Cassazione Penale, Sez. 4, 19 settembre 2012, n. 35920 - Buca e ribaltamento di un container: responsabilità di un produttore-venditore e di un direttore tecnico per mancata manutenzione dell'asfalto
- Datore di Lavoro
- Fabbricanti e Fornitori
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
Responsabilità del direttore tecnico di una spa (A.) e del direttore generale e di produzione di un'altra spa (C.) per infortunio ad un lavoratore dipendente della spa A. addetto alla movimentazione di un container che, in seguito all'impatto delle ruote del semovente con una buca dell'asfalto larga circa due metri e profonda 19 centimetri, si sbilanciava e ribaltava in avanti facendolo scivolare a terra dalla cabina ove operava.
Al direttore tecnico fu addebitato di non aver provveduto alla manutenzione dell'asfalto delle vie di circolazione, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8, comma 9 e al direttore generale nonchè direttore di produzione del semovente mod nr. F 365, di aver omesso di dotare le cabine di guida di un sistema di ancoraggio idoneo a resistere a tutte le sollecitazioni, soprattutto per il caso di ribaltamento, così violando il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2 nonchè dei punti 3.2.1 e 3.2.2. dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti del primo imputato limitatamente alla natura della pena e alla non menzione e rinvia sui punti indicati alla Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso del predetto e tutto il ricorso del direttore di produzione della macchina che condanna al pagamento delle spese processuali.
La Sentenza di appello condivide gli accertamenti in fatto svolti dalla sentenza di primo grado e afferma la circostanza che il concorso di colpa della parte offesa (guida senza cintura di sicurezza e guida del mezzo semovente col carico sospeso agganciato al braccio esteso) non ha affatto escluso la colpa degli imputati dal momento che l'irregolare conduzione del mezzo col carico appeso al braccio parzialmente esteso, non fu la causa del ribaltamento del mezzo semovente le cui istruzioni d'impiego prescrivevano l'utilizzo del mezzo su pavimentazioni piane. Il mezzo fu sbilanciato decisivamente dall'ingresso nella buca descritta nel capo di imputazione. La causa delle lesioni è identificata nelle caratteristiche del semovente e segnatamente nella sua non rispondenza ai requisiti di sicurezza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 con riguardo al collegamento tra cabina e struttura del semovente.
La sentenza impugnata vede dunque l'infortunio in esame come risultato di una serie causale della quale sono parte le omissioni del coimputato rispetto alla esistenza della buca, la guida irregolare della parte offesa, ma anche lo sganciamento della cabina del semovente dimostratamente non adeguata, nonostante le certificazioni, a non frammentare la macchina in caso di ribaltamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanin - rel. Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
2) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2687/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 24/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Udito per l'imputato (Omissis) l'Avvocato (Omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Genova che aveva ritenuto (Omissis) (direttore tecnico della Spa (Omissis) del porto di (Omissis)) e (Omissis) (direttore generale nonchè Direttore di Produzione della (Omissis) spa) colpevoli del reato (590 c.p., commi 1, 2 e 3) di lesioni colpose gravi con violazione di norme cautelari specificamente dettate per la sicurezza del lavoro, reato verificatosi il (Omissis). Agli imputati erano concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e il condono della intera pena irrogata. Al (Omissis) era stato contestato di aver omesso, nella sua qualità di direttore tecnico della società (Omissis) (Omissis), di provvedere alla manutenzione dell'asfalto delle vie di circolazione all'interno del terminal di (Omissis), in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8, comma 9 (fatto del (Omissis)) e al (Omissis) era invece addebitato, nella sua qualità di Direttore generale e nonchè di Direttore di produzione della (Omissis) spa di aver omesso di dotare le cabine di guida del semovente mod nr. F 365, prodotto e commercializzato dalla (Omissis) spa, un sistema di ancoraggio idoneo a resistere a tutte le sollecitazioni, soprattutto per il caso di ribaltamento, così violando il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2 nonchè dei punti 3.2.1 e 3.2.2. dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 con ciò entrambi cagionando a (Omissis) dipendente della (Omissis), addetto alla movimentazione di containers per conto della spa (Omissis) lesioni personali dalle quali derivava malattia di durata superiore a 40 giorni occasionata dall'impatto delle ruote del semovente durante la manovra di spostamento di un container in una buca dell'asfalto larga circa due metri e profonda 19 centimetri, con sbilanciamento e ribaltamento in avanti del semovente, e scivolamento a terra della sua cabina ove operava il (Omissis).
