Corte di Appello di Firenze, Sez. 3, 15 marzo 2012 - Teatro all'aperto e infortunio sul lavoro: torre c.d. americana  e controventatura


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

La Corte di Appello di Firenze

 

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

 

1. MASSI Dott Roberto - Presidente

 

2. CRIVELLI Dott Antonio - Consigliere

 

3. MERANI Dott Rinaldo - Consigliere

 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott A. CRIVELLI sentiti il Procuratore Generale l'appellante e i difensori (...)

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nel procedimento penale nei confronti di:

 

1) S.L. , n. M.M. (G.) (...) residente in F. Via L., 11

 

2) A.M. n. R. (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Roli di Forlì Via Merenda, 10 (...) PRESENTI

 

IMPUTATI

 

Vedi foglio allegato

 

APPELLANTI

 

Gli imputati avverso la sentenza emessa in data 15/12/2009 dal Tribunale di Grosseto che, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 1 L. n. 241 del 2006 dichiarava S.L. e A.M. colpevoli dei reati a ciascuno ascritto, e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di un anno di reclusione ciascuno, nonché entrambi in solido al pagamento delle spese processuali.

 

Pene condonate

 

Visti gli artt. 538, 540 e 541 c.p.p. condannava S.L. e A.M. al risarcimento dei danni in favore delle costituite PP. CC. S.B. e C.S., in solido tra loro, da liquidare in separata sede, nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa dalle stesse pp.cc. sostenute, spese che liquidava in complessiva Euro 4000,00 di cui Euro 90,00 per esborsi oltre accessori di legge.

 

Assegnava alle dette PP.CC. le provvisionali di Euro 20000,00 quanto al S. e di Euro 14000,00 quanto al C..

 

Dichiarava immediatamente esecutivo tra le parti il capo della presente sentenza contenente la condanna alla provvisionale.

 

Motivazione riservata in gg. 90.

 

S.L.

 

a) reato ex art. 590 co. II e III c.p. perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Dream Solutions, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza in genere e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, più esattamente ( art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 626 del 1994 ), per non essersi attenuto alle relative istruzioni stabilite dalla società MG srl, o comunque per avere comunque proceduto nell'esecuzione dei lavori di montaggio della struttura metallica denominata " Torre Trabes Euro 29 " pur in mancanza delle relative istruzioni di montaggio in quanto non fornite dalla predetta ditta,secondo cui in caso di struttura all'aperto doveva essere effettuata una controventatura per mezzo di quattro cavi fissati a terra o con opportuni pesi e disporsi un collaudo da parte di tecnico abilitato, cagionava a S.B. e C.S., dipendenti della ditta Ansa sas che operava sul palco sottostante, lesioni personali della durata superiore a giorni 40, a seguito del ribaltamento della predetta struttura che rovinava addosso ai dipendenti.

 

In Gavorrano in data 18.7.05.

 

A.M.

 

b) reato ex art. 590 co. Il e III c.p. perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta società MG srl, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza in genere e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, più esattamente ( art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 626 del 1994 -); per non avere fornito alla ditta Dream Solutions, al momento della vendita della struttura metallica denominata " Torre Trabes Euro 29 " le relative istruzioni per il montaggio e per avere conseguentemente consentito che non venisse, in sede di montaggio della struttura, rispettata la prescrizione secondo cui in caso di struttura all'aperto doveva essere effettuata una controventatura per mezzo di quattro cavi fissati a terra o con opportuni pesi e disporsi un collaudo da parte di tecnico abilitato, cagionava a S.B. e C.S., dipendenti della ditta Ansa sas che operava sul palco sottostante, lesioni personali della durata superiore a giorni 40, a seguito del ribaltamento della predetta struttura che rovinava addosso ai dipendenti.

 

In Gavorrano in data 18.7.05.

