intervento dei membri del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana [...] (Cgil), [...] (Uil) e [...] (Cisl), dei membri della Commissione Nazionale dei Giornalisti Michele [...] e dei delegati dei pubblicisti [...], è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Materia del contratto.
Art. 1.

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli Editori di giornali, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa ed i giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, anche se svolgono all’estero la loro attività.
Sono giornalisti professionisti coloro elle tali risultano qualificati a sensi degli attuali ordinamenti sulla professione giornalistica.

Art. 2.
Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti addetti ai quotidiani e alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che non diano, opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Sì applicano altresì ai giornalisti professionisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’Editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Per i giornalisti addetti ai giornali non quotidiani valgono le norme di cui all’art. 39. Per i praticanti e per i pubblicisti valgono rispettivamente le norme di cui agli articoli 35 e 36.

Contratti a termine.
Art. 3.

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su quindici redattori o frazione di quindici, salvo le assunzioni per le sostituzioni dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza e puerperio.
Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo e avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore ai dodici mesi.
[...]
I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente con tratto.
[...]

Assunzioni - Periodo di prova.
Art. 5.

In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli attuali ordinamenti:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza della Capitale, delle Capitali estere e di Nuova York;
c) per i servizi di inviato speciale;
d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali o redazioni succursali o distaccate dei quotidiani, quando non si determini incompatibilità derivante da eventuali cumuli di incarichi.
Spetterà la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), anche ad ogni giornalista professionista corrispondente il quale faccia parte di una redazione succursale o distaccata, e cosi pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazioni succursali o distaccate si intendono quelle istituite nelle varie località che forniscano in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale con i criteri in uso per la cronaca cittadina.
Nelle imprese di cui al primo comma del presente articolo, indipendentemente dal numero di redattori e nelle aziende editrici di pubblicazioni settimanali e bisettimanali di particolare importanza che per la loro attrezzatura redazionale ed il loro carattere nazionale diano garanzia di assicurare una seria preparazione professionale del praticante, e che abbiano almeno sei giornalisti professionisti dipendenti ai quali sia riconosciuta l’applicazione del presente contratto, potranno essere assunti come praticanti coloro che ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni e in ragione di uno su dieci redattori o frazione di dieci.
In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi a praticanti.
L’assunzione del praticante verrà comunicata dall’Editore, all'Associazione di Stampa della Regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata entro dieci giorni.

Poteri del direttore.
Art. 6.

Le facoltà del direttore saranno determinate da particolari accordi da stipularsi fra Editore e Direttore, tali in ogni caso da non risultare in contrasto con quanto stabilito dal presente contratto.
Nell’esercitare le attribuzioni di cui all’articolo seguente il Direttore dovrà agire in conformità agli accordi presi con l’Editore.
È il Direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Art. 7.
È competenza specifica ed esclusiva del Direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico-professionali per lo svolgi mento del lavoro.
Il Direttore stabilisce altresì le mansioni di ogni redattore, dà le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi la necessità.
Nota a verbale.
La Federazione Italiana Editori Giornali dichiara che laddove fossero accertati casi di orario fuori della norma comune, d’accordo, se del caso, con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana interverrà presso gli associati per eliminare tali casi.

Lavoro notturno.
Art. 17.

È lavoro notturno quello che inizia non dopo le ore 5,30 o che termina dopo le ore 0,30.
Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 12 % da calcolarsi sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza, ragguagliabile in caso di prestazione giornaliera ad un ventiseiesimo del minimo stesso.
La maggiorazione predetta ha valore per le città di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese, Venezia. Per tutte le altre città la maggiorazione è dell’8 %.
[...]

Orario stenografi.
Art. 18.

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che ha termine dopo la mezzanotte.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo, la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscono condizioni individuali di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi, oltre l’orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50 % se diurno e dell’80 % se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. [...]

Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19.

[...]
Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge, il lavoro compiuto dal giornalista in domenica verrà retribuito con la corresponsione della sola maggiorazione dell’80 % calcolata sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
[...]

Ferie - Aspettativa - Permesso sindacale.
Art. 23.

Il direttore, condirettore, vice-direttore ed i giornalisti di cui all’art. 11 hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di vacanza retribuita come segue:
- un mese per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 10;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre dieci anni e sino a 25;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 25 anni.
[...]
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. [...]
Il godimento delle ferie retribuite è garantito al giornalista di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 12, in ragione di 20 giorni per ogni anno di servizio prestato.
[...]

Matrimonio e maternità.
Art. 24.

[...]
Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 32.

Nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell’opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornali sta, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità stabilite dall’art. 27.
Uguale diritto spetta al giornalista al quale per fatti che comportino la responsabilità dell’editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità.

Comitato di redazione.
Art. 34.

