Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36277 - Frana delle pareti di uno scavo e responsabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis) parte civile;
2) (Omissis) N. IL (Omissis) parte civile;
3) (Omissis) N. IL (Omissis) parte civile;
4) (Omissis) N. IL (Omissis) parte civile;
5) (Omissis) N. IL (Omissis) imputato;
(Omissis) SPA Responsabile civile non ricorrente;
avverso la sentenza n. 2320/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 08/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito per le parti civili l'Avv. (Omissis) il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
udito l'avv. (Omissis) per il responsabile civile e ha chiesto il rigetto del ricorso delle parti civili;
Udito il difensore Avv. (Omissis) per l'imputato il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
(Omissis) e (Omissis) (quest'ultimo poi deceduto) venivano tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati: a) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 13 e 77 perchè il (Omissis) in qualità di mandatario speciale con funzioni di direttore di cantiere e responsabile per la sicurezza del cantiere medesimo, della (Omissis) S.p.a. (titolare del lavoro di costruzione di un tratto di rete fognante all'interno del cantiere edile sito presso l'Università (Omissis)), il (Omissis) nella qualità di capo cantiere, avevano adibito gli operai (Omissis) e (Omissis) (quest'ultimo dipendente della (Omissis) s.r.l. subappaltatrice della (Omissis) S.p.a. per l'esecuzione delle strutture in cemento armato) a lavori di scavo di una condotta fognante, eseguiti ad una profondità superiore a mt. 1,50, omettendo di applicare alle pareti dello scavo opportune armature di sostegno; b) delitto p. e p. dall'articolo 589 c.p., commi 2 e 3 perchè nella qualità precisate al capo a), per colpa consistita nella violazione della normativa antinfortunistica indicata al capo a), avevano cagionato la morte di (Omissis) e lesioni personali, giudicate guaribili in 90 giorni, a (Omissis), i quali nell'esecuzione dei lavori descritti al capo che precede erano stati travolti e parzialmente sommersi dalla frana di una delle pareti dello scavo non adeguatamente sostenute; in (Omissis).
Con sentenza in data 10-11-2005 il Tribunale di Chieti in composizione monocratica dichiarava (Omissis) colpevole del reato a lui ascritto al capo b) di imputazione e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione; condannava inoltre il (Omissis), in solido con il responsabile civile (Omissis) S.p.a., a risarcire il danno patito dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 10.000,00 per ciascuna parte civile. Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti del (Omissis) in ordine al reato a lui ascritto al capo a) di imputazione perchè estinto per prescrizione.
2. Proponevano appello l'imputato ed il responsabile civile (Omissis) S.p.A.. In accoglimento del gravame del responsabile civile, la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava la nullità della citazione dello stesso e conseguentemente revocava le statuizioni civili di condanna pronunciate dal primo giudice nei confronti di detto responsabile civile: la Corte distrettuale dava conto del proprio convincimento in proposito, evidenziando che la citazione della S.p.A. (Omissis) era avvenuta successivamente all'udienza nella quale erano state espletate le formalità di verifica della costituzione delle parti ed era stata dichiarata la contumacia dell'imputato (Omissis), donde la tardi vita della citazione stessa.
