Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., 20 luglio 2012 n. 873 - Azione di regresso dell'INAIL nei confronti del Comune datore lavoro e del sindaco di un operaio infortunato




REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro
composta dai magistrati
Dr. PIERI Giorgio Presidente rel.
Dr. BRONZINI Giovanni Consigliere
Dr. SCHIAVONE Gaetano Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA


Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1478 e 1521 del Ruolo Generale anno 2010, discusse all'udienza del 12 luglio 2012, promosse da
ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli avv.ti Danio Pappalardo e Giuseppe Quartararo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto in Firenze, via Bufalini n. 7;
Appellante
CONTRO
COMUNE DI COLLESALVETTI e Fa. Ma., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Gualandi di Livorno e Vittorio Fidolini di Firenze, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in Firenze, via Nino Bixio n. 2;
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante INAIL: " ..in parziale riforma della sentenza n. 383/2010 del Tribunale di Livorno, accogliere l'appello per tutti i motivi di cui in premessa ed al ricorso di primo grado, condannando le parti appellate a pagare all'Istituto la somma complessiva di  38.308,97..., oltre accessori e con favorevole governo delle spese del doppio grado di giudizio ".
Per gli appellanti Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.: "... in totale riforma della sentenza n. 383/2010...rigettare la domanda proposta dall'INAIL nel giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Livorno, sezione  lavoro , con vittoria di spese del giudizio di I e II grado ".
Per l'appellato INAIL: ..rigettarsi l'appello proposto. In parziale riforma della sentenza n. 383/2010 del tribunale di Livorno, accogliere l'appello dell'INAIL...condannando le parti appellanti a pagare all'Istituto la somma complessiva di 38.308,97..., oltre accessori e con favorevole governo delle spese del doppio grado di giudizio ".
Per gli appellati Comune di Collesalvetti e Fa. Ma.: "..respingere l'appello proposto dall'INAIL perché infondato e, in via incidentale, riformare totalmente la sentenza n. 383/2010.., con il rigetto della domanda proposta dall'INAIL nel giudizio celebratosi dinanzi al tribunale di Livorno, sezione lavoro . Con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo grado ".

OGGETTO: azione di regresso dell'INAIL nei confronti del comune datore lavoro e del sindaco di un operaio infortunato; accertata violazione dell'art. 2087 c.c. nella causazione del sinistro e conseguente responsabilità datoriale ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/65.

Fatto


Con sentenza n. 383/2010, emessa il giorno 20 maggio 2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno ha, in accoglimento dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, condannato i convenuti Comune di Collesalvetti e Fa. Ma., quale sindaco pro-tempore, a risarcire all'INAIL quanto corrisposto per danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. I convenuti soccombenti sono stati, altresì, condannati in via solidale al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
L'azione di regresso era stata promossa dall'INAIL per il rimborso del costo dell'infortunio occorso al dipendente comunale Mo. Fr. in data 14.12.1994, quantificato dalla sede INAIL in 88.346,81. In particolare, il giudice livornese, all'esito dell'esperita istruttoria testimoniale, ha ritenuto che nella dinamica dell'infortunio fossero ravvisabili dei profili imputabili al comune convenuto e, per esso, al suo sindaco, tali da integrare la violazione dell'art. 2087 c.c., necessario presupposto per l'accertamento incidenter tantum della responsabilità penale del comune di Collesalvetti. Il giudizio penale a carico del sindaco Fa. era stato archiviato.
L'infortunio si era verificato nel momento in cui Mo. Fr., operatore ecologico che si trovava sulla pedana posteriore destra di un mezzo di raccolta dei rifiuti solidi urbani di proprietà del comune, in quel momento impegnato a svoltare da un vicolo stretto, sterrato e con buche, era rimasto con la mano destra schiacciata tra il paramano della pedana - sporgente di circa 5 cm. dalla sagoma del veicolo - ed il muro di cinta di un edificio. A seguito del trauma da schiacciamento il Mo. aveva subito l'amputazione del 2°, 3° e 4° dito della mano destra.
