Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 agosto 2012, n. 14337 - Domanda di risarcimento dei danni materiali, esistenziali e biologici subiti per una serie di comportamenti costituenti mobbing


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

 

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

 

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -

 

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

 

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell'avvocato DE PAOLA PATRIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNETTI TERESA, giusta delega in atti;

 

- ricorrente -

 

contro

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIAE DI COSENZA, AZIENDA SANITARIA PROVINCIAE DI CROTONE;

 

- intimati -

 

avverso la sentenza n. 739/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2008 R.G.N. 2120/2005;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2012 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

 

udito l'Avvocato BRUNETTI TERESA;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 13.5.2008, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva respinto la domanda proposta dal dipendente L.A. contro la ASL (OMISSIS) di Crotone per conseguire il risarcimento dei danni materiali, esistenziali e biologici subiti per una serie di comportamenti dei colleghi e superiori costituenti mobbing. La Corte calabrese, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e delle deposizioni dei testi escussi, ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza di un nesso causale tra la "sindrome ansiosa depressiva" lamentata dal ricorrente e le condizioni di lavoro in cui lo stesso si è trovato ad operare.

 

Ricorre per cassazione il L. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

 

La ASL non ha svolto attività difensiva.

 

 

Diritto

 

Occorre premettere che parti del giudizio di merito erano unicamente il lavoratore e l'Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Crotone: va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza che, contrariamente a quanto indicato nell'intestazione del ricorso (senza alcuna ulteriore specificazione) non risulta essere subentrata a quella di Crotone (cfr. L.R. 11 maggio 2007, n. 9, art. 7).

 

Col primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione alla ricostruzione dei dati storici". Il ricorrente ricostruisce la propria vicenda lavorativa all'interno della ASL soffermandosi sugli episodi di persecuzione e vessazione iniziati, a suo dire, dal 1988 (e non dal 1991) e protrattisi sino al 1996. Richiama un attestato medico del (OMISSIS) e una diagnosi della Clinica del Lavoro (OMISSIS) nonchè la determinazione della Commissione dell'Ospedale (OMISSIS) suffragata dalla sentenza 1966/08 del Tribunale di Cosenza.

 

Rimprovera pertanto alla Corte di merito di avere disatteso tali documenti e di non avere disposto una doverosa consulenza tecnica di ufficio, e in definitiva di avere escluso ogni collegamento della patologia da mobbing con il rapporto di lavoro.

 

Col secondo motivo il L. lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione alla fattispecie mobbing".

 

Dopo avere richiamato la definizione del mobbing data dalla giurisprudenza, il L. rimprovera al giudice di merito di avere valutato i fatti senza contestualizzarli nel loro evolversi ed aumentare. Insiste quindi sull'esistenza di maltrattamenti discriminatori reiterati posti in essere dai superiori (primari e medici) e dai colleghi e sulla loro incidenza causale ai fini della depressione, osservando che la reticenza dei testi escussi avrebbe imposto una più consona motivazione, nel caso del tutto omessa.

 

"Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione al nesso di causalità".

 

E' questa la terza censura dedotta dal L. con cui si sottolinea ancora una volta la mancata considerazione di documenti (il verbale n. 247 del 9.6.1997) e di risultanze della prova testimoniale in particolare della deposizione del teste C.); si rimprovera altresì la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di una serie di comportamenti omissivi della ASL (assenza direttive, circolari, ordini di servizio) sicchè ognuno si comportava a modo suo. Il ricorrente contesta ancora la ritenuta assenza del rapporto di causalità tra i comportamenti addebitati e la malattia riportata e richiama una serie di pronunce di questa Corte.

 

Le predette censure - da trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione legata all'identità del motivo dedotto (vizio di motivazione) e al tema unitario del rapporto di causalità - sono inammissibili.

 

La Corte territoriale (pagg. 5 e segg.), dopo avere analizzato la relazione del dott. P. e i risultati degli accertamenti svolti nella Clinica del Lavoro (OMISSIS), ha ritenuto che manca una prova certa e persuasiva di una qualsivoglia patologia psichica comunque tale da poter essere fatta risalire all'attività vessatoria di chicchessia, trattandosi di documenti che risentono esclusivamente delle dichiarazioni del L.. Ad analoga conclusione è pervenuta ricostruendo i dati storici (dichiarazioni del ricorrente in sede di accertamenti presso la clinica (OMISSIS) ed esame dei certificati medici prodotti). Dall'esame analitico delle deposizioni dei testi (pagg. 8 e 9) ha poi concluso per la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla presenza di una attività costantemente persecutoria in danno del ricorrente, condividendo così il giudizio precedentemente espresso dal Tribunale.

 

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso - di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cass. sez. L. 7.2011 n. 29661).

 

Parimenti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica (cass. sez. L. 12.3.2009 n. 6023).

 

A tali principi non si è attenuto il L. il quale non ha provveduto a trascrivere nè le certificazioni mediche richiamate, nè le deposizioni dei testi che assume erroneamente valutate dalla Corte calabrese.

 

Parimenti è inammissibile la doglianza riguardante la mancata ammissione di una consulenza tecnica a meri fini esplorativi, laddove cioè non sia stata prima fornita la prova del rapporto di causalità tra il danno subito e l'attività lavorativa.

 

Infatti, secondo un principio ormai consolidato, "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorie in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

 

Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (cass. sez. 6 L. ord. 8.2.2011 n. 3130).

 

Con il quarto ed ultimo motivo il L. deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 in relazione agli artt. 2043, 2049, 2087 e 2103 c.c. e degli artt. 2, 32 e 41 Cost. nonchè omessa ed insufficiente motivazione".

 

Dopo avere richiamato singolarmente sinteticamente le predette norme, il ricorrente critica la Corte di merito per non avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio in materia di inadempimento di obbligazione di cui all'art. 2087 c.c.. Osserva infatti che nel caso in esame il lavoratore ha inteso cumulare la responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale e quindi è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza mentre grava sul debitore la prova del fatto estintivo rappresentato dall'adempimento.

 

Il quesito di diritto è costituito da una lunga premessa (che richiama tutti i motivi di impugnazione) e dalla seguente richiesta finale:

 

"accerti la Corte se nell'impugnata sentenza, rilevandosi una incompleta e non articolata istruttoria con riferimento alla negata CTU e al non ottemperato onere probatorio gravante sul datore di lavoro vi sia stata violazione delle norme dei legge poste a tutela del lavoratore menzionate nel punto D".

 

Il motivo è inammissibile sia ai sensi dell'art. 366 bis per inadeguatezza del quesito, assolutamente generico e privo di riferimenti alla fattispecie in esame, sia ai sensi dell'art. 366, n. 4, perchè in esso non risultano esplicitate le ragioni a sostegno degli errori di diritto denunciati.

 

La mancata costituzione della Asl esonera il Collegio dal provvedere in ordine alle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

Nulla per le spese del presente giudizio.