Gli Imputati (Omissis) e (Omissis) hanno proposto ciascuno ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
I ricorrenti rispettivamente denunziano:
(Omissis).
1) Mancanza e/o contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), riguardo al contributo concausale fornito dall'imputato (Omissis) nella determinazione del fatto addebitato e violazione della legge penale in tema di concorso di cause e di assoluzione per carenza probatoria;
la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato sul rapporto tra avvallamento e ribaltamento posto che il mezzo si sarebbe ribaltato ben oltre due metri dopo l'avvallamento medesimo e non avrebbe adeguatamente motivato in punto di scostamento dalle indicazioni dei consulenti che avevano effettuato perfino prove di ribaltamento. La sentenza non avrebbe adeguatamente considerato che unica causa dell'infortunio fu la irregolare condotta di guida della parte offesa.
2) Totale mancanza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, in tema di irrogazione della pena pecuniaria in luogo della pena detentiva irrogata dal giudice del primo grado , nonchè in tema di entità della pena stessa omettendo ogni considerazione del 2 motivo di appello e delle richieste finali formulate in via subordinata;
3) Totale mancanza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, in tema di concessione del beneficio della non menzione, come chiesto espressamente col 3 motivo di appello e reiterato nelle richieste finali rispetto a qualsiasi ipotesi di condanna.
(Omissis) (direttore generale nonchè Direttore di Produzione della (Omissis) spa costruttrice del mezzo semovente che ebbe a ribaltarsi con sganciamento della cabina) denunzia:
1) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996; assenza di colpa; la motivazione non ha considerato che il mezzo semovente, dotato di due certificazioni di regolarità costruttiva, fu utilizzato in condizioni non consentite dal manuale d'uso e fuori delle garanzie del mezzo laddove il Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, articolo 1 afferma che gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorchè vanga utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante;
2) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla erronea applicazione dell'articolo 41 c.p. per non aver considerato che la condotta di guida della parte offesa fu causa esclusiva del ribaltamento;
3) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), motivazione inesistente su richiesta di accertamento peritale per mancata motivazione circa le cause dello sganciamento della cabina tratteggiate dall'appellante come possibile conseguenza di un errore di posizionamento del fermo cabina e, ancora una volta, di una causalità non addebitabile al costruttore.
All'udienza pubblica del 13 Marzo 2012 i ricorsi sono stati decisi con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Diritto
La Sentenza di appello condivide gli accertamenti in fatto svolti dalla sentenza di primo grado e afferma la circostanza che il concorso di colpa della parte offesa (guida senza cintura di sicurezza e guida del mezzo semovente col carico sospeso agganciato al braccio esteso) non ha affatto escluso la colpa degli imputati dal momento che l'irregolare conduzione del mezzo col carico appeso al braccio parzialmente esteso, non fu la causa del ribaltamento del mezzo semovente le cui istruzioni d'impiego prescrivevano l'utilizzo del mezzo su pavimentazioni piane. Il mezzo fu sbilanciato decisivamente dall'ingresso nella buca descritta nel capo di imputazione. La causa delle lesioni è identificata nelle caratteristiche del semovente e segnatamente nella sua non rispondenza ai requisiti di sicurezza del Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 459 con riguardo al collegamento tra cabina e struttura del semovente.