La sentenza è impugnata con separati ricorsi dal Comune di Collesalvetti e da Fa. Ma. da un lato, e dall'INAIL dall'altro lato.
Il comune ed il suo sindaco pro-tempore, con un articolato motivo, deducono l'erronea ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione da parte del Tribunale di Livorno. Gli elementi istruttori non consentirebbero in alcun modo l'affermazione di penale responsabilità dei convenuti in primo grado e la motivazione sul punto del primo giudice è del tutto carente, essendosi questi affidato, nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio, al c.t.u. nominato, il quale ha, a sua volta, fatto propri in modo acritico gli accertamenti svolti dai tecnici della A.S.L. Sul punto gli appellanti svolgono ampie difese, al termine delle quali, nel rassegnare le conclusioni richiamate in epigrafe, formulano istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
La sentenza è, altresì, impugnata dall'INAIL, il quale, pur concordando con le valutazioni del Tribunale di Livorno in punto di responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro, censura la parte della statuizione afferente la liquidazione dei rimborsi reclamati dall'INAIL. Il primo giudice ha condannato il Comune di Collesalvetti ed il suo sindaco pro- tempore al risarcimento del danno biologico, che neppure era stato chiesto con la domanda giudiziale. Infatti, il costo dell'infortunio, oggetto del regresso dell'Istituto, afferiva alle prestazioni erogate al lavoratore infortunato, l'indennità di temporanea e la rendita per i postumi permanenti, con riferimento, però, al danno alla capacità lavorativa generica da esso subito ( l'infortunio era avvenuto prima dell'introduzione del nuovo regime in tema di prestazioni INAIL introdotto dal d.lgs. n. 38/00). La difesa dell'Istituto, poi, evidenzia che, a seguito dell'intervenuto decesso dell'infortunato Mo. Fr., il costo dell'infortunio si è ridotto ad 38.308,97, con conseguente limitazione della iniziale domanda.
Questa Corte, con ordinanza riservata del 14 gennaio 2011, ha accolto la richiesta inibitoria sospendendo la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Le parti appellate, ritualmente costituitesi, contestano le impugnazioni avversarie, di cui chiedono il rigetto. Insistono, invece, nell'accoglimento delle rispettive impugnazioni, a tal fine proponendo il comune di Collesalvetti e Fa. Ma. appello incidentale.
La causa, all'udienza di discussione del 12 luglio 2012, dopo la relazione del giudice incaricato e l'audizione dei difensori delle parti, è stata decisa come da separato dispositivo letto in aula.

Diritto


L'appello principale dell'INAIL è fondato e deve trovare accoglimento; ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'appello principale del comune di Collesalvetti e di Fa. Ma..
Il procedimento penale a carico di Fa. Ma., sindaco pro-tempore di Collesalvetti, di S.P., già capo sezione del comune e responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti - comunque, nel frattempo deceduto -, e di M.P., conducente del mezzo, in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p.c. ed alle contravvenzioni agli artt. 8 e 374 del d.p.r. n. 547/55, è stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Livorno per intervenuta prescrizione in data 3 marzo 2000.
Tale provvedimento, ovviamente, non fa in alcun modo stato nei confronti dell'I.N.A.I.L., che non ha partecipato al giudizio penale, e, pertanto, non può dispiegare alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione di regresso dell'istituto.
Sul punto si rimanda alla sentenza 29 aprile 1981 n. 102 della Corte Costituzionale, con la quale fu dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965 nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare a detto procedimento penale.
Ciò comporta che il giudice civile in presenza dell'azione di regresso dell'INAIL - lo stesso discorso vale per quanto concerne l'azione del lavoratore infortunato diretta all'accertamento del cd. "danno differenziale", quello cioè non coperto dalle prestazioni dell'istituto assicuratore - debba accertare, " incidenter tantum", l'esistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, obiettivi e soggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legislazione penale ( in tal senso, Cass.Sez.Lav. n. 13425/00 ). Nel compiere tale indagine il giudice civile non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e ben può, sulla scorta sia del medesimo materiale probatorio acquisito in sede penale che di ulteriori elementi di prova acquisiti nell'ambito del giudizio civile pervenire ad una diversa decisione ( Cass.Sez.Lav. 26.11.1994 n. 10066 ).
L'azione di regresso dell'INAIL, ai sensi dell'art. 11 del T.U. n. 1124/65, diretta al rimborso delle prestazioni economiche erogate al lavoratore infortunato, è esperibile nei confronti del datore di lavoro in maniera autonoma rispetto al procedimento penale a carico del medesimo - art. 112 comma terzo del T.U. cit. - ed il relativo giudizio non è soggetto, quindi, a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti: infatti, " in applicazione dell'art. 654 c.p.c., l'efficacia della emananda sentenza penale - di condanna o di assoluzione - non potrà mai fare stato nei confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale; né, d'altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall'art. 75 c.p.c., in relazione all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, posto che l'azione di regresso esercitata dall'INAIL è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale" ( v. Cass.Sez.Lav. 1.3.2001 n. 2952 ).
Nel sistema assicurativo di cui al T.U. n. 1124/65 l'esonero da responsabilità civile per il datore di lavoro non opera laddove l'infortunio sia avvenuto per fatto al medesimo imputabile.
Per quanto in precedenza osservato, deve, quindi, essere affrontata nell'ambito del presente giudizio la questione relativa all'accertamento della responsabilità del sindaco, quale legale rappresentante del comune appellante nella produzione dell'evento lesivo occorso a Fr. Mo.. Il compito del giudice civile - rectius, del lavoro - consiste quindi nello stabilire se nella condotta concretamente posta in essere dal comune di Collesalvetti sia ravvisabile una violazione dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare, in generale, l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro .
La violazione di tale obbligo è idonea di per sé - come ritiene un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - a configurare la nozione giuridica di colpa prevista in linea generale dall'art. 43 C.P., così che anche la violazione dell'art. 2087 c.c., qualora valga ad integrare un'ipotesi di reato colposo lesivo dell'incolumità del lavoratore, costituisce inscindibilmente illecito penale e civile e fa conseguentemente venir meno l'esonero da responsabilità civile del datore di lavoro ( v. Corte Cost. 26 maggio 1981 n. 74;).
La natura contrattuale dell'obbligazione nascente dalla norma richiamata non esclude che da questa scaturisca, altresì, il dovere, finalizzato appunto alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro , di prudenza, diligenza ed osservanza di norme tecniche e di esperienza, così che l'art. 2087 si atteggia a " norma di chiusura " del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione.
Più in particolare è possibile sostenere che la mancata previsione di una specifica misura preventiva non esclude che il datore di lavoro debba adottare quella generica prudenza, diligenza ed osservanza delle norme tecniche e di esperienza, atteso che la prima misura è meramente rafforzativa della seconda.
E siccome nella misura di prevenzione generica, come avanti interpretata, sono chiaramente insiti gli estremi della colpa penale - art. 41 C.P. -, anche dalla sola violazione del richiamato art. 2087 c.c., può trarre origine l'affermazione di penale responsabilità del datore di lavoro .
La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. fa sì che il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno biologico ( inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato ) e morale ( conseguente al fatto-reato ) abbia l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Il lavoratore, inoltre, deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità fra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa ( in tal senso, v. Cass.Sez. Lav. n. 26378/08; n. 10003-13309-238/07; n. 5493/06;.... ).
Analogamente grava sull'INAIL che agisce in regresso per il rimborso del costo dell'infortunio l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Una volta assolto tale onere, valgono le precedenti osservazioni relative alla posizione del lavoratore infortunato.
Passando, quindi, all'esame della fattispecie ritiene la Corte che le risultanze processuali ( in verità assai poco analizzate nella motivazione della sentenza impugnata, la quale sembra avere demandato al c.t.u. nominato il compito di individuare i profili di responsabilità del comune convenuto nell'infortunio de quo, con ciò finendo con l'abdicare alla propria funzione ) evidenzino da parte del comune di Collesalvetti una condotta indubbiamente imprudente ed omissiva, tale da integrare una patente violazione della norma dell'art. 2087 c.c., oltre che di specifica norma prevenzionistica, di cui si dirà appresso.
