T.A.R. Lazio, Sez. 3 bis, 27 settembre 2012, n. 3471 - Circolare n. 13 del 5 giugno 2012: nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa
N. 03471/2012 REG.PROV.CAU.
N. 06836/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6836 del 2012, proposto da:
Ebinfos Ente Bilaterale Nazionale Formazione per la Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Calcioli, Antonella Blasi, con domicilio eletto presso Filippo Calcioli in Roma, via M. Clementi, 58;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Chirulli, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Paola Chirulli in Roma, via Emilia, 88;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della circolare n. 13 del 5 giugno 2012, emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per l'attività ispettiva, avente ad oggetto: nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che con la circolare impugnata è stato stabilito che lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono precluse agli enti che, sebbene bilaterali, non risultano costituiti da soggetti dotati di rappresentatività in senso comparativo;
Ritenuto che il requisito della rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive, come condizione della legittimazione dell’ente bilaterale allo svolgimento dell’attività formativa, è previsto dal d. lgs. 81/08, e che la circolare gravata ha soltanto inteso rapportare detto requisito alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda;
Ritenuto quindi che, alla stregua della delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza;
Ritenuto che le spese della fase cautelare del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 1500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1500,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)