Corte di Appello di Firenze, Sez. 3, 18 maggio 2012 - Responsabilità di un datore di lavoro per una scala mancante dei dispositivi antisdrucciolevoli


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze

 

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

 

Mazzi Dott Roberto - Presidente

 

Scafa Dott Giovanni - Consigliere

 

Merani Dott Rinaldo - Consigliere

 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott R. (...) sentiti il Procuratore Generale l'appellante e i difensori (...) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel procedimento penale nei confronti di:

 

D.E.R. , n. C. (...) ivi residente in località Q.B.C., 68 ivi elettivamente domiciliato

 

IMPUTATA

 

Vedi foglio allegato

 

APPELLANTE

 

L'umputata avverso la sentenza emessa in data 24/02/2011 dal Tribunale di Empoli che, visti gli artt. 533 e ss. c.p.p. dichiarava D.E.R. colpevole del reato ascritto, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate la condannava alla pena di giorni venti di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Visti gli artt. 163 e175 c.p. ordinava la sospensione condizionale della pena per il termine di legge e la non menzione della condanna.

 

Visti gli artt. 538 ss c.p.p. condannava l'imputata dal risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa della predetta parte che si liquidavano in Euro 1200 per diritti e onorari, oltre il 12,50% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.

 

Giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

 

IMPUTATA

 

del reato di cui all'art. 590 co I, II e III c.p., perché la qualita' di legale rappresentante della societa' PAPERCLEAN s.r.l. con sede in Casteiflorentino e di datore di lavoro del dipendente B.C., per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché nell'inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro come di seguito specificato, cagionava al suddetto dipendente lesioni personali gravi (consistite in ferita a lembo della regione frontale, frattura di dialisi, frattura esposta perone e tibia), che comportavano per la persona offesa un periodo di malattia e, comunque di incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni, durato oltre 40 giorni.

 

Colpa consistita nell'avere posto a disposizione del predetto lavoratore un'attrezzatura inadeguata ed inidonea ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, consistita in una scala mancante dei dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei due montanti e priva dei ganci di trattenuta o comunque degli appoggi antisdrucciolevoli alle estremita' superiori, scala che, durante l'utilizzo da parte dei B. per prelevare materiale stoccato ad una distanza di circa 168 cm. da terra, scivolava alla base, provocando la caduta del predetto sul pavimento.

 

In Casteifiorentino, il 25.1.2008.

 

Difesa imputato: rinnovazione dell'istruttoria assoluzione per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.; in subordine ritenersi immotivato il diniego del Pubblico Ministero al patteggiamento provvedendo in merito alla richiesta formulata ex art. 444 c.p.p.

 

riportandosi ai motivi di appello.

 

 

FattoDiritto

 

 

All'esito di giudizio ordinario D.E.R. è stata condannata con sentenza 24.2.2011 Tribunale Firenze, sezione Empoli, alla pena di giorni venti di reclusione per il reato ascritto in rubrica, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, doppi benefici di legge e risarcimento danni da liquidare in separato giudizio.

 

Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità della prevenuta sulla base delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa B.C., del tecnico della USL B.F., dei compagni di lavoro dell'infortunato, M.R., D.M. e C.M., e della documentazione acquisita.

 

In data 25.1.2008 il B., dipendente della ditta 'Paperclean srl' di cui l'imputata era legale rappresentante, stava posizionando merci su una scaffalatura del magazzino; prese quindi una scala in ferro sita al suo interno per raggiungere gli scaffali più alti ma nel discendere l'attrezzo scivolò provocando anche la sua caduta; riportò così lesioni tra cui la frattura della gamba destra che gli impedirono di riprendere il lavoro per circa sei mesi.

 

B. spiegava che la ditta si era da poco trasferita in quella sede e vi era molto materiale da riordinare; la scala non faceva parte dell'attrezzatura originaria dell'impresa ma era stata rinvenuta in quel magazzino, forse lasciata dai precedenti conduttori; la vide poggiata ad uno scaffale e avendo premura la prese senza controllarne le condizioni.

 

Come rilevato dal tecnico B.i si trattava di una scala semplice, priva di ganci di trattenuta e piedini antiscivolo alle estremità (v. fotografia in atti); egli l'aveva trovata fuori del magazzino, poggiata ad una parete dell'edificio sito nel piazzale ed aveva stabilito che venisse definitivamente eliminata, prescrizione prontamente ottemperata.

