Cassazione Penale, Sez. 4, 19 settembre 2012, n. 35906 - Macchinario e requisiti di sicurezza: assoluzione di un venditore


 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una srl per aver venduto una macchina insaccatrice modello P600L provvista di certificato di conformità CE ma in realtà priva dei requisiti essenziali di sicurezza voluti dall'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996. Durante l'uso della macchina, un dipendente della impresa acquirente e utilizzatrice della macchina stessa aveva riportato lo schiacciamento della mano sinistra tra le lamelle del cono di espulsione.

Condannato, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere, il ricorrente, commesso il fatto.

Il venditore della macchina non può essere chiamato a rispondere di fatti lesivi rispetto alla causazione dei quali manca qualsiasi accertamento e qualsiasi prova a carico. Invero alla luce del complesso degli accertamenti operati dalla sentenza di appello la inosservanza di regole di prevenzione addebitata al costruttore-venditore non risulta avere costituito, in alcun modo, segmento della catena causale che generò le lesioni per cui è processo.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G - Presidente

Dott. ZECCA Gaetani - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 393/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 15/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Udito per l'imputato l'Avvocato (Omissis) il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

La Corte di Appello di Trento in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Trento (che aveva ritenuto (Omissis) responsabile del delitto di lesioni colpose a lui addebitato e lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione con declaratoria di estinzione della pena per indulto) concesse le attenuanti generiche, irrogava la minor pena di mesi uno e giorni venti di reclusione, revocava il beneficio dell'indulto e concedeva la sospensione condizionale della pena. Al (Omissis) era addebitato, nella sua qualità di legale rappresentante della srl (Omissis) di aver venduto una macchina insaccatrice modello P600L provvista di certificato di conformità CE ma in realtà priva dei requisiti essenziali di sicurezza voluti dall'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 perchè sprovvista di protezioni fisse e mobili in grado di evitare contatti tra le mani dei lavoratori ed il cono lamellare di espulsione del prodotto lavorato. Durante l'uso della macchina del tipo detto, un dipendente della impresa acquirente e utilizzatrice della macchina stessa aveva riportato in data (Omissis) lo schiacciamento della mano sinistra tra le lamelle del cono di espulsione.

Il (Omissis) propone ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza di appello appena sopra menzionata.

Parte ricorrente denunzia:

1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle risultanze istruttorie come verbalizzate all'udienza del 26/5/2009 (di primo grado); interruzione del nesso di causalità e violazione dell'articolo 40 c.p.. Conseguente nullità della sentenza. Il motivo è riferito alla omessa valutazione della circostanza secondo la quale tra le lamelle del cono non esisteva alcuno spazio che consentisse l'introduzione anche solo di un dito;

2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione impugnata con riferimento alle risultanze istruttorie come verbalizzate all'udienza del 26/5/2009 (di primo grado); interruzione del nesso di causalità e violazione dell'articolo 40 c.p.. Conseguente nullità della sentenza. Il motivo è riferito alla pur accertata ma poi trascurata circostanza del cattivo stato di manutenzione del cono della macchina venduta dall'imputato il 30/11/97 e interessata dall'infortunio il (Omissis) a circa sette anni e mezzo di distanza dalla vendita, senza che nel frattempo fossero stati richiesti dall'acquirente utilizzatore interventi di manutenzione e anzi con l'impiego improprio di elastici collocati allo scopo di ridare elasticità alle lamelle che, col tempo, l'avevano persa.

3) nullità della sentenza per essere l'infortunio cagionato da negligenza, imprudenza e imperizia del datore di lavoro che non aveva dato osservanza al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli da 40 a 46 provvedendo a fornire al lavoratore guanti di protezione, con conseguente interruzione del nesso di causalità tra le condotte e le omissioni addebitate al venditore e l'evento lesivo verificatosi per cause sufficienti esclusivamente addebitabili all'acquirente utilizzatore.