Il primo motivo di censura del ricorrente (Omissis) è infondato posto che oppone alla logica e chiara ricostruzione in fatto operata dalle due sentenze in compendio, una ininfluente allegazione di ribaltamento asseritamente avvenuto due metri dopo il superamento della buca. Il ricorrente dunque oppone una ulteriore specifica ricostruzione in fatto antagonista di quella senza vizio motivazionale alcuno offerta dalla sentenza di merito che ha motivatamente individuato una specifica causa dell'evento, riferendo (anche mediante l'uso di evidenziazione in grassetto) separate fasi di sviluppo dell'infortunio cagionato dal dislivello incontrato dal semovente e distinguendo una fase di sbilanciamento prima, di ribaltamento poi e infine di sganciamento della cabina con produzione di lesioni al conducente (sentenza di appello pg senza numero 6). Attentamente la motivazione impugnata, nella parte in cui condivide la motivazione di primo grado, rileva che l'irregolare marcia del semovente col braccio parzialmente esteso non aveva prodotto inconvenienti invece determinati dalla irregolarità del fondo stradale che presentava una buca definita nelle sue precise dimensioni e da un insufficiente ancoraggio antiribaltamento della cabina (insufficienza rimediata dalla CVS costruttrice con opportuna modifica dopo il verificarsi dell'infortunio e la verifica Ispesl). Diversamente da quanto affermato in ricorso la sentenza di appello ha specificamente valutato, confutandole in dettaglio, le indicazioni offerte dal CT di parte. La motivazione è coerente, non contraddittoria e aderente agli insegnamenti di questa corte (ampiamente citati dalla motivazione impugnata) nella parte in cui, evidenziate le obbligazioni di garanzia e specificamente la obbligazione di mantenere in efficienza il posto e l'ambiente di lavoro ha individuato la responsabilità del (Omissis) con riguardo alla normativa vigente all'epoca del fatto e alle successive norme incriminatici che si sono poste in continuità regolativa con quelle a suo tempo contestate.
è invece fondato il secondo motivo di censura proposto dal ricorrente (Omissis) posto che a fronte di specifiche censure e conclusioni di appello in ordine alla mancata applicazione di una sanzione pecuniaria in alternativa alla pena detentiva e di fronte alla richiesta di concessione della non menzione il giudice di appello ha omesso ogni motivazione circa le domande stesse.
La sentenza impugnata, ferma restando ogni statuizione in punto di accertata responsabilità penale e in punto di statuizioni conseguenti, deve essere annullata nei confronti di (Omissis) con riguardo alla pena irrogata in concreto e alla non menzione con rinvio del procedimento alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame limitato ai soli punti appena ora indicati. Il ricorso di (Omissis) deve essere rigettato nel resto.
Il ricorso di (Omissis) è, invece, totalmente infondato e deve essere rigettato nella sua interezza con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Il primo motivo di censura non ha alcuna incidenza sulla motivazione censurata che non solo ha considerato le colpe addebitabili al coimputato e alla stessa parte offesa ma ha individuato uno specifico profilo di colpa esclusivamente proprio del costruttore e venditore del semovente in ordine al quale nessuna censura è proposta. La colpa addebitata specificamente a (Omissis) e individuata come fattore produttivo di una concausa adeguata delle lesioni del lavoratore è rappresentata dalla insufficiente predisposizione di ancoraggi della cabina del mezzo per il caso - comunque prevedibile per un semovente che sposta containers - di ribaltamento del mezzo. Tanto vale a rigettare anche il secondo motivo di censura perchè nella motivazione impugnata la condotta di guida della parte offesa è ragionevolmente, logicamente e motivatamente ritenuta una sola delle concause dell'infortunio. La sentenza impugnata vede l'infortunio in esame come risultato di una serie causale della quale sono parte le omissioni del coimputato rispetto alla esistenza della buca, la guida irregolare della parte offesa, ma anche lo sganciamento della cabina del semovente dimostratamente non adeguata, nonostante le certificazioni, a non frammentare la macchina in caso di ribaltamento.
Il terzo motivo di censura è egualmente da rigettare perchè i fatti esaminati compiutamente dalla motivazione impugnata (che ha sottolineato la accertata inadeguatezza del blocco della cabina poi rimediata a seguito di verifica ISPESL), costituiscono motivazione adeguata a negare lo svolgimento di una perizia richiesta ad esplorandum sulla sola base di congetture contrastate dai fatti accertati e ben valutati in sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) limitatamente alla natura della pena e alla non menzione e rinvia sui punti indicati alla Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso del predetto (Omissis) e rigetta altresì il ricorso di (Omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali.