Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 settembre 2012, n. 16241 - Infortunio sul lavoro e credito dell'INAIL




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 4485/2009 proposto da:

(Omissis) (Omissis), (Omissis) & C. S.A.S. (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis),, elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), (Omissis);

- intimati -

nonchè da:

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) & C. S.A.S. (Omissis), (Omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 2727/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2008 R.G.N. 1831/1997;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2012 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto



Con sentenza del 15.10.2009, la Corte di Appello di Milano respingeva l'appello proposto da (Omissis) e dalla (Omissis) e C. s.a.s. avverso la pronunzia del Tribunale di Varese n. 625 del 17.9.1996 che - ritenuta la responsabilità civile dei predetti per l'infortunio sul lavoro subito da (Omissis), dipendente (Omissis) addetto alla Centrale di (Omissis), ove avevano operato quali subappaltatori dei lavori di costruzione dei parapetti di ballatoi di detta centrale, il cui distacco aveva causato il decesso del (Omissis) - aveva condannato gli stessi a pagare all'INAIL le somme erogate dall'istituto agli eredi. Il giudizio era stato dal (Omissis) e dalla società esteso nei confronti dei dipendenti dell'(Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), quali terzi chiamati in causa dai terzi responsabili convenuti con azione surrogatoria dall'INAIL sul presupposto della loro concorrente responsabilità nella causazione del sinistro. Rilevava la Corte del merito che le conclusioni dei periti avevano consentito di acclarare che la causa prima del distacco della balaustra era da individuare nella assoluta inefficienza delle saldature e che nessun fatto era stato specificamente accollato ai chiamati in causa nell'eziologia dell'evento lesivo, anche con riferimento alle circostanze tardivamente richiamate, relative alla asportazione di pezzi di parapetto per lavori di manutenzione delle pompe eseguiti dall'(Omissis) - ritenuta estranea al giudizio con sentenza passata in giudicato - nonchè in relazione alla mancanza di specifiche responsabilità addebitabili ai singoli lavoratori con riferimento al rispetto delle norme di tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Aggiungeva che la stessa c.t.u. non aveva consentito di individuare elementi di colpa riconducibili al ruolo dei tre lavoratori appellati e che i dati acquisiti dal giudice penale avevano condotto al proscioglimento dei predetti.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono il (Omissis) e la (Omissis), con unico articolato motivo, illustrato con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Resistono, con controricorso, (Omissis) e (Omissis), nonchè l'INAlL, che propone ricorso incidentale, pure illustrato in memoria. Il (Omissis) non si è costituito.

Diritto



Ai sensi del disposto dell'articolo 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.

Con l'unico motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunziano omessa, o quantomeno, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, richiamando le conclusioni dei convenuti in via istruttoria contenute nella sentenza di primo grado, da cui emergerebbe che con le stesse era richiesta la prova per testi sulle medesime circostanze riproposte in appello (fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che per lavori di riparazione della pompa era stata asportata la parte centrale della ringhiera del ballatoio, legata con una corda di canapa alla parte fissa della barriera, installazione della barriera in due tempi successivi e sottoposizione della stessa a tagli urti e pressioni che l'avevano resa pericolante, mancata considerazione, quali argomenti di prova, delle dichiarazioni recepite nei verbali di P.G.). Evidenziano che erroneamente le prove erano state ritenute non rilevanti ed esaustive ai fini della dimostrazione della responsabilità dei tre lavoratori dell'(Omissis), senza che venisse fornita motivazione alcuna al riguardo e che la sentenza del giudice del gravame non aveva dato atto della qualifica di capo della centrale del (Omissis), di quella di capo della manutenzione della stessa dello (Omissis) e di capo delle attività edili del (Omissis), omettendosi, altresì, ogni considerazione del fatto che la sentenza della Corte di appello penale aveva accertato la sussistenza di concause nella produzione dell'evento, da ciò dovendo evincersi l'insufficiente esame di punti decisivi della controversia e delle risultanze della C.T.U. che aveva individuato gravi elementi di responsabilità dei dipendenti (Omissis), pari ad 1/3 del danno globale.

