Cassazione Penale, Sez. 4, 06 settembre 2012, n. 34141 - Assenza di uomo a terra per l'orientamento e il controllo dei movimenti degli automezzi


 


Responsabilità dell'amministratore di una srl per omicidio colposo aggravato in danno di un lavoratore. Quest'ultimo veniva travolto da un automezzo cassonato, quindi con visibilità posteriore compromessa, non dotato dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e in assenza di predisposizione di servizio di segnalazione a terra a mezzo di lavoratori incaricati.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

L'incidente mortale avvenne nel cantiere del quale era responsabile una spa in quanto titolare dell'appalto principale e nel quale operavano contemporaneamente diverse imprese. Il ricorrente lamenta che incombeva sulla spa la predisposizione di un servizio di segnalazione a terra per le manovre dei diversi camion operanti in cantiere.

La Corte afferma invece che il compendio delle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado accerta che l'imputato, oltre ad essere il datore di lavoro del conducente del cassonato investitore, svolgeva anche i ruoli di direttore tecnico della sua impresa, di direttore del cantiere nel quale avvenne l'infortunio, di responsabile della gestione del personale e delle macchine, di responsabile dei trasporti conto terzi e della produzione, nonchè di direttore commerciale secondo la specifica indicazione dell'organigramma acquisito agli atti e sottolineato dalla sentenza di primo grado.

La responsabilità del ricorrente era considerata con riguardo alla specifica colpa dell'assenza di uomo a terra per l'orientamento e il controllo dei movimenti degli automezzi in cantiere, considerata una specifica prescrizione sul punto contenuta nel piano di sicurezza (POS).



 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanin - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 696/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Udito per l'imputato l'avvocato (Omissis) che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Fatto



La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza pronunziata, in abbreviato condizionato, dal Gup del Tribunale di Roma che aveva ritenuto (Omissis) amministratore della B. srl, responsabile di omicidio colposo aggravato in danno di (Omissis) dipendente di (Omissis) srl, in data (Omissis) e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, considerata ancora la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione con sospensione condizionale ex articolo 163 c.p.. La sentenza di primo grado aveva inoltre disposto la trasmissione degli atti all'ufficio del Procuratore della Repubblica in sede per le sue valutazioni in ordine a ulteriori eventuali profili di responsabilità a carico del legale rappresentante dell'impresa datrice di lavoro della vittima, del committente, e dei responsabili per la sicurezza sul cantiere. L'imputato (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, per violazione dell'articolo 589 c.p.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; L'incidente mortale avvenne nel cantiere del quale era responsabile la (Omissis) Spa in quanto titolare dell'appalto principale e nel quale operavano contemporaneamente diverse imprese. Incombeva sulla (Omissis) e non sul (Omissis), datore di lavoro della vittima e amministratore della (Omissis) srl la predisposizione di un servizio di segnalazione a terra per le manovre dei diversi camion operanti in cantiere;

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'articolo 133 c.p.;

3) la sentenza impugnata non avrebbe considerato le caratteristiche complessive del fatto nè la capacità a delinquere del reo alla luce dell'intervenuto risarcimento, della diligenza del (Omissis) nell'adottare tutte le misure antinfortunistiche su di lui incombenti per legge e nell'invio di tutti i suoi dipendenti a partecipare a corsi di formazione antinfortunistica.

All'udienza pubblica del 21 Dicembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Diritto



Chiarezza di esposizione impone di rammentare che al (Omissis) secondo la rubrica è stato addebitato: il delitto di cui all'articolo 589 c.p., comma 1 e 2, perchè, il (Omissis), nel cantiere di (Omissis) spa - nel quale operava una ATI (associazione temporanea di imprese) e ancora altre società -tra le quali la (Omissis) srl - operava insieme ad altre società, quale amministratore della (Omissis) srl e quale datore di lavoro, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonchè nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava in una al suo dipendente (Omissis) (giudicato separatamente con rito ex articolo 444 c.p.p.), la morte di (Omissis) travolto dall'automezzo cassonato e dunque con compromessa visibilità posteriore (condotto dal (Omissis)) non dotato dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa oltretutto in assenza di predisposizione a cura del (Omissis) di servizio di segnalazione a terra a mezzo di lavoratori incaricati.

Il compendio delle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado accerta che il (Omissis) oltre ad essere il datore di lavoro del conducente del cassonato investitore, svolgeva anche i ruoli di direttore tecnico della sua impresa, di direttore del cantiere nel quale avvenne l'infortunio, di responsabile della gestione del personale e delle macchine, di responsabile dei trasporti conto terzi e della produzione, nonchè di direttore commerciale secondo la specifica indicazione dell'organigramma acquisito agli atti e sottolineato dalla sentenza di primo grado.

La responsabilità del ricorrente era considerata con riguardo alla specifica colpa dell'assenza di uomo a terra per l'orientamento e il controllo dei movimenti degli automezzi (Omissis) in cantiere, considerata una specifica prescrizione sul punto contenuta nel piano di sicurezza (POS) redatto per obbligazione imposta dalla legislazione vigente al tempo dell'infortunio ma anche imposto dalla considerazione delle caratteristiche costruttive e del limitato campo di visibilità in retromarcia dello specifico camion della (Omissis) nonchè la entità del rischio ambientale costituita dalla compresenza di attività di più imprese in un ambito fortemente rumoroso.

Le norme cautelari riferite al Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 abrogati da Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304, comma 1, lettera a) sono tuttavia ancora attuali nella continuità descrittiva, prescrittiva e, ove occorra, punitiva di cui all'articolo 3, comma 1; articolo 17; articolo 18; articolo 26, comma 2; articolo 28; articolo 55; articolo 88; articolo 89; articolo 100; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il ricorso per cassazione è infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La motivazione della sentenza impugnata e, anzi, il compendio motivazionale costituito dalle due sentenze di merito conformi, configura con precisione le obbligazioni di garanzia gravanti per disposizione di legge e per effetto delle prescrizioni del POS elaborato Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ex articolo 2, lettera f) ter per il cantiere nel quale la srl (Omissis) operava insieme ad altre società. Lo stesso compendio motivazionale logicamente e con compiutezza di analisi individua i ruoli svolti dal (Omissis) nell'ambito della srl da lui amministrata così da evidenziarne responsabilità apicali e non delegabili (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, ex articoli 4 e 7) e responsabilità correlate alla direzione di specifici snodi organizzativi della srl. e del cantiere nel quale operavano simultaneamente i dipendenti di più società. In particolare la motivazione si è soffermata sulla mancanza dell'uomo a terra come fatto ascrivibile al (Omissis) il quale oltre ai diversi incarichi rivestiti era presente in cantiere al momento della verificazione dell'infortunio.

Attentamente scandagliata è stata la materia che ha portato in applicazione dei criteri dell'articolo 133 c.p. richiamati non solo come menzione della norma ma anche attraverso la complessiva ricostruzione della vicenda, delle condotte dell'imputato della gravità concreta del fatto accertato della gravità degli inadempimenti di specifiche regole cautelari in un contesto di rischio dell'organizzazione nell'ambiente di operatività di numerose società, della ricorrenza di un elevato grado di colpa, nella prospettiva di una congrua dosimetria della pena. La regola di cui all'articolo 133 c.p., ha trovato pienezza di esame e di applicazione.

Le considerazioni da ultimo svolte comportano anche il rigetto del terzo motivo di censura che allega in fatto una particolare diligenza del (Omissis) sul versante della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori invece motivatamente negata dalla motivazione impugnata per ragioni sulla validità delle quali nessuna incidenza sviluppano le allegazioni di ricorso.

Il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.