Corte di Appello di Lecce Taranto, 16 maggio 2012 - Operazioni di scarico di n. 9 vetrate, movimentazione manuale di un carico e infortunio mortale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

 

composta dai signori

 

Dr. Rosa Patrizia SINISI - Presidente

 

Dr. Vito FANIZZI Consigliere - rel

 

Dr. Marcello RIZZO - Consigliere

 

all'udienza del 16 febbraio 2012

 

con l'assistenza del Cancelliere sig. Raffaele Cannella;

 

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

DIBATTIMENTALE

 

nel processo penale a carico

 

B.M.G., nata a M. il (...) ed ivi residente in Via O.D.C. s.n. c/o TEKMA s.r.l. - CONTUMACE -

 

OMISSIS

 

M.A., nato a M. il (...) ed ivi residente Via O.D.C. s.n. c/o TEKMA s.r.l. - CONTUMACE -

 

entrambi difesi di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, presente, e Francesco Castronovo, assente

 

appellanti

 

avverso la sentenza n. 1127/2008 emessa in data 23/4/2008 dal Tribunale di Taranto - in com- posizione monocratica, con la quale gli stessi, così imputati (con M.O. che è stato assolto per non aver commesso il fatto):

 

del reato di cui all'art. 589/3 c.p. perché la prima in qualità, di amministratrice unica della TEKMA srL, il terzo in quella di amministratore della METAL INFISSI S.N.C., il secondo in quella di socio della METAL INFISSI S.N.C. cagionavano, per colpa, con violazione della norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di B.S. e le lesioni personali (g.g. in gg. 6) occorse a G.V..

 

Dinamica dell'evento: la suddette parti offese, operai, erano intente ad effettuare la operazioni di scarico di n. 9 vetrate con struttura in anticorodal dal pianale di un camioncino cassonato all'interno di un locale sito al p. t. di una palazzina in fase di ultimazione. Detta vetrate erano state posizionate su detto pianale in posizione verticale.

 

All'improvviso esse si ribaltavano verso il marciapiede e schiacciavano B.S. e cagionavano le suddette lesioni al G.;

 

Elementi della colpa: per B.: violazione dell'art. 4 D.L. n. 626 del 1994 per non aver valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, i rischi per la sicurezza dei lavoratori (compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari).

 

Per i M.: violazione dell'art. 48/3 D.Lgs. n. 626 del 1994 perchè omettevano, data la necessità di una movimentazione manuale di un carico da parte dei lavoratori, di organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione fosse sicura e sana.

 

In Massafra il 26. 3 2001

 

sono stati condannati alla pena di anni uno di reclusione per ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa;

 


FattoDiritto

1. Con la sentenza impugnata i due imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato contestato, a differenza di M.O., socio della Metal Infissi, assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza pone a fondamento della decisione le sommarie informazioni rese durante le indagini preliminari dai tre operai presenti al momento del sinistro, acquisite con l'accordo delle parti all'udienza del 21.9.2005. Gli stessi operai sono stati poi sentiti come testimoni nel dibattimento, nel corso della stessa udienza. Sono stati acquisiti anche vari documenti prodotti dal P.M.. Sostanzialmente il primo Giudice ha ritenuto che, lavorando usualmente insieme i dipendenti della TEKMA e della METAL INFISSI, entrambi gli imputati avessero omesso nei loro confronti una formazione idonea a porli al riparo dai rischi connessi alla specifica attività lavorativa di scarico espletata (pag. 9 della sentenza), nonché omesso l'adozione di misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare la loro incolumità (pag. 8). Ha quindi ritenuto verificate in concreto le premesse del proprio ragionamento, correttamente individuate nel giudizio causale controfattuale (pag. 8).

