Tribunale di Milano, Sez. Lav., 24 maggio 2012 - Risarcimento danni da infortunio sul lavoro


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

 

Il Giudice di Milano, d.ssa Eleonora Porcelli ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

tra

 

An.D'Ag., col proc. dom. avv. Lu. e Fi., via (...), Milano

 

ricorrente

 

contro

 

Es. S.p.A. col proc. dom. avv. Ma., via (...), Milano

 

convenuta

 

e

 

con l'intervento di

 

As. S.p.A. col proc. dom. avv. Vi., viale (...), Mi. S.r.l., col proc. dom. avv. Fr., c.so (...), Milano

 

terzi chiamati

 

Oggetto:

 

risarcimento danni da infortunio sul lavoro

 

 

Fatto

 

 

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 14-12-11, An. ha convenuto in giudizio la Es. S.p.A. per sentir accertare la sua esclusiva responsabilità per l'infortunio occorsogli, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, per complessivi Euro 349.473,95, oltre interessi legali e rivalutazione; il ricorrente ha chiesto, inoltre, l'accertamento della illegittimità, nullità, ingiustificatezza, inefficacia del licenziamento intimatogli in data 31-3-11, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 S.L.

 

Premesso di essere stato assunto in data 8-11-06 con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. terziario e con mansioni di addetto alla panificazione, il ricorrente ha esposto di aver subito, in data 27-8-09, un grave infortunio sul lavoro, essendo rimasto imprigionato nelle porte dell'ascensore montacarichi. Il ricorrente ha sostenuto che dall'infortunio gli era derivata una invalidità permanente del 33%, sia in termini di danno biologico sia in termini di perdita di capacita' lavorativa operaia generica, oltre ad una incapacità alle ordinarie occupazioni del 75% per tre mesi e del 50% per altri tre mesi.

 

Il ricorrente ha aggiunto di essere stato licenziato per pretesa impossibilita' sopravvenuta di utile impiego nelle mansioni contrattuali, sulla base del giudizio di inidoneità permanente allo svolgimento di tali mansioni, reso dal medico competente in data 11-2-11.

 

In punto di diritto il ricorrente ha sostenuto la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea e del danno da diminuita capacità lavorativa.

 

Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

 

A seguito della chiamata in causa di As. S.p.A. e di Ot. S.r.l., richiesta dalla convenuta, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed interrogato il ricorrente, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

 

 

 

Diritto

 

 

Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre. Innanzi tutto deve darsi atto che, all'udienza del 9-5-12, il ricorrente ed Es. hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda le domande concernenti il licenziamento ed il procedimento, per tale parte, è stato dichiarato estinto.

 

Ciò premesso, il ricorrente pacificamente si è infortunato mentre, all'inizio della giornata lavorativa, stava uscendo dall'ascensore/montacarichi che aveva utilizzato per recarsi dal parcheggio sotterraneo al piano dove si trovano le apparecchiature di rilevazione della presenza e degli orari del personale. In particolare il ricorrente è rimasto incastrato tra le porte dell'ascensore, senza riuscire a liberarsi. In ricorso la responsabilità del datore di lavoro viene ricollegata, invocando l'art. 2087 c.c., alla mancata corretta valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, alla mancata effettuazione di una regolare manutenzione dell'impianto ed al malfunzionamento dell'impianto e dei dispositivi di sicurezza.

 

La Es. S.p.A. costituendosi in giudizio, si è limitata ad affermare che l'ascensore era dotato di ogni sistema di sicurezza, era stato affidato per la manutenzione alla Ot. S.r.l. e non aveva mai provocato incidenti. Ha prodotto, inoltre, lettera/relazione 10-9-09 di Ot. che, intervenuta il giorno dell'infortunio alle ore 8,30, ha constatato che "tutto funzionava perfettamente".

 

La società datrice di lavoro non ha peraltro specificato di quali dispositivi di sicurezza fosse dotato l'ascensore, né ha dedotto quando e come venissero in concreto effettuati gli interventi di manutenzione da parte di Ot., limitandosi a produrre il contratto di appalto di manutenzione stipulato con tale società. Ot., chiamata a partecipare al giudizio a seguito di domanda di manleva da parte di Es., ha prodotto documentazione relativa agli interventi di controllo effettuati e ha dedotto prova testimoniale sul punto, ma è decaduta da ogni prova, essendosi costituita in giudizio tardivamente.

 

La società datrice di lavoro non ha quindi offerto adeguata prova di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza che le incombeva, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno al lavoratore. Risulta, quindi, esistente un nesso causale tra l'evento lesivo ed un comportamento del datore di lavoro o di suoi sottoposti contrastante con gli obblighi di legge.

 

In particolare la società convenuta ha contribuito al verificarsi dell'evento, violando precise regole di prudenza o diligenza e non adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare il verificarsi dell'evento dannoso in capo al lavoratore.

 

Deve quindi essere riconosciuta la civile responsabilità della società datrice di lavoro in relazione all'infortunio occorso al ricorrente: si tratta di una responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c.

 

In ricorso viene chiesto il risarcimento in primo luogo del danno biologico da invalidità permanente permanente in misura pari al 33%, senza tenere conto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 38/2000, la copertura assicurativa prestata dall'Inail è stata estesa al danno biologico e riguarda invalidità permanenti superiori al 6%.

 

Nel caso di specie, quindi, la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere richiesta all'Inail e la società convenuta avrebbe potuto essere coinvolta solo in caso di diniego da parte dell'Istituto previdenziale o per il c.d. danno differenziale.