La dinamica dell'infortunio, quale risultante dalle dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo della Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno e dagli accertamenti da esso compiuti, può così essere sintetizzata: il giorno 14 dicembre 1994, verso le ore 6,15, l'infortunato Mo. Fr. si trovava a bordo di un mezzo di proprietà del comune di Collesalvetti, adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: in particolare, stava, in posizione eretta, su una delle due pedane posteriori destinate agli operatori ecologici incaricati dello svuotamento dei cassonetti. Il mezzo stava percorrendo un tratto di strada sterrata, antistante l'Istituto S. Caterina di Collesalvetti, dopo avere proceduto al caricamento dei rifiuti: durante la fase di uscita dal vicolo, caratterizzato dalla presenza di varie buche sul manto stradale e delimitato sul lato destro - rispetto al senso di marcia del veicolo - da un muro di cinta e sul lato sinistro da un fabbricato, il mezzo aveva urtato con la parte posteriore destra contro il muro di cinta. In quel momento il Mo. stava sulla pedana di destra sostenendosi con la mano destra al parapetto di protezione laterale. La mano era rimasta in tal modo schiacciata riportando gravi lesioni concretatesi nella successiva amputazione di tre dita. Nel punto di svolta la larghezza della sede stradale era di appena mt. 3.30 - delimitata dalla presenza di un pilastro originariamente destinato a sostegno del cancello di chiusura del vicolo -. La larghezza del mezzo comunale era di mt. 2,50, ma le pedane posteriori presentavano un " fuori sagoma " su entrambi i lati di cm. 5.
Sulla base di tali dati " oggettivi " e delle ulteriori risultanze istruttorie - che saranno infra esaminate -, ritiene la Corte provata la violazione da parte del comune convenuto, datore di lavoro dell'infortunato Mo., della norma generale di chiusura dell'art. 2087 c.c..
Innanzitutto, un ruolo determinante nella causazione dell'infortunio va attribuito alla inidoneità, sul piano della sicurezza del personale trasportato sulle pedane posteriori, del mezzo - in violazione della norma di cui all'art. 374, secondo comma, del d.p.r. n. 547/55 -, con riferimento al " fuori sagoma " di cui si è detto. Infatti, durante la fase di circolazione del veicolo, gli operatori che prendevano posto sulle pedane posteriori, dovevano necessariamente sostenersi con la mano destra al guardamano laterale: in tal modo la mano dell'operatore si trovava " scoperta" e non protetta dalla sagoma del mezzo. Il personale ispettivo operante ha evidenziato la non conformità del veicolo alle previsioni della circolare del Ministero dei Trasporti n. 172 del 13.7.1983 relativamente alla conformazione degli alloggiamenti posteriori dei mezzi. Tale decisivo aspetto fu ben apprezzato anche dal giudice penale, il quale, con provvedimento del 29.3.1995, dispose il sequestro preventivo del mezzo. Questo fu successivamente dissequestrato, dopo che il comune di Collesalvetti, in ottemperanza a specifica prescrizione del competente servizio ispettivo della USL livornese, provvide ad eliminare le pedane posteriori.
Al di là di questo, già ex se assorbente profilo di responsabilità colposa del comune, nella fattispecie sono ravvisabili ulteriori profili che connotano, ancor di più, la responsabilità omissiva del comune appellante e, per esso, dei suoi preposti.