 

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'Avvocato Egidio Albanese, difensore di fiducia degli imputati, rilevando: a) i due dipendenti della TEKMA s.r.l., S.B. e R.S., si trovavano sul posto unicamente per eseguire le operazioni di rifinitura degli infissi, trasportati sul posto dai dipendenti della Metal Infissi s.r.l. F.R. e V.G., in virtù di un contratto con cui la TEKMA, produttrice di infìssi in ferro e alluminio, appaltava alla Metal Infissi i lavori di installazione degli stessi; b) B. e S., nonostante i compiti loro assegnati non lo prevedessero, avevano volontariamente deciso di dare una mano al G. e al R. volontariamente, senza consultarsi con il datore di lavoro (l'appellante ha precisato che normalmente le operazioni in questione erano effettuate soltanto dai due dipendenti della Metal Infissi); c) l'infortunio era ascrivibile ad una pendenza della strada, erroneamente sottovalutata dagli operai, i quali in questo modo avevano violato il Piano Operativo di Sicurezza della Metal Infissi; d) gli operai, inoltre, non si erano accorti dello squilibrio del camion determinato dallo scarico delle porte dal lato strada e non avevano rispettato quanto previsto dal Piano Operativo di Sicurezza, in particolare la necessità di scaricare parzialmente il materiale, rifissando con le cinghie quello restante; e) la Metal Infissi era in possesso di regolare documentazione relativa sia alla valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora D.Lgs. n. 81 del 2008), sia al Piano Operativo di Sicurezza relativo al lavoro specifico di cui al D.Lgs. n. 528 del 2000 (Piano che in particolare prevedeva la necessità, durante le operazioni di scarico, di rifissare con le cinghie la parte rimanente sull'automezzo); f) la TEKMA era in possesso del documento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ex art. 4 del D.Lgs. del 1994, che logicamente non prevedeva nulla in ordine all'attività di scarico, essendo la ditta preposta solo alla produzione degli infissi; g) l'infortunio non era causalmente ascrivibile alla condotta degli imputati, ma all'atteggiamento imprudente dei lavoratori; h) la pena inflitta era eccessiva, nonostante la concessione delle attenuanti generiche, in quanto difforme dal minimo edittale, ed inoltre ingiustamente non era stato concesso il beneficio della non menzione della condanna

 

3. Come si è detto, il punto di partenza del primo Giudice è l'attività lavorativa che i dipendenti della TEKMA e della METAL INFISSI avrebbero normalmente svolto insieme. Contrariamente a quanto ritenuto nell'atto di appello, il Collegio ritiene che l'istruttoria dibattimentale abbia confermato tale normale "promiscuità" al di là di ogni ragionevole dubbio. Assolutamente chiare ed univoche sono le s. i. che gli operai presenti al momento del sinistro hanno reso durante le indagini preliminari (acquisite con l'accordo delle parti nel corso dell'udienza del 21.9.2005 e quindi pienamente utilizzabili). F.R. ha riferito di essere dipendente della TEKMA (in realtà era dipendente della Metal Infissi, come il G.) da due anni addietro, con la qualifica di "Installatore di Infissi costruiti nella officina della predetta società. Ha parlato di B., G. e S., senza esitazione e più volte, come di "miei compagni di lavoro ", senza che dalle sue dichiarazioni traspaia in alcun modo una separazione delle due attività (cfr.). Ha ammesso di aver partecipato già alle operazioni di carico delle vetrate "che dovevamo poi scaricare all'interno di locali siti a piano terra di uno stabile sito alla via Giovanni Falcone in Massafra Le dichiarazioni di R.S. e di V.G. sono pienamente sovrapponibili a quelle del R.. L'autocarro con il quale gli infissi erano stati portati sul luogo del sinistro apparteneva alla Metal Infissi (cfr. il verbale di dissequestro a fg. 15). Dal libretto di lavoro della vittima (produzione del P.M. nel corso dell'udienza del 30.3.2005) emerge che lo stesso aveva lavorato con la Metal Infissi per cinque anni, prima di essere assunto alle dipendenze della TEKMA. Anche la scrittura privata intervenuta il 16.10.2000 tra i due imputati, nelle loro vesti di legali rappresentanti delle società, smentisce la prospettata estemporaneità della partecipazione dei dipendenti della TEKMA all'attività di montaggio: in particolare l'art. 3 stabilisce la possibilità per quest'ultima di eseguire in qualsiasi momento, con personale proprio, controlli della corretta esecuzione dei lavori. E nello stesso senso depone un argomento logico: l'impossibilità per due soli operai di procedere alle operazioni di scarico di infissi così ampi e pesanti (cfr. la documentazione fotografica, acquisita sempre nell'udienza del 30.3.2005), per la necessità di almeno un operaio operante sul camion ed almeno due operai operanti a terra, a "ricevere" gli infissi. Sulla scorta di questi dati, va condiviso il giudizio del Tribunale in merito al carattere assolutamente non eccezionale dell'utilizzazione di personale dipendente della TEKMA da parte dell'altra società ed alla consapevolezza "del fatto che i propri dipendenti, tra i quali B.S., eseguivano ordinariamente insieme tali operazioni...

 

4. Il dato acquisito non può dirsi in alcun modo contraddetto dalle testimonianze rese "a chiarimento", nell'udienza del 21.9.2005, dagli stessi operai. V.G., oltre ad aver precisato di lavorare alle dipendenze della TEKMA, dopo aver lavorato con la Metal Infissi all'epoca del fatto, ha detto che altre volte avevano scaricato gli infissi con le stesse modalità ( "perfettamente usuale pag. 7). Per cui appare maldestro il tentativo successivo di "correggere il tiro" , a domanda della difesa: "si sono offerti volontariamente, visto che noi avevamo bisogno, si sono offerti loro e ci hanno dato una mano ". R.S. ha evidenziato in modo ancora più chiaro la "promiscuità" di cui si è detto, indicando in A.M. (peraltro definito come proprio "datore di lavoro pag. 17) la persona che lo incaricò di accompagnare gli operai della Metal Infissi e rispondendo con una serie di significativi "penso di sì " alle richieste di chiarimento del Giudice in merito all'identità della sede di lavoro delle sue società. Per cui anche in questo caso appare maldestro il tentativo di "correggere il tiro", peraltro in un contesto suggestivo (cfr. la pag. 16), attraverso la prospettazione di un aiuto estemporaneo.

 

5. Ne deriva che correttamente il Giudice di primo grado ha confermato il profilo di colpa specifica ascritto alla B. nell'imputazione, sotto forma di violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008). La norma impone al datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Ciò significa che questa fondamentale attività propedeutica va svolta in relazione a tutti i possibili aspetti e luoghi dell'attività lavorativa. Il documento di rischio ex art. 4, nel caso di specie, nulla prevede in merito allo scarico di materiali, attività formalmente non rientrante nell'oggetto della società, ma usualmente svolta dai suoi dipendenti, anche in relazione alla sinergia necessaria tra gli operai delle due aziende (cfr. il citato art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994 contratto di appalto tra le due società). Non esclude la colpa della B., anzi la rende ancora più evidente, una circostanza che sembra emergere dal dibattimento e non sottolineata dal primo Giudice: l'assunzione solo formale dell'amministrazione, non seguita dall'assunzione dei relativi doveri (a fronte di un ruolo di factotum del M.: si rinvia in particolare alle dichiarazioni rese in dibattimento dallo S., di cui al paragrafo precedente). L'assunzione del ruolo di amministrazione comporta, ai sensi dell'art. 2392 del c.c., l'obbligo di adempiere ai doveri che discendono dalla legge, compreso quello di vigilare sul generale andamento della gestione e di evitarne effetti pregiudizievoli.