Il ricorso principale risulta inammissibile per mancanza del quesito che deve essere formulato anche allorquando si denunzia un vizio di motivazione come nel caso in esame. Ed invero, la Corte ha più volte affermato che è inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura (cfr., per tale principio, da ultimo, ex plurimis; Cass. 19 novembre 2011 n. 24255, che evidenzia come la ratto della norma di rito va associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito). Nè, sotto altro versante, può sottacersi che i ricorrenti principali tendono sostanzialmente ad una rivisitazione del materiale probatorio ed ad una rivalutazione di dati fattuali non consentite in questa sede di legittimità.

Peraltro, non rileva la dedotta decisività del riscontro che i capitoli di prova erano stati già dedotti in primo grado, atteso che la motivazione della sentenza impugnata risulta fondata sulla mancanza di rilevanza e di esaustività della prova articolata, competendo il giudizio sulla individuazione delle fonti del proprio convincimento al giudice del merito. Come già detto, il motivo di ricorso per come formulato si basa su valutazioni personali dirette ad offrire una ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali diversa da quella adottata dalla Corte territoriale, laddove quest'ultima aveva mostrato di conoscere e considerare le qualifiche professionali dei tre dipendenti (Omissis), ritenendone l'irrilevanza nella fase del controllo dell'installazione delle ringhiere dei parapetti. Al riguardo deve osservarsi che vizi dell'iter logico non possono essere individuati nella mera difformità dell'apprezzamento dei fatti e prove dati del giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (cfr., tra le altre, Cass. 31.3.2000 n. 3928, Cass. 22.2.2006 n. 3881, Cass. 26.1.2007 n. 1754), non mancandosi rimarcare che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (cfr., tra le altre, Cass. 28.1.2004 n. 1554; Cass. 5.10.2006 n. 21412; Cass. 2.2.2007 n. 2272).

Con il ricorso incidentale, l'INAIL lamenta violazione dell'articolo 1916 c.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 116, violazione dell'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, rilevando che il credito vantato per il diritto di surroga è di valore e che, in quanto tale, il suo ammontare deve determinarsi con riferimento alla data della sua definitiva liquidazione, avendo esso istituto fornito prova dell'aggiornamento del credito rivalutato attraverso specifico attestato e non costituendo la relativa richiesta domanda nuova, ma mera precisazione del petitum.

Il ricorso deve essere accolto. Vale in proposito osservare che il credito dell'INAIL verso l'autore del danno per il rimborso delle prestazione eseguite a favore dell'infortunato costituisce credito di valore, come tale da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che se, per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l'ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall'INAIL in primo grado, la maggior somma risultante può essere domandata dall'istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte, costituendo tale richiesta semplice precisazione del "petitum" relativo alla domanda già posta (cfr. Cass. 21.3.2003 n. 4193). In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare de credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (Cass. 9.3.2012 n. 3704). Ugualmente è stato affermato che il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura, da ciò conseguendo che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturato tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (cfr. Cass. 20.1.2009 n. 1336).

Nella specie, avendo l'INAIL, nelle conclusioni rassegnate, come riportate anche nella sentenza d'appello - in cui chiedeva il rigetto del gravame - dichiarato che il suo credito si era incrementato in conseguenza delle variazioni quantitative della rendita, allegando alla comparsa conclusionale l'attestato di credito in data 13.3.2008 a firma del Direttore della Sede INAIL di (Omissis), da cui, a suo dire, emergeva che il valore della rendita calcolata alla data suddetta ammontava ad euro 554.469,10, la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto considerare tale maggiore quantificazione e rapportarla al momento della liquidazione definitiva, accedendo, in presenza dei presupposi di legge, alla richiesta di determinazione del credito azionato in via surrogatoria nei termini richiesti, costituenti, come detto, mera precisazione del "petitum" originario.

L'aver trascurato, pertanto, tale legittima precisazione della domanda costituisce omessa pronuncia e, come tale, incide manifestamente sulla sentenza, che deve essere cassata in relazione al motivo formulato con il ricorso incidentale, con rimessione della causa ad altro giudice pari ordinato, indicato in dispositivo, per l'esame degli aspetti relativi all'esame della richiesta di quantificazione del credito dell'INAIL e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. La sentenza va, in conclusione, cassata in relazione al motivo formulato con il ricorso incidentale e la causa va rinviata alla Corte di appello designata in dispositivo.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.