Cassazione Penale, Sez. Fer., 19 settembre 2012, n. 35827 - Lavorazioni con prodotti cancerogeni e riduzione del livello di esposizione dei lavoratori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRò Antonio - Presidente
Dott. LANZA Luigi - Consigliere
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere
Dott. MARINELLI F. - rel. Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 80/2008 TRIBUNALE di ACQUI TERME, del 18/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARLNELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna (Omissis) veniva sottoposto a giudizio in relazione al reato previsto e punito dagli articoli 62, 64 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 80, comma 2, lettera A), perchè, nella qualità di legale rappresentante della (Omissis) corrente in (Omissis), non aveva provveduto affinchè il livello di esposizione dei lavoratori fosse ridotto al livello più basso tecnicamente possibile, trattandosi di lavorazioni con prodotti cancerogeni, in particolare con il prodotto denominato UNIFIX Zn 3-3 contenente solfato di cobalto e che era a rischio in quanto cancerogeno per inalazione.
Il Tribunale di Acqui Terme, con sentenza del 18.07.2011, giudicava il (Omissis) responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di euro 4.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sopra indicata sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato (Omissis) a mezzo del suo difensore per i seguenti motivi:
1) violazione di legge e difetto di motivazione ex articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 62, 64, articolo 89, comma 2, lettera a); articoli 5 e 42 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo risultante anche dalla deposizione del consulente del pubblico ministero, ing. (Omissis). Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la (Omissis) avrebbe dovuto adottare il sistema del "ciclo chiuso" dopo che la Procura della Repubblica e gli organi di controllo avevano ritenuto a suo tempo del tutto idoneo il sistema del "push pull" tanto da dissequestrare le linee di produzione e di consentire la continuazione dell'attività produttiva. Apodittica sarebbe quindi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale "solo ricorrendo a sistemi di ciclo chiuso" si garantirebbe la sicurezza dei lavoratori e contraddittoria sarebbe la motivazione della sopra indicata sentenza, dal momento che, da una parte riconosce che è intervenuto il dissequestro delle linee di produzione dopo che il sistema del "push pull" è stato ritenuto idoneo ed adeguatamente valutato, dall'altra fa carico all'imprenditore di non avere adottato un sistema diverso da quello ritenuto a suo tempo idoneo dalla stessa Procura della Repubblica. Rilevava sul punto il ricorrente che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 235, prevedeva che, nel caso in cui venisse utilizzato nell'attività produttiva un "agente cancerogeno", il datore di lavoro aveva l'obbligo di sostituirlo con altra sostanza non cancerogena, ove possibile. Solo in caso di impossibilità sussisteva l'obbligo di adottare il "sistema chiuso". Comunque, nella fattispecie che ci occupa, ad avviso del ricorrente,egli doveva ritenersi scriminato, nel momento in cui aveva omesso l'adozione di tale metodo produttivo, dal comportamento dell'Autorità Giudiziaria che aveva autorizzato la ripresa produttiva senza "ciclo chiuso".
2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, artt., 62, 64 e 89, lettera a), articolo 157 c.p.. Sul punto rilevava il ricorrente che gli era stato contestato di avere utilizzato un prodotto cancerogeno nell'attività produttiva fino al luglio 2006 e la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che, da quell'anno, non venivano utilizzati prodotti contenenti cromo esavalente. Quindi, essendo la data dell'uso del prodotto non certa e comunque collocabile nell'anno 2006, il reato, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi prescritto.
3) violazione di legge e difetto di motivazione ex articolo 606, comma 1, lettera b) ed e) in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 62, 64, 89, comma 2, lettera a); articoli 5 e 42 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo risultante anche dalla deposizione del consulente della difesa dott. (Omissis), nonchè dalla deposizione del dott. (Omissis). Osservava sul punto 1 ricorrente che gli era stato contestato di avere effettuato "lavorazioni con prodotti cancerogeni che presentano la fase di rischio R4 9 (cancerogeni per inalazione)". Peraltro i prodotti di cui si parla nella sentenza impugnata sono prodotti che, non disperdendosi nell'aria, non potevano essere assorbiti dai lavoratori operanti nel reparto "per inalazione". Non poteva quindi parlarsi di "sorgente di emissioni" (pag. 6 della sentenza), dal momento che tale "sorgente" non esisteva. Sul punto, secondo la difesa del (Omissis), la sentenza impugnata era carente di motivazione, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto preliminarmente stabilire se la sostanza utilizzata aveva i requisiti chimici per essere definita "agente cancerogeno", prima di ritenere operanti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 62.
Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
Osserva preliminarmente la Corte che non risulta fondata l'eccezione proposta dalla difesa del ricorrente all'odierna udienza relativa alla insussistenza dell'urgenza che ha determinato l'assegnazione del processo alla sezione feriale.
Vi è infatti carenza di interesse, atteso che l'imputato e il suo difensore non sono stati citati con l'abbreviazione dei termini e che (ndr.: testo originale non comprensibile).
Non può inoltre ritenersi che sia maturato il termine massimo di prescrizione e che quindi il reato ascritto al (Omissis) sia prescritto. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che, sebbene la (Omissis) fin dal 2006 avesse cessato di impiegare prodotti a base di cromo esavalente, sostituendoli con sostanze a base di cromo trivalente di per sè sole non cancerogene, purtuttavia alcune di queste sostanze, ed in particolare il prodotto Unifix citato in sentenza, avevano evidenziato trasformazioni chimiche che portavano alla formazione del cromo esavalente. Per il calcolo del termine di prescrizione pertanto non può che farsi riferimento alla data di accertamento del reato indicata nel capo di imputazione, e cioè il 28.08.2007.
Tanto premesso si osserva che il proposto ricorso è meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata ha infatti affermato la responsabilità dell'imputato, in quanto ha ritenuto che l'imputato non si era "sufficientemente adoperato onde garantire la minor esposizione possibile dei lavoratori addetti alle linee galvaniche, non solo perchè non ha adottato il sistema chiuso mediante cabine che in assoluto è il migliore in quanto racchiude la sorgente di emissione alla fonte, ma anche perchè, optando per esigenze connesse alla natura della produzione, per sistemi di aspirazione localizzati laterali o frontali, non ha predisposto detti sistemi in maniera corretta secondo gli schemi compartivi di cui alla ctu, nè li ha mantenuti in efficienza curando il corretto collegamento dei tubi nè la pulizia delle feritoie".
Peraltro la sentenza impugnata, così argomentando, ha preso in considerazione soltanto le affermazioni contenute nella consulenza del pubblico ministero, ignorando completamente le diverse e contrastanti argomentazioni contenute nella consulenza della difesa (ct dott. (Omissis)) che pure era stata prodotta all'udienza del 19.11.2009.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Acqui Terme.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Acqui Terme.