 

Dalla documentazione prodotta in corso di causa emerge che l'Inail ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro ha liquidato al ricorrente l'importo di Euro 7.144,38 (in realtà l'importo di Euro 2.411,28 si riferisce a un precedente infortunio del 25-4-09) a titolo di indennità per inabilita' temporanea assoluta. Non risulta, invece, che abbia riconosciuto l'esistenza di un danno biologico indennizzabile. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe dovuto in questa sede chiedere il risarcimento dell'integrale danno biologico che pretende di avere subito, ma avrebbe potuto chiedere solo il riconoscimento di un danno inferiore al minimo indennizzabile dall'Inail o, in caso di liquidazione di prestazioni da parte dell'Inail ritenute inadeguate, l'eventuale differenza rispetto alla liquidazione operata in base ai criteri comunemente adottati in "materia di responsabilità civile".

 

Naturalmente il lavoratore infortunato non può limitarsi a presentare la semplice denuncia dell'infortunio all'Inail ma, se non condivide le valutazioni operate dall'Inail, è tenuto ad attivarsi per contestarle, anche in via giudiziale e solo in caso di esito negativo della contestazione può agire per ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno subito.

 

In ricorso, invece, nella quantificazione del danno richiesto al datore di lavoro non si prende minimamente in considerazione l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro che tale assicurazione comporta, e l'intero danno, biologico da invalidità permanente, quantificato in misura sicuramente superiore al minimo indennizzabile dall'Inail, viene richiesto al datore di lavoro, nonché il danno per diminuzione della capacita lavorativa generica, senza avere previamente richiesto all'Inail la liquidazione della parte di sua competenza. La domanda del ricorrente, in quanto senza motivazione eccedente i limiti del c.d. danno differenziale, appare pertanto inammissibile.

 

Resta da considerare il danno biologico da invalidità temporanea, non coperto dall'assicurazione Inail. A fondamento di tale domanda il ricorrente produce una relazione medica in cui viene affermato che la durante la malattia traumatica "la incapacità alle ordinarie occupazioni non professionali è stata ridotta del 75% per tre mesi e del 50% per altri tre mesi", senza ulteriori specificazione, in particolare relativamente ai periodi in cui, in concreto, si sarebbe determinata tale riduzione.

 

A ciò si aggiunga che il ricorrente pacificamente è ritornato al lavoro ad ottobre ed ha lavorato ininterrottamente fino al 29-1-10.

 

In assenza di adeguata prova, si ritiene quindi di limitare il periodo di invalidità temporanea a quello riconosciuto dall'Inail, vale a dire complessivamente 30 giorni.

 

Sulla base dei parametri quantitativi utilizzati in ricorso, e non contestati dalle convenute, per il titolo in esame spetta al ricorrente il complessivo importo di Euro 2.700,00.

 

Non si ritiene dovuto alcunché a titolo di personalizzazione del danno, in quanto nulla è stato dedotto a fondamento della domanda.

 

Infine Es. S.p.A. ha diritto ad essere garantita da As. S.p.A. e da Ot. S.r.l. in relazione alle somme che è tenuta a versare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'infortunio.

 

Non è stata invece autorizzata la chiamata in causa dell'Inail, in quanto nel presente giudizio non sono state avanzate domande nei suoi confronti.

 

Quanto alla garanzia assicurativa, costituendosi nel presente giudizio As. S.p.A. non ha contestato l'operatività della polizza assicurativa per i danni fisici conseguenti l'infortunio, specificando solo che si applica una franchigia fissa ed assoluta di Euro 500,00.

 

Quanto ad Ot., l'obbligo di "manlevare e tenere indenne Es. ... da qualunque pretesa anche risarcitoria, da chiunque avanzata per qualsivoglia ragione o causa connessa all'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Appaltatrice" è espressamente contemplato all'art. 13 del contratto di appalto stipulato tra Es. e Ot.

 

Si tratta di una formula ampia, che comprende tutte le ipotesi in cui la richiesta di risarcimento da parte di terzi si ricolleghi al servizio di manutenzione prestato da Ot. e, quindi, al funzionamento degli impianti - dalla stessa gestiti, indipendentemente dalla contestazione di specifiche mancanze da parte del committente.

 

L'articolo, del resto, non prevede la necessita' di preventive specifiche doglianze da parte di quest'ultimo. Poiché' la garanzia opera anche in assenza di specifici difetti tecnici imputabili ad Ot., perde rilevanza l'eccezione di esclusiva responsabilità di Ot. ai fini della manleva, sollevata da Assicurazioni Generali nelle sue difese.

 

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

 

Definitivamente pronunciando,

 

accerta la responsabilità di Es. S.p.A. per l'infortunio occorso al ricorrente in data 27-8-09; dichiara inammissibile la domanda relativa al danno biologico da invalidità permanente ed al danno da diminuzione della capacità lavorativa generica;

 

condanna Es. S.p.A. a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di Euro 2.700,00,a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea;

 

dichiara As. S.p.A. con deduzione dello scoperto pattizio di Euro 500,00, e Ot. S.r.l. tenute a rimborsare ad Es. S.p.A. le somme che la stessa è condannata a pagare al ricorrente; condanna Es. S.p.A. a rimborsare al ricorrente le spese di lite nella misura di un quinto, liquidato in complessivi Euro 1.000,00, compensando le ulteriori spese tra le parti; fissa termine di dieci giorni per il deposito della sentenza.