Tipologia: Accordo
Data firma: 24 settembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione Prov. Agricoltori, Federazione Prov. Ccdd, Confederazione Ital. Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Pistoia
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

1. [aumento]
2. Classificazione operai agricoli
4.
Dichiarazione a verbale
5. Modifica della Dichiarazione a verbale operai florovivaisti
6.
7
8. Modifiche all'articolato
• Art. 13 e 14
• Art. 15
9.
10. Produttività
11. Durata del CPL
12. Altre disposizioni

Verbale d’accordo

L'anno 2012, il giorno 24 settembre, in Pistoia presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, in via N. Copernico, 96/a - Sant'Agostino- Pistoia, tra le sottoscritte Organizzazioni si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 16 maggio 2008 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

4. L'articolo 8 del CPL è così sostituito: “L'orario ordinario di lavoro, stabilito nella misura di 39 ore settimanali viene di norma suddiviso in 4 giorni lavorativi di 8 ore giornaliere ed uno di 7 ore, col sabato di norma libero.
Resta comunque stabilito che gli operai, in caso di particolari esigenze aziendali, sono tenuti a prestare la loro opera anche nella giornata di sabato.
In tal caso le ore lavorate in eccedenza alle ore 39 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione della percentuale prevista per il lavoro straordinario.
Tenuto conto delle esigenze aziendali nelle diverse fasi produttive, in applicazione dell'art. 34 del CCNL, 2° comma (tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore) e 3° comma ( la variabilità dell'orario di ordinario settimanale di cui la precedente comma è consentita nel limite di 75 ore annue, con il massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale), l'impresa ha facoltà per comprovate esigenze aziendali e per un periodo massimo di 75 ore annue, di stabilire un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno. Pertanto l'orario ordinario di lavoro può essere elevato nei periodi da marzo a maggio e da settembre a novembre e comunque nei periodi delle semine, dei trapianti e delle raccolte - consegne- carico - scarico, con il massimo di 5 ore la settimana distribuite in 1 ora massimo al giorno dal lunedì al venerdì o 4 ore al sabato ed 1 negli altri giorni. I recuperi saranno effettuati nel periodo da giungo a settembre e da novembre a dicembre, tramite riduzione di orario dì lavoro giornaliero e, o recuperando l'intera giornata. Le ore di lavoro eccedenti all'orario flessibile (44 ore settimanali) saranno considerate straordinarie a tutti gli effetti e regolate nei limiti e negli altri emolumenti dall'art. n. 42 del CCNL e n. 9 del CPL.
La distribuzione delle ore lavorative nelle giornate sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto ed ore una nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti fra il datore di lavoro e la maggioranza dei lavoratori.
Ove l'orario ordinario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo delle ferie previsto dall'art. 33 del CCNL.
In base all'art. 18 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici non può superare le ore 7 giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Per gli operai addetti alle stalle ed agli agriturismi, tenuto conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative e fermo restando l'orario ordinario di 39 ore settimanali, la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai.
Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato al governo ed alla cura del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali. Agli operai predetti, dovrà comunque essere assicurato un riposo continuativo di almeno 8 ore in coincidenza con le ore notturne fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003.

Dichiarazione a verbale
[...]
Le parti si impegnano ad incontrarsi per rielaborare il periodo di utilizzo degli orari plurisettimanali (75 ore) sulla base di eventuali nuove esigenze determinate anche dal mercato.

6. L'art. 27 è così sostituito:
L'articolo 8 del CCNL del 25 maggio 2010 disciplina gli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali. Tenuto conto che in provincia di Pistoia non è mai stato costituito la Cassa Extra Legem e che il comparto produttivo principale è costituito dal florovivaismo, viene costituita una commissione composta da un rappresentate per ciascuna Organizzazione firmataria del presente contratto, che durante la vigenza contrattuale valuta le condizioni per la costituzione dell’Ente.
Avrà sede presso l'Unione Agricoltori di Pistoia in via N. Copernico, 96/a Sant'Agostino Pistoia. È regolata da un Presidente di espressione delle Organizzazioni datoriali ed un Vicepresidente dì espressione delle Organizzazioni rappresentati i lavoratori ed avrà anche il compito di analizzare le tematiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

7. In calce all'art. 25 viene aggiunto la seguente dichiarazione a verbale:
Le imprese vivaistiche che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali si affida l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione di appalto tra privati. I lavoratori dell'azienda hanno diritto di informazioni sulla denominazione dell'impresa appaltatrice.

9. Sostituire l'art. 31 con:
Le norme stabilite dal presente Contratto Provinciale sono operanti e disciplinano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti nella provincia di Pistoia.
Il presente contratto fa riferimento al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, per le norme non espressamente disciplinate dal CPL stesso.

12. Altre disposizioni:
Restano confermate tutte le altre norme del precedente contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaistici non modificate dal presente accordo, salvo gli adeguamenti a riferimenti normativi e del CCNL.
Le parti si impegnano a riunirsi entro la fine del mese di dicembre 2012 per la stesura aggiornata del nuovo contratto provinciale di lavoro.

Letto approvato e sottoscritto

Unione Prov. Agricoltori, Federazione Prov. Ccdd, Confederazione Ital. Agricoltori, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil