Corte d'appello di Trento, Sez. di Bolzano, 06 luglio 2012, n. 89 - Polveri di amianto nell'ambiente di lavoro e mesotelioma maligno della pleura
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Composta dai Magistrati:
1) dott. Renzo Paolo Pacher - Presidente
2) dott. Manfred Klammer - Consigliere
3) dott.ssa Elsa Vesco - Consigliere
a seguito dell'appello interposto dal P.M. presso il Tribunale di Trento;
- udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza in data 12.04.2012 dal cons. dott. Manfred Klammer;
- intesi il P.G., dott. Alois Klammer, i difensori di fiducia degli imputati, l'avv. Marco Stefenelli di Trento (TN) - per gli imputati sub 1), 4), 5), 8), 10), 11) e 12); l'avv. Sergio Spagnolo di Milano (MI) - per l'imputato sub 1), l'avv. Franco Larentis di Trento (TN) - per gli imputati sub 5), 8), 9), 10), 11) e 12); l'avv. Fabio Valcanover di Trento - per l'imputato sub 6), ed - in sostituzione dell'avv. Maurizio Pellegrini di Trento (giusta delega dimessa) - per gli imputati sub 2) e 3); e l'avv. Alberto Pietropaolo di Rovereto (TN) - per l'imputato 7);
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro
1) Co. Daniele, nato a Pinzolo (TN) l' 11.10.1938, res. a Trento (TN), loc. Piazzino n. 19/2, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
2) Pa. Armando, nato a Trento (TN) il 07.12.1932, ivi res., via De Campi n. 22, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
3) Be. Cornelio, nato a Meano (TN) il 04.09.1922, res. a Trento (TN), via del Malgar n. 8, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
4) CR. Alberto, nato a Ronzone (TN) il 17.08.1941, res. a Trento (TN), via Tambosi n. 33;
libero - contumace
5) LU. Fabio, nato a Romallo (TN) il 21.03.1942, ivi res., P.zza Madonna Pellegrina n. 3, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
6) PO. Mario, nato a Riva del Garda (TN) il 15.08.1932, ivi res., viale Prati n. 4;
libero - contumace
7) TA. Ugo, nato a Pomarolo (TN) il 27.07.1920, res. a Trento (TN), via Brescia n. 99;
8) C. Luciano, nato a Trento (TN) il 28.02.1944, ivi res., via Prepositura n. 48, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
9) M. Pier Renato, nato a Pergine Valsugana (TN) il 06.08.1944, res. a Trento (TN), P.zza Cantore n. 3, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
10) B. Ernesto, nato a Milano (MI) il 18.10.1937, res. a Dimaro (TN), fraz. Folgarida, strada dei Brenzi n. 26, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
11) Vi. Renato, nato a Pejo (TN) il 28.06.1941, ivi res., via Turri n. 31, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
12)W. Giuseppe, nato a Sanzeno (TN) il 27.08.1940, ivi res., fraz. Sanzeno n. 75, ove ha dichiarato il suo domicilio;
libero - contumace
IMPUTATI
per il delitto p. e p. dagli artt. 113, 589, 1° e 2° comma C.P., 2087 C.C. perché, in cooperazione fra loro e nelle rispettive qualità, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 303 del 19.03.1956 ed in particolare dell'art. 21, cagionavano la morte di B.P. a seguito di malattia consistita in mesotelioma maligno della pleura.
B.P. veniva assunto alle dipendenze delle Ferrovie Trento Malè S.p.A. in data 18.01.1971; dalla data di assunzione al 31.05.1978 svolgeva le mansioni di elettricista, inquadrato come "operaio di seconda classe" e, successivamente, come "operaio di prima classe"; dal 31.05.1978 al 30.06.1982 svolgeva le mansioni di elettricista inquadrato come "capo squadra".
Gli imputati omettevano di adottare tutti gli accorgimenti strutturali e organizzativi, imposti dalla normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica del periodo, idonei ad impedire o comunque a ridurre il diffondersi di polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni eseguite nell'officina di Trento della Ferrovie Trento Malè S.p.A. durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locomotori e rotabili, ciò che causava una consistente e comunque non controllata dispersione di fibre di amianto con la conseguente incontrollata esposizione dei dipendenti alle relative polveri. Tale esposizione causava l'insorgere e lo sviluppo del mesotelioma alla pleura ed il decesso di B.P., che era venuto a contatto con tali polveri di amianto durante le predette operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, cui era addetto in qualità di elettricista.
Gli imputati, nel periodo che va dal 18.01.1971 al dicembre del 1982, ricoprivano nella Ferrovie Trento Malè S.p.A. le funzioni e le cariche di seguito elencate: C. Daniele, direttore di esercizio dal 18.11.1976 al dicembre del 1982, P. Armando consigliere di amministrazione dal 28.05.1974 al 15.05.1976, PO. Mario consigliere di amministrazione dal 19.05.1971 al 18.04.1973, TA. Ugo consigliere di amministrazione dal 19.05.1971 fino al maggio 1977, B. Cornelio consigliere di amministrazione dall'aprile del 1971 fino al maggio 1977, C. Luciano consigliere di amministrazione dal 05.05.1977 fino al 29.04.1980, Conci Nello consigliere di amministrazione dal 28.05.1974 fino al 29.04.1980, Lucchi Fabio consigliere di amministrazione dal 28.05.1974 fino al dicembre 1982, CR. Alberto consigliere di amministrazione dal 29.05.1973 fino al 29.04.1980, M. Renato consigliere di amministrazione dal 05.05.1977 fino al 29.04.1980, Ma. Diego consigliere di amministrazione dal 05.05.1977 al dicembre 1982, Bas. Alberto consigliere di amministrazione dall'1.01.1974 fino al 31.12.1980, W. Giuseppe consigliere di amministrazione dal 03.05.1979 fino al dicembre 1982, Vi. Renato consigliere di amministrazione dal 29.04.1980 fino al dicembre 1982, B. Ernesto consigliere di amministrazione dal 29.04.1980 fino al dicembre 1982.
Reato consumato a Cles (TN) il 02.07.2003, azioni ed omissioni commessi in Trento (TN).
APPELLANTE
il P.M. presso il Tribunale di Trento avverso la sentenza n. 827/07 dd. 09.11.2007 del Tribunale di Trento (in composizione monocratica) che assolveva tutti gli imputati dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.
RICORRENTI PER CASSAZIONE
i difensori degli imputati avverso la sentenza n. 317/08 dd. 24.10.2008 della Corte d'Appello di Trento che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condannava ciascuno alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio, li condannava inoltre, in solido, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita INAIL, che liquidava in € 237.996,39, oltre le spese di costituzione, rappresentanza e difesa, che liquidava in € 3.774,00 per diritti ed onorari relativamente al primo grado di giudizio ed in € 2.047,00 per diritti ed onorari relativi al secondo grado di giudizio; somme queste maggiorate del 12,50% per spese generali ed inoltre di IVA e CNPA; pena sospesa per tutti, tranne C.; non menzione per P., B., CR., LU., PO., TA., M., Vi..
La Corte Suprema dì Cassazione - Quarta Sez. penale, con sentenza n. 1449/10 dd. 17.09.2010, ha annullato la sentenza sopra menzionata con rinvio degli atti a questa Corte per nuovo giudizio.
In esito all'odierna udienza le parti hanno concluso come segue:
Il P.G.: chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato.
I difensori degli imputati: l'avv. S. Spagnolo: si riporta alle conclusioni riportate nella memoria in atti e chiede lo proscioglimento di tutti gli imputati con formula "perché il fatto non sussiste". Deposita l'originale della memoria in atti; l'avv. M. Stefenelli: si associa alle conclusioni già annunciate dall'avv. Spagnolo; l'avv. F. Larentis: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; l'avv. F. Valcanover: chiede l'assoluzione dell'imputato, in forma formale anche per l'avvocato Pellegrini; l'avv. A. Pietropaolo:
chiede l'assoluzione piena per l'imputato TA. e si associa alle richieste degli altri avvocati.
La Corte osserva:
FattoDiritto
Con sentenza del Tribunale di Trento del 09.11.2007 n. 827/07 il Tribunale assolveva C. Daniele, P. Armando, B. Cornelio, CR. Alberto, LU. Fabio, PO. Mario, TA. Ugo, C. Luciano, M. Pier Renato, B. Ernesto, Vi. Renato e W. Giuseppe dal reato di omicidio colposo aggravato (artt. 113 e 589, co. 1 e 2 C.P.) commesso in danno di B.P. deceduto il 02.07.2003 con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
Il B.P. aveva lavorato alle dipendenze della Ferrovie Trento - Malè S.p.A. dal 18.01.1971 al 30.06.1982 in qualità di elettricista; nel periodo anzidetto gli imputati, all'interno della Ferrovie Trento - Malè S.p.A., ricoprivano i funzioni di vertice; in tali cariche e funzioni avrebbero violato le norme per la prevenzione contro le malattie professionali - segnatamente omettendo di adottare gli accorgimenti strutturali ed organizzativi per impedire il diffondersi di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro;
avrebbero così cagionato la malattia professionale dell'operaio B. che decedeva per mesotelioma maligno della pleura.
Proponeva appello il P.M.
Con sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 317/08 del 24.10.2008, in riforma della sentenza del Tribunale, si affermava la penale responsabilità degli imputati, si concedevano loro le attenuanti generiche giudicate prevalenti sulla contestata aggravante con condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi, al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile INAIL nonché alle relative spese con pena sospesa e per tutti (tranne C.) e non menzione per P., B., CR., LU., PO., TA., M. e Vi..
Gli imputati ricorrevano per cassazione.
La S.C., Sezione IV, con sentenza n. 1449/10 del 17.09.2010/13.12.2010, annullava la sentenza della Corte d'Appello di Trento rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, per una nuova valutazione in ordine alla causalità alla luce dei principi enunciati. In particolare la S.C. indicava specificamente la problematiche causali di risolvere (v. pp. 50-51 cui si rinvia).
In questa sede di rinvio la p.c., peraltro stragiudizialmente soddisfatta, non presentava conclusioni. Gli imputati non rinunciavano alla prescrizione del reato.
Osserva la Corte che il reato è estinto per prescrizione.
E' contestato il reato di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 C.P. commesso il 02.07.2003.
A norma degli artt. 157 e ss. C.P.P. tale reato si estingue nel termine di anni 7 mesi 6 sicché nel caso concreto esso alla data odierna (12.04.2012) risulta estinto.
A norma dell'art. 129 co. 2 C.P.P., poi, anche in presenza di una causa estintiva del reato il giudice deve privilegiare le formule liberatorie nel merito, quando dalla valutazione delle prove già acquisite risulti evidente la sussistenza di una causa di non punibilità.
Nel caso di specie la S.C. aveva rilevato le numerose problematiche causali da risolvere ed aveva annullato la sentenza con rinvio per tale ragione indicando specificamente al giudice del rinvio i singoli punti ancora da accertare.
Ne deriva sotto un profilo logico che allo stato ". . . dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ..." (art. 129 co. 2 C.P.P.).
Il reato va perciò dichiarato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, visti gli artt. 605, 627 e 129 C.P.P.,
dichiara n.d.p. nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione. Visto l'art. 544, 3° comma, C.P.P., fissa in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.
Bolzano, lì 12 aprile 2012.