 

6 . Un punto assolutamente chiaro del processo (che, infatti, non è stato oggetto di specifico motivo di appello) è l'insufficienza del sistema di contenimento ed ancoraggio al camion degli infissi (cfr. univocamente le deposizioni e la documentazione fotografica in atti): questi ultimi erano bloccati ad un castelletto in ferro a forma di "V" rovesciata (chiaramente finalizzata a creare una pendenza "centripeta" degli infissi) con un'unica cinghia simile a quelle utilizzate per le tapparelle e poggiavano semplicemente sul pianale dell'autocarro, senza alcun sistema di "fissaggio" allo stesso, quale poteva essere un sistema di "binari" o scanalature, una per ogni infisso. Sciolta l'unica cinghia, gli infissi restavano pericolosamente liberi, esposti a sollecitazioni "centrifughe", come una pendenza (verificatasi nel caso in esame) o una involontaria spinta. Ne deriva che correttamente il Giudice di primo grado ha confermato la colpa specifica ascritta al M. nell'imputazione, sotto il profilo della violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora artt. 95 lett. c), 96 lett. c), 168 del D.Lgs. n. 81 del 2008) . La norma impone al datore di lavoro, nel caso in cui la movimentazione manuale di un carico non può essere evitata, di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere a mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta questo tipo di movimentazione, nonché di organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana Nel caso in esame, come confermato anche dall'ispettore D.F. , si è rivelata tutta l'insufficienza del sistema di "imbracatura" adottato dalla Metal Infissi, anche per la sua genericità (cfr. il relativo Piano Operativo di Sicurezza), rispetto al sistema di cui si è detto, suggerito non solo dall'esperienza (rilevante, con le leggi scientifiche , nella formulazione delle regole cautelari), ma anche dal semplice buon senso.

 

7. Individuate le posizioni di garanzia, i relativi doveri cautelari (ricostruiti secondo il criterio dell"'agente modello"), la dinamica del fatto, si può anche affermare che il rispetto delle citate regole cautelari, da parte della B. o del M. , avrebbe evitato l'evento, prevedibile nella sua verificazione in quelle condizioni, con un alto grado di credibilità razionale (si tratta di un giudizio controfattuale di addizione mentale che porta ad affermare che entrambe le condotte omissive sono state causa dell'evento).

 

La difesa ha voluto sottolineare l'errore compiuto dagli operai durante le operazioni di scarico, in particolare la sottovalutazione della pendenza della strada, aggravata dallo scarico di tutti gli infissi del "lato strada" , nonché la violazione del Piano Operativo di Sicurezza della Metal Infissi. Il riferimento è evidentemente alle prescrizioni di "posizionare l'autocarro in modo da garantire in sicurezza le operazioni di carico e trasporto materiale... " e di "scaricare il materiale per parti, accertandosi di rifissare con le cinghie la parte rimanente sull 'automezzo " (cfr. i dati generali del Piano Operativo di Sicurezza). Tuttavia è noto che la condotta del lavoratore interrompe il nesso causale, ex art. 41 comma 2 del c.p., solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute (giurisprudenza costante).

 

8 . In merito alla misura della pena, va osservato che il primo Giudice ha stabilito la pena in misura di anni uno di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche (da ritenersi solo e- quivalenti all'aggravante, in mancanza di indicazione del calcolo della riduzione ) per l'incensuratezza dei due imputati . La pena, di poco superiore al minimo di sei mesi di reclusione stabilito dal comma 1 dell'art. 589 del c.p., si giustifica per il significativo grado della colpa dei due imputati.

 

Deve essere invece accolta la richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna, tenuto conto del giudizio prognostico favorevole formulato dal primo Giudice e posto alla base del beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

P.Q.M.

 

La Corte, letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 23.4.2008 dal Tribunale di Taranto ed appellata da B.M.G. e M.A., concede ai medesimi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nei limiti dell'art. 175 c.p. e conferma nel resto la sentenza impugnata.

 

Visto l'art. 130 c.p.p., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel capo d'imputazione nel senso che, laddove leggesi "il secondo", dicasi "il terzo" e, laddove leggesi "il terzo", dicasi "il secondo".

 

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.