 

 

Fatto

 

In data 18.7.05, in Zavorrano in un teatro all'aperto e durante uno spettacolo musicale organizzato dal Comune e dalla ditta Giano srl, a causa di un improvviso temporale, veniva sospesa la manifestazione artistica e, mentre il pubblico si allontanava, venivano ritirati gli strumenti musicali. In quel mentre, una forte raffica di vento provocava la caduta di una torre composta da due montanti e da una traversa sulla quale erano collocati i proiettori di scena, che cadeva sul palco investendo S.B. e C.S., titolare l'uno e dipendente l'altro della ditta proprietaria del pianoforte e che avevano appena asportato lo strumento con l'ausilio di un trattorino. A seguito dell'investimento del traliccio, i due inforunati riportavano lesioni personali vertebrali dalle quali derivava una malattia della durata superiore a 40 giorni.

 

I tralicci della torre, c.d. "americana", Trabes Euro 29 erano stati allestiti dalla ditta Dream Solutions, di cui era responsabile S.L., su materiale fornito dalla Ditta MG srl, di cui era legale rappresentante A.M..

 

Dall'ispezione della ASL risultava che il montaggio della torre con i suoi tralicci verticali e la traversa orizzontale, era stato eseguito senza disporre delle relative istruzioni e che per la sua stabilità erano stati aperti solo i tubi di controventamento alla sua base, ma che era stata pretermesso la controventatura suppletiva con quattro cavi da fissarsi tra la sommità della torre a terra, quale prevista per le ipotesi di spettacoli all'aperto dalle istruzioni poi inviate dalla ditta fornitrice. Inoltre, non era stato fatto svolgere il previsto collaudo del corretto montaggio da parte di un tecnico abilitato che ne attestasse la stabilità.

 

Emergeva anche che dette istruzioni del fabbricante non erano state messe a disposizione degli installatori al momento del montaggio della torre americana, bensì solo successivamente all'ispettore della ASL Ing. D., su sua richiesta.

 

Per quanto sopra si procedeva penalmente nei confronti di S.L., titolare della ditta installatrice, per avere proceduto al montaggio della torre in parola pure in mancanza delle istruzioni di montaggio, e di A.M., per avere fornito alla ditta Dreams, al momento della vendita della struttura metallica, la nominata torre americana senza le relative istruzioni di montaggio, così concorrendo ad omettere una stabile controventatura con cavi della torre stessa così concorrendo a causare la sua caduta sul palco, a causa di un colpo di vento, determinando il ferimento dei due operatori addetti al ritiro del pianoforte.

 

All'esito dell'istruzione dibattimentale, condotta attraverso l'escussione di numerosi testimoni, il Tribunale di Grosseto, ritenuto provato che la torre era stata effettivamente montata senza procedersi alla sua idonea controventatura prevista per l'installazione all'aperto e che le istruzioni non erano state fornite dalla ditta fornitrice a quella installatrice, dichiarava i due imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di un anno di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore dei due infortunati costituitisi parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando nel frattempo agli stessi una provvisionale pari a Euro 20.000 a favore del S. e ad Euro 14.000 a favore del C..

 

Interpongono appello gli imputati, deducendo:

 

S.L.:

 

- l'assenza di responsabilità in capo alla ditta installatrice della torre, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che:

 

- - il traliccio trasversale era stato alzato solo alla quota di 4 metri rispetto all'altezza massima di 7 metri consentita, era gravato da un numero di proiettori inferiore a quello previsto dalle specifiche tecniche e che i controventi posti alla base dei montanti, unici forniti dal fabbricante, erano adeguatamente aperti. Dette caratteristiche di montaggio, a dire dello stesso Isp. Del Lavoro D., comprovavano che la torre era stata installata conformemente alle istruzioni di montaggio fornite dalla Ditta M.G. per la sua installazione all'interno o all'esterno in condizioni di assenza di vento;

 