L'autista Ma. ha confermato la presenza di buche anche profonde nel manto stradale del vicolo che provocavano oscillazioni del mezzo. Il Ma., unitamente a Se. Ma. - il secondo operatore ecologico che stava sulla pedana di sinistra - hanno evidenziato la difficoltà della manovra di uscita dal vicolo in ragione della ristrettezza della sede stradale, della larghezza del mezzo e della presenza sul lato sinistro del vicolo, poco prima dello sbocco sulla via, di una canna fumaria sporgente dal muro di circa 23 cm. e posta a circa 2,5 metri da terra, che costringeva l'autista ad avvicinarsi al massimo al muro di destra per effettuare la svolta ( circostanza accertata dal personale ispettivo e riferita nel rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica ). Si consideri, altresì, ad aggravare la situazione ambientale, la scarsa illuminazione presente, di cui hanno riferito i testi Se. e Ma.: l'infortunio è avvenuto verso le ore 6.15 del 14 dicembre 1994, quando, cioè, la luce del giorno era..ancora di là da venire.
Le difficoltà della manovra e la conseguente concreta situazione di potenziale pericolo di " contatto " per gli operatori in piedi sulle pedane posteriori avrebbe imposto al comune appellante e, per esso, ai suoi responsabili preposti ( il sindaco in prima battuta ), di verificare preventivamente il tragitto che il mezzo - che, non si dimentichi, presentava quel pericoloso " fuori sagoma " delle pedane posteriori e dei poggiamano - doveva abitualmente compiere. Ove una tale verifica fosse stata effettuata non sarebbe stato difficile individuare la situazione di potenziale pericolo cui erano esposti i due operatori ecologici stando sulle pedane posteriori del mezzo in quello specifico contesto. In tal caso, al di là dei doverosi - e tardivamente attuati - interventi modificativi del mezzo oggetto di prescrizione del servizio ispettivo, il Comune appellante avrebbe dovuto: a) far sì che il manto stradale del vicolo fosse tenuto in buona efficienza o provvedendo direttamente - se trattasi di pubblica via - oppure avrebbe dovuto attivarsi acché l'ente proprietario vi provvedesse, - se, invece, trattasi di strada privata -. In tal modo si sarebbero prevenuti sobbalzi tali da aggravare la difficoltà della manovra, in ragione dei ristrettissimi spazi; b) imporre ai due operatori ecologici di uscire dal vicolo a piedi, salendo sulle pedane posteriori solo dopo la svolta sulla pubblica via; c) fornire idonee e doverose indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio e sulle cautele da adottare sulla base di una concreta verifica del tragitto e delle situazioni di potenziale pericolo presenti. Viceversa, tanto il Se. che il Ma. hanno concordemente riferito di non avere mai ricevuto alcuna indicazione sul comportamento da tenere.
La condotta omissiva e imprudente in esame integra, oltre alla violazione della norma generale di chiusura del sistema antinfortunistico di cui all'art. 2087 c.c., anche violazione specifica dell'art. 374, secondo comma, del d.p.r. n. 547/55, per avere il Comune di Collesalvetti omesso di mettere a disposizione degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani un mezzo adeguato al lavoro da svolgere e idoneo ai fini della sicurezza .
Questi elementi sono, a giudizio della Corte, ex se bastevoli per affermare la piena responsabilità del sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune appellante nella verificazione dell'infortunio del Mo..
Per interrompere il nesso di causalità la condotta del lavoratore infortunato avrebbe dovuto essere talmente strana ed imprevedibile, da porsi al di fuori da ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle norme antinfortunistiche. Nel caso in esame, invece, il Mo. si è limitato ad eseguire il lavoro così come la predisposizione del mezzo suggeriva in assenza di particolari istruzioni o direttive ad opera dei preposti al servizio di raccolta dei rifiuti.
Sul punto, comunque, è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui :
" Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro , tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e non vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Il concorso di colpa del lavoratore non ha alcuno effetto esimente per la responsabilità del datore, a meno che la sua condotta non presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di un dipendente agricolo, con le mansioni di raccoglitore di mele, precipitato da una scala per la rottura di un ramo dell'albero al quale la stessa era appoggiata. Secondo i giudici del merito, che avevano ricostruito la dinamica dei fatti, l'incidente era da addebitare ad un movimento non corretto del lavoratore e quindi, era da escludere ogni responsabilità dell'azienda che aveva adottato tutte le misure necessarie. La Corte, invece, ha cassato la decisione, applicando anche al caso delle manovre non corrette dei lavoratori incoscienti il principio secondo cui la responsabilità del datore per gli infortuni è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro , sul quale grava l'onere di provare d'avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso)." In tal senso, v. Cass.Sez.Lav. n. 9689/09; n. 9817/08..