Quanto all'appello del (Omissis), la Corte territoriale, per la parte che in questa sede rileva, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale, osservando al riguardo, in relazione alle deduzioni dell'appellante con le quali era stata contestata unicamente la ritenuta posizione di garanzia - senza alcuna doglianza in ordine alla dinamica dell'infortunio ed al nesso causale - quanto segue: a) secondo l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, se più sono i titolari della posizione di garanzia, ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato fa costituzione della suddetta posizione di garanzia, donde, non rilevava se altri avessero rivestito nella fattispecie in esame una posizione di garanzia, quanto, piuttosto, se detta posizione fosse rivestita anche dall'imputato (Omissis), non potendosi ritenere che il (Omissis) dovesse essere mandato assolto sulla scorta del fatto che il mandato della sicurezza conferitogli dalla società " (Omissis) S.p.a.", "trattandosi di rapporto fondato sull'intuitus personae", avesse perso di validità ed efficacia rispetto alla società cessionaria dell'appalto (Omissis) S.p.a., posto che:
i lavori di cui in rubrica erano stati appaltati dalla (Omissis) S.r.l. alla (Omissis) S.p.a. con contratto di appalto in data (Omissis); in data (Omissis) la (Omissis) S.p.a. aveva conferito mandato speciale al geometra (Omissis), con riferimento ai lavori de quibus, attribuendogli tutte le incombenze e le funzioni previste in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 ("obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto"); in tale contesto, il (Omissis) era stato nominato direttore del cantiere e gli erano stati conferiti i più ampi poteri decisionali e di firma con autonomia di spesa, sia con riguardo alle spese di pronto intervento che con riguardo agli investimenti necessari per il rispetto delle normative vigenti antinfortunistiche; in base a detto mandato lo stesso (Omissis) avrebbe dovuto svolgere tutti i necessari adempimenti per individuare le misure di prevenzione e predisporre i programmi di attuazione delle stesse nonchè per organizzare all'interno dei cantieri gli adempimenti relativi al servizio di protezione e prevenzione nonchè, ancora, organizzare e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori sui rischi, imporre a tutte le imprese subappaltatrici la predisposizione di un proprio piano di igiene e sicurezza, predisporre e controllare che tutti osservassero le norme di legge e disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale utilizzando in modo appropriato quanto loro messo a disposizione; la società (Omissis) S.p.a. aveva stipulato in data (Omissis) un contratto di noleggio a caldo di mezzi d'opera con l'impresa (Omissis) S.n.c. avente ad oggetto l'esecuzione dei movimenti di materie mediante il noleggio a caldo di mezzi d'opera: anche per detto contratto spettava alla società (Omissis) S.p.a. la sorveglianza generale del cantiere; con successivo contratto di subappalto, ripassato in data (Omissis) tra la (Omissis) S.p.a. e la (Omissis) S.r.l., era stata subappaltata a detta ultima società l'esecuzione delle strutture in cemento armato e carpenterie, rimanendo a carico dell'impresa subappaltante la sorveglianza in generale del cantiere; l'impresa subappaltatrice rimaneva subordinata alla direzione del cantiere dell'impresa per tutto il periodo dell'esecuzione fino all'accettazione definitiva dei lavori; in data (Omissis) l'impresa (Omissis) S.p.a., detta " (Omissis)", aveva venduto alla (Omissis) S.p.a. il ramo d'azienda di proprietà della cedente riguardante le costruzioni in appalto di opere civili industriali pubbliche e private, tra cui i lavori in questione: con decorrenza dal 1 agosto del medesimo anno, anche i dipendenti sarebbero stati automaticamente assunti senza soluzione di continuità dalla società cessionaria; ebbene, stando all'imputazione, in sede di esecuzione dei lavori, il (Omissis), quale mandatario speciale della (Omissis) S.p.a., rivestiva la qualità di direttore di cantiere e responsabile per la sicurezza del cantiere medesimo mentre (Omissis), coimputato deceduto nelle more, rivestiva la qualità di capo cantiere; se era vero, quindi, che l'imputazione indicava genericamente la (Omissis) S.p.a., senza precisare se si trattasse della (Omissis) S.p.a. ovvero della (Omissis) S.p.a. era vero tuttavia che il (Omissis) sicuramente aveva continuato a rivestire nell'ambito della (Omissis) S.p.a. le medesime qualità già rivestite nella (Omissis) S.p.a., posto che le due società succedute l'una all'altra quale appaltatrici dei lavori in questione si avvalevano, per l'esecuzione degli stessi, del medesimo personale dipendente, e posto che non emergeva affatto dagli atti che le qualità del (Omissis) fossero mai state conferite a terzi; rilevavano i seguenti elementi di prova acquisiti in sede di istruttoria dibattimentale a conforto della tesi accusatola: il teste (Omissis), dipendente della (Omissis) S.r.l., l'impresa subappaltatrice dei lavori inerenti le strutture in cemento armato e di carpenteria che era subordinata per contratto alla direzione del cantiere dell'impresa appaltante per tutto il periodo dell'esecuzione dei lavori stessi, aveva definito il (Omissis) come "il mio ingegnere"; il teste (Omissis), direttore dei lavori per conto della (Omissis) S.r.L., aveva dichiarato che i lavori di realizzazione delle opere erano stati appaltati alla (Omissis), che "Il (Omissis) era direttore di cantiere ed il (Omissis) era capo operaio, responsabile del cantiere"; il teste (Omissis), dipendente della (Omissis) S.n.c. alla domanda "lei sa chi è che dirigeva i lavori per la conduttura", aveva risposto testualmente: "c'era l'assistente (Omissis) e il geometra (Omissis)"; appariva pertanto chiaro che il (Omissis) aveva continuato di fatto a svolgere la medesima attività già svolta per la (Omissis) S.p.a. ed, in particolare, quella di direttore di cantiere e pertanto rivestiva una posizione di garanzia sebbene lo svolgimento di detta attività non risultasse da atto scritto. Ad avviso della Corte distrettuale, dunque, il (Omissis) aveva di certo esercitato in concreto i poteri giuridici riferibili alla figura del dirigente (prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 vigente all'epoca di consumazione del reato oggetto della contestazione e dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4), ovvero di colui che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
3. Ricorrono per cassazione l'imputato (Omissis) e le parti civili (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), deducendo motivi che possono sintetizzarsi come segue:
- Ricorso del (Omissis): 1) Mancata assunzione di prova decisiva sotto il profilo della omessa acquisizione di documentazione presso la P.A. grazie alla quale sarebbe stato possibile individuare i responsabili dell'evento; sostiene il ricorrente che in base alla normativa antinfortunistica vigente all'epoca del fatto non erano previsti, tra i destinatari dell'obbligo di garanzia, il direttore di cantiere ed il responsabile per la sicurezza del cantiere, bensì, espressamente, il committente, il responsabile del lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed infine il datore di lavoro; il geometra (Omissis), a tutto voler concedere, poteva ritenersi responsabile del cantiere solo fino all'epoca in cui la ditta (Omissis) S.p.A. era affidataria dei lavori, ma non successivamente in conseguenza del riassetto societario seguito alla vendita da parte della ditta (Omissis) S.p.A, alla (Omissis) S.p.A. del ramo d'azienda riguardante le costruzioni in appalto di opere ivi compresi i lavori in questione; secondo la previsione della legislazione vigente all'epoca del fatto - cioè il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 - la figura del direttore di cantiere non rientrava tra quelle individuate espressamente quali destinatarie dell'obbligo di garanzia: di tal che, la mancata individuazione di una di tali figure non potrebbe comportare automaticamente uno scivolamento verso il basso della responsabilità facendo ricadere oneri e responsabilità in capo a soggetti non formai mente investiti di alcun dovere; la Corte distrettuale avrebbe infine errato nel non tener conto di una sentenza della stessa Corte d'Appello - passata in giudicato - con la quale, in relazione a fattispecie del tutto analoga, il (Omissis) era stato assolto sul rilievo che non era risultato che la società cessionaria dell'appalto, la (Omissis) S.p.A., aveva rinnovato al (Omissis) il mandato alla sicurezza che era stato precedentemente conferito al (Omissis) stesso dalla società (Omissis) S.p.a.;
- Ricorso delle parti civili: la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare la nullità della citazione del responsabile civile per la ritenuta tardività della stessa, posto che non sarebbero risultati in alcun modo compromessi i diritti di difesa del responsabile civile medesimo, a nulla rilevando la notifica della citazione in epoca successiva alla costituzione delle parti, posto che la norma non fa alcun riferimento alla costituzione delle parti ma al dibattimento, e quindi dovrebbe ritenersi tempestiva una citazione notificata entro l'udienza di apertura del dibattimento (viene citata la medesima giurisprudenza evocata dalla Corte d'Appello); la Corte distrettuale avrebbe comunque ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure relative alla mancanza di responsabilità della (Omissis) così confermando, secondo le ricorrenti parti civili, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Diritto
4. Il ricorso del (Omissis) deve esser dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure, per le ragioni di seguito indicate.
Mette conto sottolineare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo dell'impugnata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa del (Omissis) seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dell'imputato; di tal che, trattandosi di conferma della colpevolezza del (Omissis) affermata con la sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del (Omissis). Non sono pertanto ravvisabili i profili di violazione di legge e vizio di motivazione prospettati dal ricorrente, posto che, avuto riguardo al testo della sentenza impugnata, si rileva che la Corte distrettuale, attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato ha analizzato - mediante la rivisitazione della sentenza di primo grado ed il richiamo ai suoi contenuti, ed all'esito dell'esame dei motivi di appello - tutti gli aspetti concernenti le problematiche relative ai profili di colpa ravvisabili nella specifica condotta del (Omissis). La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell'accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede.
Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente circa l'asserita mancanza di una posizione di garanzia.
Il (Omissis) aveva - in seno alla società " (Omissis) S.p.a." - il ruolo di direttore di cantiere e responsabile per la sicurezza del cantiere medesimo, e, dunque, rivestiva certamente una autonoma posizione di garanzia, in relazione alle condizioni di sicurezza del lavoro nel cantiere, ad un livello superiore a quello del capocantiere (Omissis), poi deceduto nelle more del procedimento. I giudici di secondo grado hanno ritenuto accertato in punto di fatto che tale qualifica, con le relative mansioni ed obblighi, il (Omissis) aveva mantenuto anche dopo la vendita da parte della società (Omissis) S.p.a., alla (Omissis) S.p.a., del ramo d'azienda di proprietà della cedente riguardante le costruzioni in appalto di opere civili industriali pubbliche e private tra cui i lavori nel corso dei quali si verificò il grave infortunio in questione; e tale convincimento è stato dalla Corte territoriale adeguatamente e logicamente motivato con il richiamo a specifiche risultanze: a) le due società succedute l'una all'altra quale appaltatrici dei lavori in questione si avvalevano, per l'esecuzione degli stessi, del medesimo personale dipendente, e non era emerso affatto che le qualità del (Omissis) fossero mai state conferite a terzi; b) taluni testi (in particolare (Omissis), (Omissis), (Omissis)), nel corso delle deposizioni rese, avevano dichiarato che era appunto il (Omissis) ad impartire ordini e a dare disposizioni.
Ciò posto in punto di fatto, appare indiscutibile la posizione di garanzia del (Omissis), e ciò anche dopo la cessione del ramo d'azienda dalla (Omissis) S.p.a., alla (Omissis) S.p.a.. Al riguardo è sufficiente richiamare solo taluni dei plurimi precedenti della giurisprudenza di questa Corte - in materia di posizione di garanzia in relazione alla normativa antinfortunistica in vigore al momento del fatto oggetto del presente procedimento - chiaramente riferibili a chiunque, come il (Omissis), abbia assunto posizione di preminenza nello svolgimento dell'attività lavorativa in cantiere: "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destina tari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sè il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico" (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007 Ud. - dep. 26/10/2007 - Rv. 237878); "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, 19 febbraio 1998, n. 3948), Nemmeno rileva che lo svolgimento di detta attività da parte del (Omissis) non risultasse da atto scritto, avendo questa Corte condivisibilmente precisato quanto segue: chi da in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicchè ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 3483 del 21/12/1995 Ud. - dep. 05/04/1996 - Rv. 204971). Il (Omissis), avuto riguardo al ruolo da lui ricoperto all'interno della prima società, da ritenersi conservato anche dopo la cessione del ramo di azienda alla seconda società per quanto accertato in fatto dai giudici di merito - e comunque avuto riguardo alla sua condotta posta in essere di fatto ed in concreto assunta - era direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguardava anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere: e tale livello di responsabilità è stato, giova ripeterlo, anche in concreto esercitato, ma nei modi non congrui.
Manifestamente infondata è poi la tesi del ricorrente secondo cui egli dovrebbe essere riconosciuto esente da responsabilità perchè altri soggetti avrebbero rivestito la posizione di garanzia; ed invero, una volta accertata la posizione di preminenza del (Omissis) sul posto di lavoro (anche se di fatto ed in concreto), appare evidente la posizione di garanzia in capo allo stesso, a prescindere da eventuali responsabilità anche di altri: come condivisibilmente già affermato da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515, rv. 230398) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitarle ad ognuno dei titolari di tale posizione. Ne deriva la manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente in ordine al diniego della rinnovazione del dibattimento che era stata richiesta al giudice dell'appello al fine di acquisire documentazione presso la Pubblica Amministrazione per l'individuazione di eventuali ulteriori soggetti destinatari di obbligo di garanzia.
Quanto infine alle deduzioni relative alla denuncia di omesso esame da parte della Corte territoriale di altra sentenza pronunciata dalla medesima Corte e relativa all'assoluzione del (Omissis) per fatto analogo, giova precisare quanto segue: a) in virtù dell'articolo 238-bis c.p.p. - norma "sicuramente eccezionale nell'impianto codicistico ispirato ai principi di oralità e immediatezza" (Sez. Un., n. 33748/2005) - le sentenze divenute irrevocabili "possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'articolo 187 e articolo 192, comma 3"; b) "l'acquisizione agli atti del procedimento, giusto quanto previsto dall'articolo 238-bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili, non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisoci dei fatti, nè tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (Sez. 1, 16 novembre 1998, n. 12595, in CED Rv. 211768, ripresa da Sez. Un., n. 33748/2005, cit.; v. anche Sez. 6, 12 novembre 2009, n. 47314, in CED Rv. 245483; Sez. 3, 13 gennaio 2009, n. 8823, in CED Rv. 242767; Sez. 2, 28 febbraio 2007, n. 16626, in CED Rv. 236650). Dunque, le argomentazioni motivazionali dell'invocata sentenza non avrebbero potuto in alcun modo avere valore vincolante per i giudici di merito per la valutazione del (Omissis) in relazione al caso in esame. Donde la irrilevanza della omessa motivazione da parte della Corte distrettuale in ordine alla sentenza evocata dalla difesa del (Omissis), e la conseguente manifesta infondatezza della censura al riguardo dedotta in questa sede: ed invero, la palese infondatezza della tesi prospettata in proposito dalla difesa del (Omissis) non poneva, a carico del giudice del gravame, uno specifico onere motivazionale, in conformità al consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato" (in termini, Sez, 4, n. 24973 del 17/04/2009 Ud. - dep. 16/06/2009 - Rv. 244227; conf.: Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999 Ud. -dep. 08/04/1999 - Rv. 213114; Sez. 5, n. 7728 del 17/05/1993, imp. Maiorano, Rv. 194868, secondo cui "il giudice dell'impugnazione non ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze, quando queste siano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza"). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del (Omissis) segue la condanna del ricorrente stesso al pagamento delle spese processuali, nonchè - non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità - al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 (cinquecento).
5. Passando all'esame del ricorso delle parti civili, il Collegio ne rileva la infondatezza apparendo del tutto condivisibili le ragioni in fatto ed in diritto poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione di dichiarare la nullità della citazione del responsabile civile " (Omissis)" muovendo dal rilievo della ritenuta tardi vita di detta citazione.
è pur vero che, secondo il condivisibile indirizzo interpretativo di questa Corte, il responsabile civile non deve essere citato necessariamente per la prima udienza, posto che la disposizione vuole assicurare che tale parte processuale possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità possibilità di esercizio del diritto di difesa rispetto alle altre parti: di tal che, detta citazione ben può avvenire per un'udienza successiva alla prima purchè, in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche e di mero differimento. Nella concreta fattispecie, la citazione del responsabile civile è però avvenuta successivamente all'udienza in cui era stata verificata anche la regolarità della costituzione delle parti, con conseguente dichiarazione di contumacia del coimputato (Omissis): con la conseguenza che al responsabile civile è stato quindi impedito di svolgere il proprio ruolo, appunto, nella fase di costituzione delle parti che certamente fa parte del dibattimento: mette conto sottolineare che anche con il precedente giurisprudenziale evocato dalle parti civili ricorrenti è stato precisato che non deve essere impedito al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo "nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti" (Sez. 4, n. 2628 del 23/11/2006 Ud. - dep. 25/01/2007 - Rv. 236011): donde correttamente è stata rilevata la tardività della citazione del responsabile civile " (Omissis)".
Quanto alle argomentazioni svolte dalle ricorrenti parti civili nella parte finale del ricorso - secondo cui la Corte distrettuale avrebbe confermato "tutte le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, relative alla responsabilità penale dell'imputato (Omissis) ed alla responsabilità della (Omissis) s.p.a A.S." (così testualmente alle pagg. 12 e 13 dell'atto di impugnazione) - è appena il caso di precisare che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del (Omissis), ma, quanto al responsabile civile, una volta dichiarata la nullità della citazione dello stesso, ha revocato la condanna dei medesimo al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, alle relative spese costitutive nonchè alla provvisionale.
Ai rigetto del ricorso segue la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito dei ricorsi, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso delle parti civili e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Compensa integralmente le spese tra le parti del presente giudizio.