- Lo S., al momento dell'acquisto, non era entrato in possesso di documentazione tecnica nella quale si facesse riferimento alla necessità di una controventatura con cavi in caso di montaggio all'aperto e in condizioni di vento, avendo egli scelto una torre di categoria medio bassa per la quale dette prescrizioni non vigevano avendo egli ricevuto una documentazione illustrativa nella quale non si faceva alcun riferimento né alla controventatura suppletiva né al collaudo da parte di un tecnico abilitato: le istruzioni poi inviate dalla venditrice dopo l'incidente e e su richiesta dell'Ispettorato non gli erano state fornite al momento dell'acquisto ed erano state appositamente create all'evidente scopo di scaricare la responsabilità della caduta sull'installatore. D'altronde, lo stesso Ing. G., consulente di parte dell'A., ha ammesso che le due relazioni da lui redatte sono state fatte in tempi diversi e che per l'applicazione dei cavi suppletivi, solo le torri più alte sono dotate di specifici occhielli all'estremità superiore, nella specie difettanti nella torre acquistata dalla Dreams.

 

- Deduce l'assenza di alcuna sua colpa per essersi egli attenuto alle istruzioni ricevute dalla ditta venditrice al momento dell'acquisto, contenute nel semplice depliant consegnatogli prima dell'incidente, e di averle attentamente e correttamente seguite nel montaggio della torre, anche contando sul fatto che la struttura doveva essere stabile per ogni evenienza perché bassa e già dotata di controventi metallici alla sua base.

 

- Chiede l'assoluzione per insussistenza del fatto e, in subordine, che gli si riconosca la sola responsabilità generica, con riduzione della pena previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per non essere stato dotato delle giuste informazioni e dei ragguagli tecnici sul corretto montaggio della struttura Euro Trabes 29;

 

A.M.

 

Deduce

 

- Quanto all'accusa di omessa fornitura di adeguate istruzioni, che l'ispettore della ASL D., sentito in sede testimoniale sulla terminologia tecnica esplicitata a pag. 2 del depliant consegnato alla MG srl al momento dell'acquisto, nell'interpretare la frase ivi riportata "il carico è considerato statico" ne ha spiegato il significato nel senso che i calcoli sono valutati staticamente, cioè per l'ipotesi di assenza di sollecitazioni di altra natura, quali vento o spinte, che il venditore non può conoscere, perché valutabili solo in relazione alla concreta dislocazione della struttura: ciò da cui si ricava che la torre poteva essere montata solo in luogo chiuso e recintato. Inoltre, il posizionamento di torri di quel tipo per pubblici spettacoli è sempre soggetto a verifica preventiva da parte delle Commissioni Comunali e Provinciali di Pubblico Spettacolo, in ragione della cui doverosità ogni situazione specifica è soggetta alle prescrizioni di messa in sicurezza stabilite da tale commissione;

 

- Quanto all'obbligo di impedire allo S. il montaggio della struttura all'aperto senza la controventatura, eccepisce in fatto che egli fornisce strutture componibili in elementi modulari che possono essere assemblati nelle più svariate forme e non è tenuto a prevedere in quali, fra le tante possibili forme di costruzione, l'acquirente le monterà. La ditta MG srl, pertanto, offre dépliants in cui sono svolti i calcoli ragguagliati ad un elemento statico, spettando poi agli utilizzatori avvalersi di tecnici specializzati che ne determino le singole modalità di impiego e i necessari elementi stabilizzanti suppletivi che il caso richiede. Contesta, per quanto sopra, di avere fabbricato e venduto impianti non dotati di dispositivi di protezione e sicurezza non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

 

Chiede assolversi l'imputato per difetto di prova sulla omissione contestatagli e sul nesso causale. In subordine chiede ridursi congniamente la pena, previa esclusione della recidiva.

 

 

Diritto

 

 

Ritiene la Corte che i motivi di merito dell'appello della difesa degli imputati siano infondati e che i rispettivi profili di colpa vadano tutti confermati.

 

Risulta in fatto accertato che la torre è caduta sul palco per un colpo di vento (cfr. deposiz Catarsi a carte 4 deregistraz udienza 29.4.2008) a causa del difetto di idonee controventature atte ad evitare che in spettacoli all'aperto eventuali eventi atmosferici facciano perdere l'equilibrio all'impianto, di per sé instabile e soggetto a facile sbilanciamento, costituito da due tralicci verticali ed uno traverso sul quale vengono installati i proiettori.

