Legge regionale Lombardia 31 luglio 2012 - n. 14
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 è così sostituita:
«c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;»;
b) dopo la lettera c) del comma 2 sono inserite le seguenti:
«c bis) la promozione di politiche di sostegno per l’assi-stenza dei soggetti ex esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate;
c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fbre d’amianto;
c quater) la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell’amianto;
c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell’amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.
2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossi-mità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) prove-nienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.».
Art. 2 (Integrazioni alla l.r. 17/2003
in materia di politiche di sostegno)
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:
«Art. 1 bis (Politiche di sostegno)
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. E’ istituito un fondo per le politiche di sostegno per l’assi-stenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.
4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio nominativo.
5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto.».
Art. 3 (Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 2 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla nor-mativa vigente per le imprese che si occupano di smalti-mento e rimozione dell’amianto, possono stipulare conven-zioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.».
Art. 4 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003)
1 . All’articolo 4 della l.r. 17/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 1) della lettera a) del comma 1 è così sostituito:
«1) censimento degli impianti, degli edifci, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;»;
b) dopo il numero 2) della lettera f) del comma 1 è inserito il
seguente:
«2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;»;
c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto.».
Art. 5 (Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 17/2003 è inserito il seguente:
«Art. 8 bis (Sanzioni e controlli)
1. La mancata comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la pre-senza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’a-mianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.».
Art. 6 (Modifica all’articolo 9 della l.r. 17/2003)
1. All’articolo 9 della l.r. 17/2003 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. All’introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all’articolo 8 bis, si provvede con l’UPB 3.4.10 «Introiti diversi», iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 bis.
2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.3.211 «Fondo per altre spese di investimento» iscritta allo stato di previsione delle spe-se del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.3.393 «Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente» è incre-mentata di € 1.000.000,00.».
Art. 7 (Norma transitoria)
1. L’articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’ar-ticolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Uffciale della Regione Lombardia.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino uffcia-le della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
Milano, 31 luglio 2012
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/524 del 24 luglio 2012)