 

Gli altri testi non avevano fornito utili informazioni circa l'infortunio cui nessuno aveva assistito, salvo la M. essere intervenuta alle grida di B. trovandolo a terra ferito e con la gamba fratturata.

 

Essi avevano comunque spiegato che i dipendenti avevano a disposizioni scale a libro e scalei, come confermato anche dal Bagnoli che ne aveva constatato la conformità alle norme di sicurezza.

 

Nessuno dei testi aveva mai utilizzato la scala che aveva cagionato l'infortunio e neppure l'avevano mai vista all'intemo del magazzino, ma soltanto all'esterno.

 

Il Tribunale evidenziava il ruolo della D.E. quale legale rappresentante della 'Paperclean srl', ed il verificarsi dell'incidente in occasione di lavoro.

 

Quanto alla scala, la cui difformità alle norme di sicurezza era palese, trovandosi nell'area della ditta (il tecnico dell'USL l'aveva rinvenuta poggiata all'esterno del magazzino) era certamente nella disponibilità dei dipendenti che potevano agilmente prenderla e utilizzarla. Era quindi irrilevante che la M. avesse riferito di non averla mai vista all'interno del magazzino: ella aveva in sostanza riferito di non aver fatto caso allo stato dei luoghi ma non ha escluso che vi fossero una o più scale; quanto all'essere stata trovata fuori dal magazzino, qualcuno poteva aver provveduto per evitare che venisse ulteriormente utilizzata dopo l'infortunio.

 

L' infortunio era occorso perchè B. aveva utilizzato un attrezzo astrattamente idoneo ma di fatto privo dei requisiti minimi di sicurezza.

 

Non era rilevante che la scala fosse stata trovata nella nuova sede della ditta e non fosse già da prima sua proprietà, e neppure che si trovasse abitualmente all'interno o all'esterno del magazzino.

 

Il datore di lavoro nel prendere possesso dell'area avrebbe dovuto controllare che fosse rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti; doveva pertanto aver preso visione anche della scala e, stante le sue condizioni, avrebbe dovuto eliminarla: lasciando l'attrezzo in zona ben visibile e di fatto nella disponibilità dei dipendenti non poteva non prevedere che qualcuno ne facesse occasionalmente uso.

 

Secondo la difesa la condotta del B. doveva considerarsi imprevedibile e ingiustificata, tale da interrompere il nesso causale tra l'omissione dell'imputata e l'evento, ed ella poteva anche ignorare l'esistenza della scala.

 

Il Tribunale ha respinto tali osservazioni: la scala era a disposizione dei lavoratori per il solo fatto di essere presente nel piazzale della ditta, né risultava che la D.E. avesse proibito il suo uso o comunque fornito istruzioni per il suo uso in sicurezza.

 

Né la condotta di un lavoratore che anziché utilizzare un'attrezzatura sicura ne impieghi un'altra inidonea ma anch'essa disponibile nell'area di lavoro, poteva considerarsi imprevedibile o estranea alla sua attività.

 

Se dunque B., come aveva credibilmente affermato, aveva rinvenuto la scala in prossimità della sua postazione di lavoro, era prevedibile per il datore che potesse fame uso: cosa che avrebbe potuto evitare facilmente eliminandola, ove non avesse inteso munirla dei necessari presidi antinfortunistici.

 

Era possibile che B. avesse preso la prima scala che aveva visto senza cercarne un'altra più sicura - del resto verosimilmente presenti alla luce delle dichiarazioni raccolte e degli accertamenti di Polizia Giudiziaria -, ma tale imprudenza non poteva scagionare il datore di lavoro che ha l'obbligo anche di prevenire e impedire eventuali comportamenti colposi dei dipendenti a tutela della loro incolumità nell'ambito dell'attività lavorativa.

 

Era dunque certo il nesso di causalità tra l'omissione dell'D.E. e l'infortunio, così come la sua condotta appariva rimproverabile a titolo di colpa per inosservanza di disposizioni a tutela della sicurezza del lavoro.

 

Di qui la condanna.

 

Il difensore dell'imputata ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi.

 

La D.E. aveva avanzato istanza di applicazione della pena di Euro 400,00 ma il Pubblico Ministero non aveva espresso il consenso perché non era stato risarcito il danno; il Tribunale all'esito del dibattimento non aveva ritenuto di accogliere comunque l'istanza ma il diniego non era adeguatamente motivato: infatti era stata applicata una pena pressoché identica, salvo non disporne la sostituzione con la corrispondente pecuniaria, valutando comunque le attenuanti generiche equivalenti; e soprattutto non era stato liquidato il danno alla parte civile, rendendo immotivato il parere negativo del Pubblico Ministero.

 

Nel merito la condanna era fondata su un giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi che il Tribunale aveva tratto soltanto dal B., di fatto unico interessato in quanto parte lesa.

 

Solo lui aveva dichiarato che la scala era presente all'interno del magazzino, mentre gli altri avevano riferito che si trovava all'esterno; i testi avevano spiegato anche di non aver mai visto usare quella scala e che la ditta aveva messo a disposizione scale idonee non a caso rinvenute dal tecnico della USL.

 

Lo stesso infortunato aveva detto di non sapere se la D.E. fosse a conoscenza di quella scala.

 

Le spiegazioni fomite da B. sull'uso di quella scala non erano convincenti: aveva riferito di averla utilizzata perché il muletto era carico circostanza smentita dagli altri testi; ma soprattutto vi erano altre scale idonee messe a disposizione dall'azienda.

 

Non si comprendeva la ragione per cui avesse deciso di impiegare un bene non di proprietà dell'azienda, di cui il datore di lavoro non era a conoscenza ed in contrasto con la normale prassi di lavoro.

 

Comunque la lacunosità e contraddittorietà della sua deposizione meritava una rinnovazione in appello di almeno parte dell'istruttoria, soprattutto sentendo nuovamente B..

 

La responsabilità dell'imputata era esclusa dalla colpa del lavoratore che anziché usare un mezzo idoneo pur disponibile aveva preso quella scala; ciò non era per lei prevedibile e l'accaduto era pertanto da ascriversi all'irrazionale condotta del B..

 

Per tali ragioni il difensore ha chiesto previa rinnovazione dell'istruttoria assoluzione per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.; in subordine ritenersi immotivato il diniego del Pubblico Ministero al patteggiamento provvedendo in merito alla richiesta formulata ex art. 444 c.p.p.

 

Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza.

 

Ritiene la Corte di non poter condividere le istanze avanzate con l'appello e dover viceversa confermare la sentenza impugnata.

 

Di fatto le doglianza difensive ripercorrono esclusivamente questioni già affrontate e condivisibilmente risolte dal Tribunale alle cui motivazioni può farsi qui integrale riferimento.

 

Occorre chiarire che le dichiarazioni di B. non hanno valenza indiziaria ma di prova diretta e piena, essendo noto che le dichiarazioni della parte offesa rappresentano testimonianza a tutti gli effetti salva la necessità di valutarne con particolare attenzione l'attendibilità.

 

Tale valutazione appare pienamente positiva nel caso di specie avendo egli riferito le circostanze dell'infortunio in termini piani e credibili, di fatto coincidenti con gli elementi circostanziali materiali emersi, in particolare lo stato della scala, le modalità dell'infortunio (che trovano riscontro anche nelle dichiarazioni M. e negli accertamenti di Polizia Giudiziaria) e le sue conseguenze.

 

Come spiegato dal Tribunale è del tutto irrilevante che la scala si trovasse appoggiata all'interno o all'esterno del magazzino, che ivi l'avesse condotta B. o altri prima di lui, e che l'attrezzo non facesse parte dell'originaria attrezzatura di lavoro della ditta ma fosse stata trovata in quella nuova sede ove da poco la 'Paperclean srl' si era trasferita.

 

E certo che nel prenderne possesso ed allestirla per la sua azienda la D.E. dovesse controllare la sua intera conformità alle norme di sicurezza; la scala si trovava certamente in luogo ben visibile, dentro o fuori del magazzino, tanto che anche gli altri dipendenti l'avevano vista, ed essendo un attrezzo palesemente utilizzabile per le attività della ditta ella aveva l'obbligo di evitare che potesse costituire un pericolo per i dipendenti.

 

Per tale ragione doveva eliminarla definitivamente o in alternativa provvedere a renderla conforme alle regole di sicurezza.

 

Lasciandola dentro o fuori al magazzino era ampiamente prevedibile, se non certo, che qualcuno avrebbe potuto utilizzarla, e con ciò correre rischi facilmente evitabili.

 

Il fatto che esistessero altre scale regolamentari ovvero che il B. potesse farsi assistere nel lavoro da qualche collega che trattenesse l'attrezzo al piede scongiurandone lo scivolamento in basso, attesta unicamente che lavoratore agì in modo imprudente, ma non certo imprevedibile stante che imprudenze di tal genere commesse in occasione di lavoro sono frequenti e concernono in particolare l'uso improprio di attrezzature ovvero l'uso di attrezzature non conformi alle esigenze di sicurezza dell'attività che si va a compiere; la legge del resto pacificamente impone al datore di lavoro di prevedere e prevenire anche tale tipo di imprudenze fornendo soltante strumenti di lavoro perfettamente in regola e mantenuti in buono stato di conservazione, e avendo cura di istruire convenientemente i lavoratori controllando che seguano le generali regole di sicurezza vigenti e quelle specificamente approntate in azienda.

 

La scala era certamente in una posizione ed in condizione tali da poter essere utilizzata dai dipendenti della 'Paperclean srl', ed a nulla rileva che nessun altro l'avesse mai impiegata prima e tantomeno che vi fossero altre scale regolamentari utilizzabili; ciò che rileva è che si trovava a portata di mano dei lavoratori e che alcuno di essi, come poi puntualmente accaduto, poteva agilmente fame uso omettendo di considerare, come spesso accade, che non era munita di piedini e ganci di sicurezza; né B. aveva personalmente ricevuto divieto o nei pressi della scala vi era un cartello che ne inibiva l'uso (laddove sarebbe stato assai più logico e sicuro rimuoverla definitivamente da una zona prossima all'attività di lavoro).

 

Di nessun rilievo risultano le discrasie o contraddizioni cui fa riferimento la difesa in ordine alla deposizione B., di cui certamente non vi è necessità di rinnovazione (in ordine ad altra attività istruttoria la difesa si limita a osservazioni generiche senza indicare cosa e perché dovrebbe essere rinnovato).

 

Che B. possa essersi sbagliato nel riferire alcuni dettagli circa la presenza di muletti carichi o scarichi al momento dell'infortunio, è assolutamente irrilevante.

 

È certo infatti che poteva utilizzare altro genere di scala per provvedere a posizionare la merce sulle scaffalature e che sottovalutò la pericolosità dell'attrezzo di fatto impiegato.

 

Il problema è che di quel genere di sottovalutazioni si deve far carico il datore di lavoro, a maggior ragione ove lasci nella disponibilità dei dipendenti attrezzature pericolose che tuttavia potrebbero essere impiegate nell'attività lavorativa.

 

È in ciò che si sostanzia l'omissione dell'imputata, come già rilevato dal Tribunale, la quale certamente non trova nel comportamento imprudente del lavoratore una causa interruttiva del nesso di causalità, anzi essendo questo un presupposto genericamente noto sulla base del quale un datore di lavoro deve moltiplicare la sua attenzione ed il suo impegno per scongiurare infortuni nella sua azienda, evitando in primo luogo di lasciare al suo interno situazioni pericolose in atto, come attrezzature prive di presidi di sicurezza e facilmente utilizzabili dai lavoratori.

 

Sono pertanto rilevabili a carico della D.E. gli estremi di fatto e soggettivi che riscontrano la contestazione mossale e già considerata fondata dal Tribunale.

 

Quanto al patteggiamento deve condividersi la valutazione del Tribunale secondo cui la gravità dell'evento e la non minimalità della colpa, ancorché si tratti di fatto da considerare occasionale, non convergono verso una pena meramente pecuniaria, come richiesto dall'imputata ex art. 444 c.p.p., ma verso una sanzione detentiva pur di modesta entità e ridotta per il concorso delle già concesse attenuanti generiche.

 

Il fatto che non sia stato liquidato il danno perché nel corso del processo non sono stati offerti al Tribunale adeguati elementi per provvedere in merito così determinando solo una condanna generica, non rileva a fronte della circostanza certa - e di cui si è tenuto conto nel respingere il patteggiamento - che non vi è stato alcun risarcimento prima del processo e neppure prima della condanna; risultato al quale sicuramente poteva pervenire l'imputata che, a quanto noto, non ha né avanzato un offerta formale dinanzi al Tribunale, né ha spiegato le ragioni per cui non era pervenuta ad un accordo con la parte offesa (dovendosi in tal senso ricordare che risultano essere stati concessi alcuni rinvii del dibattimento per quasi un anno proprio al fine di favorire l'esito positivo della trattativa risarcitoria asseritamente in corso).

 

Anche la doglianza processuale avanzata deve pertanto essere respinta.

 

Segue per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa in data 24.2.2011 dal Tribunale di Firenze, sezione Empoli, appellata da D.E.R. che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

 

Riserva la motivazione in giorni trenta.