 

E' pure accertato che, al momento della installazione, la ditta non disponeva di istruzioni in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità di dotare la torre c.d. americana di cavi di controventatura per l'ipotesi in cui questa venisse montata all'aperto, pur essendovi riferimento nelle illustrazioni dello stesso depliant che i calcoli erano riferibili solo alle condizioni statiche in cui i tralicci erano garantiti: ciò che esclude implicitamente che la torre fosse garantita nella sua stabilità statica anche da sollecitazioni dinamiche, quali il vento.

 

Ne consegue che l'improvviso temporale e il colpo violento di vento che ne è conseguito ha reso insufficiente la controventatura standard di cui la torre era dotata, quale quella costituita da quattro elementi metallici posti alla base di ogni traliccio verticale, e ha determinato la caduta dell'impianto e il ferimento di due operatori che per motivi di servizio vi stavano lavorando.

 

I due imputati si sono difesi contrapponendo opposte versioni tendenti a incentrare sull'altro la colpa: l'installatore ha dedotto che le istruzioni in cui si prescrive la controventatura dei tralicci con cavi fissati a terra dall'apice dei medesimi, non era prevista per quel tipo ridotto di torre "americana" e che la specifica istruzione prodotta in giudizio è stata elaborata postumamente dalla ditta fabbricante, allo scopo di esonerarsi da responsabilità; la ditta costruttrice, per contro, ha dedotto che detta prescrizione espressa non era necessaria, perché la torre era venduta con calcoli di resistenza statica, cioè in assenza di elementi sollecitatori esterni, quali il vento o la spinta manuale, e quindi per un uso in luogo chiuso e non sollecitato. Sta, dunque, alla responsabilità dell'installatore e della Commissione per gli Spettacoli appurare quali siano gli accorgimenti volta volta da assumere per la sicurezza del pubblico o degli operatori di scena in relazione all'uso concreto che si vuole fare della torre.

 

Entrambi, in sostanza, hanno chiesto di essere mandati assolti per avere agito senza colpa alcuna, fidandosi l'uno delle indicazioni offerte o delle competenze dell'altro.

 

Giova preliminarmente richiamare la normativa applicabile alla fabbricazione e alla installazione di torri e tralicci.

 

L'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994, nel disciplinare gli obblighi degli installatori di macchine, impianti o altri mezzi tecnici, prescrive che gli stessi devono attenersi alle norme di sicurezza nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

 

La stessa norma, ai commi 1 e 2 dispone che i progettisti, i fabbricanti e i venditori di impianti al momento delle scelte progettuali scelgano dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.

 

Tanto premesso, si rileva in diritto come le conclusioni del Tribunale in punto di violazione degli obblighi rispettivamente gravanti sul costruttore e sull'installatore siano pienamente condivisibili.

 

Invero, l'obbligo di progettazione e di fabbricazione e vendita di impianti a norme implica che gli impianti stessi siano attrezzati di tutte quelle sicurezze che il loro uso genericamente richiede, in relazione a tutte le forme di impiego che quel tipo di impianto sia destinato a soddisfare.

 

In particolare, per quanto concerne la messa in vendita di torri o tralicci destinati ad essere installati sulla scene per il supporto di proiettori o amplificatori per pubblici spettacoli, essendone chiara la destinazione a costituire carichi sospesi sul pubblico e sugli operatori di scena, secondo la buona tecnica esse devono essere fornite con tutte quelle dotazioni indispensabili a evitarne il cedimento o lo sbilanciamento e la conseguente caduta: né può assumersi da parte del costruttore che le strutture in parola debbano ritenersi calcolate solo per spettacoli all'interno e in assenza di sollecitazioni, rimettendo al l'installatore l'adozione di quelle misure preventive suppletive che il caso concreto richieda, posto che, da un lato, una idonea controventatura risponde ad esigenze di stabilità non solo in relazione a possibili colpi di vento ma anche a possibili urti accidentali, che ben possono verificarsi anche in teatri chiusi, e che, dall'altro, notoriamente dette attrezzature vengono installate anche in spettacoli all'aperto, la specifica di destinazione ad uso esclusivamente interno necessitava di ben più chiara illustrazione che non la semplice dizione "il carico è considerato statico".

 

Ne consegue che non può essere dotata di sole controventature alla base una torre destinata a spettacoli in luogo pubblico che, essendo suscettibile di erezione in elevata altezza per la sua scomponibilità in moduli e di utilizzazione anche per pubblici spettacoli all'aperto, non sia dotata di cavi di controventatura che ne assicurino lo stabile ancoraggio al suolo o, comunque, non contenga nel manuale di istruzioni specifiche disposizioni a carico dell'installatore che le monti all'esterno.

 

La citazione nel depliant consegnato all'acquirente della natura statica del carico considerato, se per implicito può condurre l'installatore a valutare di propria iniziativa gli elementi dinamici cui la struttura può andare soggetta, a seconda della concreta utilizzazione della stessa, è insufficiente a costituire una valida prescrizione di montaggio con elementi aggiuntivi di controventatura, ove venga montata all'aperto, essendo ineliminabile, per strutture verticali destinate a sovrastare pubblici spettacoli, la necessità di specifiche contromisure e precauzioni, almeno sotto forma di istruzione all'installatore, per l'eventualità di sollecitazione dinamiche, quali il vento, il contatto con taluno del pubblico, l'accidentale urto di macchine di scena etc.

 

Sull'altro fronte, quello dell'installatore, la comune prudenza, da un lato, e la doverosa necessità di dare esecuzione alla costruzione secondo sicurezza, anche con riferimento ad istruzioni ricavabili per implicito dalla precisazione che i calcoli di stabilità erano di mera natura statica e non dinamica, avrebbe dovuto indurre la ditta installatrice ad allestire le torri dotandole di cavi controventanti, essendo prevedibile in uno spettacolo all'aperto, così come è successo, che un colpo di vento faccia cadere sul pubblico o sugli operatori la struttura aerea elevata solo in verticalità.

 

D'altronde è chiara la previsione secondo cui tutti gli elementi verticali destinati a incombere sulle persone, siano esse lavoratori o pubblico di uno spettacolo, debbano essere adeguatamente assicurati con tutti i mezzi che la buona tecnica prescrive, essendo applicabile in via generale a tutti i luoghi di lavoro il principio di cui all'art. 189 D.P.R. n. 547 del 1955 prescrivente la previsione di solidi ancoraggi e della necessaria stabilità per tutti i tralicci, le gru e simili Nel caso specifico era ben prevedibile che le sole controventature poste alla base dei tralicci delle due torri non avessero quella capacità di tenuta in equilibrio delle stesse ove fosse intervenuta una forte sollecitazione, quale una improvvisa raffica di vento durante uno spettacolo all'aperto.

 

Né può essere dedotto da parte del costruttore a propria discolpa di una palese omissione prescrittiva dell'impianto dallo stesso prodotto e/o sulla contestuale necessità di dare idonee informazioni prescrittive agli utilizzatori dello stesso, l'affidamento che egli possa fare sulle competenze altrui o sulle prescrizioni di una Commissione pubblica per gli spettacoli, essendo detto affidamento estraneo ed ultroneo rispetto ai suoi specifici obblighi.

 

Allo stesso modo, l'installatore di un impianto destinato a gravare sul pubblico o sui lavoratori, quale un torre per l'illuminazione di un palco in pubblico spettacolo all'aperto, non può interpretare superficialmente le caratteristiche di stabilità delle torri e dei tralicci che va ad installare, pretermettendo di valutare che le caratteristiche indicate nel depliant sono riferite esclusivamente alla tenuta statica e non anche a quella dinamica della struttura stessa.

 

Entrambi gli imputati hanno, quindi, violato prescrizioni imposte dal regolamento e cautele suggerite da criteri di ordinaria prudenza in relazione ad eventi prevedibili.

 

Invero, lo S., non ha esigito la consegna di istruzioni specifiche sulle modalità di installazione della torre al momento del suo acquisto né ha considerato le condizioni specifiche in cui la struttura veniva montata; l'A. non ha consegnato all'acquirente istruzioni di montaggio, bensì solo un depliant illustrativo in cui erano riportati calcoli statici di carico ma non anche prescrizioni per un sicuro montaggio in luogo aperto, prevedendo solo dopo all'apertura delle indagini a fare redigere dal proprio tecnico delle istruzioni in cui si considerava la necessità di controventare con tiranti fissati al suolo la c.d. torre americana per l'ipotesi di un suo utilizzo all'aria aperta.

 

Né l'accertamento della prescrizione suddetta può ritenersi implicitamente suggerito dalla aannotazione contenuta sul depliant secondo cui il carico è stato considerato statico, posto che altro è il carico sopportabile dalla struttura e altro è il suo equilibrio in presenza di controventature date solo da supporti metallici apribili alle basi dei montanti. Distinzione per operare la quale non necessita alcuna perizia di ufficio, così come non può essere rimesso a un accertamento peritale il quesito se la collocazione della torre su quel palco avrebbe dovuto essere rimessa a un tecnico e alla preventiva autorizzazione di una commissione per gli spettacoli: valutazioni, queste, ultronee e ininfluenti rispetto alla specifica violazione della norma di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 626 del 1994 contestata al fabbricante ed essendo pacifico che la struttura si è ribaltata per insufficiente controventatura e a causa di un colpo di vento.

 

La declaratoria di responsabilità va, dunque, confermata.

 

Né può ritenersi sussistere a favore dello S. l'attenuante della minima importanza nell'esecuzione del reato, disciplinata dall'art. 114 c.p., atteso che il montatore della torre, sapendo di installarla all'aperto e su palcoscenico fronteggiante il pubblico, avrebbe, anzitutto, dovuto chiedere al venditore la specifica documentazione illustrativa del montaggio, e non già un mero depliant con le tabelle dei carichi. In secondo luogo, in relazione alla dislocazione all'aperto, egli avrebbe ben dovuto prevedere l'eventualità che un improvviso temporale e un vortice di vento potessero compromettere l'equilibrio della struttura verticale eretta sulla scena - anche in ragione della natura statica del carico considerato nel dépliant - e in previsione di ciò avrebbe dovuto premunirsi e rafforzare le controventature rispetto ai piedi stabilizzatori dei montanti messi a disposizione dalla casa costruttrice.

 

Peraltro, la pena irrogata appare eccessivamente gravosa in relazione alle già concesse circostanze attenuanti generiche - da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante - , all'incensurateza degli imputati e alla natura composita delle condotte omissive che hanno concorso a dare causa alla caduta della torre, fondatesi oltre che su individualizzate omissioni soprattutto su atteggiamenti improntati a leggerezza, essendosi fatto affidamento sulle altrui competenze.

 

Si ritiene equo, per quanto sopra, ridursi la pena a mesi due di reclusione a carico di ciascuno degli imputati.

 

Per il resto l'impugnata sentenza deve essere confermata, ivi comprese le statuizioni civili, con condanna degli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili, per il presente grado, che liquida in complessivi Euro 2.400 ( Euro 2.000 per il primo + Euro 400, pari al 20%, per il secondo) a favore dell'unico difensore di entrambe, Avv. Francesca Carnicelli del Foro di Grosseto, oltre IVA, CAP e spese forfetarie al 12,5%.

 

P.Q.M.

 

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 15.12.2009 appellata da S.L. e da A.M., ritenuta l'equivalenza alle contestate aggravanti delle già concesse attenuanti generiche, riduce la pena a mesi due di reclusione ciascuno. Conferma nel resto e condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.400,00 oltre IVA, CAP e spese forfetarie al 12,5%..