Nelle aziende editrici di quotidiani, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 redattori, potrà essere istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto.
Ad esso è particolarmente attribuito il campito di:
а) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle associazioni regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall’azienda;
b) controllare attraverso le indicazioni degli interessati l’applicazione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti tra le parti.
Potrà inoltre esprimere pareri e formulare proposte sulla organizzazione dei servizi ai fini del miglioramento del giornale.
Tale comitato sarà costituito da non più di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti dell’azienda.
Se il numero dei redattori è inferiore a 15, in luogo del comitato di redazione potrà essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
I membri del comitato di redazione o il fiduciario verranno eletti dall’assemblea dei redattori e la loro nomina dovrà essere notificata all’editore dalla associazione regionale di stampa. Essi dureranno in carica per il periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti.
[...]

Praticanti.
Art. 35.

A coloro che vengano assunti con rapporto di impiego per prestare servizio in qualità di praticanti giornalisti nelle redazioni dei giornali quotidiani, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa o nelle aziende editrici di pubblicazioni settimanali o bisettimanali come precisato nell’art. 5, superato il periodo di prova di tre mesi, è dovuto il seguente trattamento:
[...]
b) ad un periodo annuale di ferie di 15 giorni;
[...]
f) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art. 17 per il lavoro notturno;
[...]
Il praticante che abbia compiuto il periodo di praticantato avrà diritto al trattamento contrattuale dei giornalisti professionisti dalla data della sua iscrizione nell’albo dei professionisti.
[...]

Pubblicisti.
Art. 36

Ai pubblicisti che prestano la loro opera a sensi degli art. 1 e 2 del presente contratto, compatibilmente con quanto disposto dall’articolo 5, si applicano le norme contenute negli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 23 (limitatamente a venti giorni all’anno), 24, 25, 26, 27 ultimo comma (limitatamente a due mesi di preavviso), 28, 30. 31, 32 e 37.
[...]
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle vigenti norme di legge.

Agenzie di informazioni per la stampa.
Art. 38.

Le agenzie di informazioni per la stampa sono esonerate dalla applicazione dell’art. 5 lettera d) e dell’art. 14.

Giornalisti addetti ai periodici.
Art. 39.

Il presente contratto si applica anche ai giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza in aziende editrici di periodici, fatta eccezione per quanto disposto dalla prima parte dell’art. 5 e dagli art. 11, 12, 18 e 27. Fermo il disposto dell’art. 4, la durata del periodo di prova potrà essere stabilita fino a mesi 5.
[...]

Assicurazione infortuni.
Art. 42.

Per la determinazione della inabilità permanente e per la attribuzione dei gradi di invalidità parziale risarcibili saranno seguite, in quanto applicabili, le norme e i criteri della legge e del regolamento relativi all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro nell’industria.
Le norme procedurali per la denuncia ed il controllo degli infortuni saranno impartite dal Comitato Direttivo dell’istituto.

Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 43.

Le controversie collettive e individuali relative all’applicazione del presente contratto saranno deferite, per un tentativo di conciliazione, a un collegio costituito in ogni località sede di associazione regionale di stampa formato da due rappresentanti della locale Associazione di Stampa, da due rappresentanti della Federazione editori nonché da un quinto membro nominato di comune accordo.
Decorso un mese dalla denuncia della controversia al collegio senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria.

Dichiarazioni a verbale
[...]
3. Le parti in ordine al disposto dell’art. 43 del contratto circa il collegio di conciliazione delle controversie, sono d’accordo di elaborare una nuova formulazione dell’articolo stesso che consenta la costituzione di un collegio a carattere nazionale con sezioni in Roma e in Milano, in luogo dei Collegi attualmente esistenti.
[...]

Verbale di accordo per la proroga del contratto giornalistico, 3 aprile 1957
Il 3 aprile 1957 in Roma, presso il Ministero del Lavoro, [...], tra la Federazione Italiana Editori Giornali [...] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana [...], a conclusione della vertenza in atto tra gli Editori di Giornali e i Giornalisti è stato convenuto quanto appresso:
1. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico 29 novembre 1955 è prorogato di un anno e verrà di conseguenza a scadere il 31 dicembre 1958. Il nuovo contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1959.
[...]

Accordo aggiuntivo
Addì 4 aprile 1957 in Roma, fra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana; visto e ritenuto l’accordo tra di esse intervenuto il 3 aprile 1957 presso il Ministero del Lavoro, sotto la Presidenza del Ministro On.le Ezio Vigorelli; considerata l’opportunità di integrare le disposizioni dell’accordo precitato e di precisarne la estensione, si conviene quanto appresso:
1. l’accordo 3 aprile 1957 deve intendersi applicabile anche ai giornalisti addetti alle agenzie di informazione per la stampa quotidiana ed ai giornalisti professionisti di cui all’art. 12 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. 1’accordo di cui sopra è esteso ai pubblicisti di cui all’art. 39, decimo comma, del contratto nazionale di lavoro giornalistico, nonché ai collaboratori fissi di cui al primo periodo dell’art. 2 del contratto di lavoro per i quali ultimi l’indennità stabilita dall’accordo in parola verrà corrisposta in misura pari ad ima mensilità dell’attuale compenso, fino ad un massimale di L. 80.000 mensili, maggiorata del 40 % (quaranta per cento).