All'udienza pubblica del 15 Dicembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Diritto


Questa Corte rileva che la sentenza impugnata ritiene certo che lo spazio tra le lamelle del cono di espulsione sia pari a 6 mm., accerta ancora che l'infortunio è frutto di una evidente disattenzione nel coordinamento fra conclusione della fase di espulsione della carne insaccata dalla macchina e nuova lavorazione. La sentenza di primo grado (pg. 3), specificamente condivisa sul punto dalla sentenza di appello, accerta che "il sistema di sicurezza risulta idoneo con l'uso della macchina con un operatore".

La sentenza di appello accerta ancora che per l'uso normale della insaccatrice era previsto un solo operatore aggiungendo poi "è logico ritenere che un opificio che lavora a ciclo continuo, con turni, voglia ottimizzare i tempi della produzione adibendo come è avvenuto nel caso in esame, due lavoratori alla pressatrice in modo da eliminare i tempi morti dovuti ai vari spostamenti che un solo addetto avrebbe dovuto operare per portarsi da un lato all'altro della macchina" con lo stacco delle fasi di introduzione ed espulsione. Su tali accertamenti si innesta quello della conforme decisione di condanna di primo grado secondo la quale (pg. 2) il rientro del piattello che ha spinto la carne fuori del cono di lamelle non avviene automaticamente ma è collegato alla nuova apertura del "portellone per iniziare una nuova lavorazione" Gli accertamenti operati dalla sentenza impugnata impongono ancora di considerare che lo stato della macchina, dopo molti anni di impiego intensivo su turni di lavoro continuati non è lo stato nel quale la macchina fu prodotta e venduta quasi dieci anni prima. Tanto imponeva al giudice di appello di rapportare l'accertamento della causalità materiale del fatto lesivo anche alle ulteriori modificazioni della macchina secondo la normale usura e secondo lo specifico processo produttivo adottato. In sintesi la sentenza impugnata accerta che la causa materiale del fatto lesivo fu la organizzazione del lavoro scelta dall'acquirente-utilizzatore con l'impiego di due operatori a "spingere" i tempi della macchina, che, di per sè, (sempre secondo la motivazione impugnata) funzionava con varchi tra i meccanismi di espulsione non più ampi di 6 millimetri, come tali insuscettibili di dare causa ad introduzione delle mani dell'operatore nel cono mobile. L'infortunio, alla luce di quanto scrive la stessa sentenza impugnata, fu prodotto dalla scelta della organizzazione della impresa utilizzatrice che volle - secondo gli stessi accertamenti della sentenza di appello, la accelerazione delle operazioni di lavoro attraverso l'impiego contestuale di due operatori alla macchina. Quella "logica" "ottimizzazione", da sola determinò la esposizione dell'addetto alla espulsione della carne a contatti con l'interno della macchina altrimenti impossibili in caso di impiego di un solo operatore. Sul punto non può essere dimenticata la sequenza motivazionale secondo la quale (sentenza di primo grado pg. 2) il rientro del piattello è collegato alla nuova apertura del portellone per iniziare una nuova lavorazione e secondo la quale dunque l'eventuale ipotetico determinarsi di una varco per le dita dell'operatore all'uscita della insaccatrice è cagionato dalla velocità con la quale l'operatore a monte provvede a riaprire il portellone per una nuova compressione di un nuovo pezzo di carne. Logica conseguenza vuole che in caso di normale impiego di un solo operatore, costui non possa darsi fretta da solo e prodursi danno.

La logica della ottimizzazione dei tempi di produzione, valorizzata dalla sentenza impugnata, porta in sè la conseguenza di diritto secondo la quale il venditore della macchina che restò estraneo a quella "ottimizzazione" non può essere chiamato a rispondere di fatti lesivi rispetto alla causazione dei quali manca qualsiasi accertamento e qualsiasi prova a carico dell'originario produttore e venditore della macchina. Invero alla luce del complesso degli accertamenti operati dalla sentenza di appello la inosservanza di regole di prevenzione addebitata al costruttore-venditore non risulta avere costituito, in alcun modo, segmento della catena causale che generò le lesioni per cui è processo.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non avere, il ricorrente, commesso il fatto.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere, il ricorrente, commesso il fatto.