Per le ragioni sopra esposte, l'appello del Comune di Collesalvetti e del suo sindaco Fa. Ma. va rigettato con conseguente affermazione del diritto di regresso dell'INAIL per le somme e le prestazioni erogate al Mo. a seguito del dedotto infortunio, ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/65.
Il costo dell'infortunio, attestato inizialmente dal direttore della sede INAIL nella misura di 88.346,81, è stato, nelle more del giudizio, ridotto ad 38.308,97 a seguito dell'intervenuto decesso del Mo. ( con conseguente cessazione dell'erogazione della rendita del 33% erogata al lavoratore infortunato ). Una siffatta determinazione delle prestazioni erogate dall'INAIL ( oltre alla rendita nella indicata misura l'Istituto erogò il trattamento di temporanea per il periodo dal 18.12.1994 al 5 agosto 1995 ) non è mai stata oggetto di rilievi e/o contestazioni di sorta da parte del comune convenuto. Gli importi liquidati dall'INAIL al Mo. rientrano ampiamente nel tetto del danno civile risarcibile, tenuto conto del valore tabellare ( secondo le tabelle milanesi adottate da questa Corte ) ragguagliato ad un danno biologico del 25% ( tale la misura accertata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Livorno ) occorso ad un uomo - il Mo. - che all'epoca dell' infortuni aveva appena compiuto 40 anni. In ogni caso nessun rilievo su tale " capienza " è mai stato sollevato dalla difesa del comune.
Ha errato il primo giudice, sul punto dovendo trovare accoglimento l'appello dell'INAIL, quando, in modo del tutto incongruente, ha condannato il comune ed il suo sindaco a risarcire quanto corrisposto dall'INAIL al lavoratore infortunato per danno biologico, secondo gli allegati " conteggi ".
Infatti, il Tribunale non ha considerato che l'infortunio de quo è avvenuto nel dicembre 1994, nella vigenza, cioè, del sistema indennitario previsto dal d.p.r. n. 1124/65 e non certo da quello successivamente introdotto dal d.lgs. n. 38/00. Secondo il T.U. cit.. l'INAIL indennizzava al lavoratore infortunato la perdita della capacità lavorativa generica e non già il danno biologico.
Il costo delle prestazioni erogate dall'Istituto risulta da un'attestazione del direttore della Sede, la cui attendibilità - in quanto proveniente da un ente pubblico - , comunque, non è mai stata messa in dubbio dal comune di Collesalvetti.
Pertanto, in accoglimento dell'appello dell'INAIL, il comune di Collesalvetti ( in persona del suo sindaco pro-tempore e non già questi in proprio, come erroneamente statuito dal primo giudice ) deve essere condannato a rimborsare all'INAIL il costo dell'infortunio occorso in data 14.12.1994 al lavoratore Fr. Mo. misura di 38.308,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze a far data dal 13 ottobre 2000 - data di messa in mora del comune - fino al saldo effettivo.
Il Comune di Collesalvetti, infine, in ragione della sua piena soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da separato dispositivo - ex art. 91 c.p.c. -,


P.Q.M.

In accoglimento dell'appello dell'INAIL, così rigetto quello del comune di Collesalvetti e di Fa. Ma., in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il comune di Collesalvetti, accertatane la responsabilità nella verificazione dell'infortunio sul lavoro occorso a Mo. Fr. in data 23 agosto 1994, a rimborsare all'INAIL il costo dell'infortunio determinato in 38.308,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze a far data dal 13 ottobre 2000 al saldo effettivo. Condanna il comune di Collesalvetti al pagamento delle spese processuali del doppio grado di competenza dell'INAIL, che liquida in complessivi 5.000,00, di cui 1.500,00 per diritti e 3.500,00 per onorario di avvocato.
Firenze 12 luglio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 LUG. 2012.