Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 settembre 2012, n. 16377 - Dipendente di uno zuccherificio e richiesta rivalutazione del periodo di accertata esposizione all'amianto


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 301/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/06/2007 r.g.n. 202/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



(Omissis) ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all'amianto quale dipendente dello Zuccherificio di (Omissis).

Il Tribunale di Modena ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna, che, all'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che il (Omissis) era stato esposto ad un elevato rischio di inalazione di fibre di amianto dal 1969 al 1999.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso il (Omissis).

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto


1.- Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso formulate dal resistente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 366 c.p.c., n. 4 e dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per non avere il ricorrente indicato i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata e i documenti in relazione ai quali si censura la sentenza per vizio di motivazione e per non essere stati depositati gli atti e i documenti (in particolare, le consulenze tecniche d'ufficio) sui quali il ricorso si fonda.

2.- Al riguardo, è sufficiente rilevare che i motivi di cassazione sono puntualmente indicati a pag. 4 del ricorso (il primo) e a pag. 9 dell'atto (il secondo), con adeguata formulazione del quesito di diritto. Inoltre, l'Inps ha provveduto, come imponeva il principio di autosufficienza, a trascrivere nel ricorso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sulle quali fonda le proprie censure (e sulla conformità di esse all'originale non vi è contestazione del resistente); e, del resto, è la sentenza stessa a riferirne esplicitamente il contenuto, rendendo, per ciò stesso, irrilevante la mancata produzione in questa sede delle consulenze tecniche d'ufficio disposte nei gradi di merito.

3.- Ma, anche in linea di principio, l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata produzione, unitamente all'atto, della consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi priva di fondamento alla luce dei principi affermati da questa Corte (cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 22726/2011, Cass. n. 4898/2010, Cass. n. 13174/2010) secondo cui in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e comma 3 nella formulazione di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l'onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d'ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso.

4.- Con il primo motivo l'Inps censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla durata dell'esposizione "qualificata" del lavoratore all'amianto. Contesta alla Corte di merito di aver affermato di pienamente condividere, sul punto, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, salvo poi, del tutto contraddittoriamente, confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto esistente il diritto al beneficio contributivo per un periodo di più lunga durata (e cioè fino al dicembre 1997).

5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 contestando la statuizione con la quale la Corte territoriale ha riconosciuto il beneficio della rivalutazione contributiva anche con riferimento a periodi nei quali, secondo l'accertamento del c.t.u., non vi era stato il superamento della soglia espositiva minima individuata dalla legge.

6.- Il ricorso è fondato in entrambi i motivi. Questa Corte ha già avuto modo di precisare in controversie analoghe (cfr. ex plurimis Cass. n. 18274/2010, Cass. n. 4363/2009) che il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di un'attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l'amianto, bensì con la esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa della inspirazione - per oltre un decennio - di fibre di amianto presenti il quel luogo in quantità superiore ai valori limite seganti dalla normativa prevenzionale del Decreto Legislativo n. 277 del 1991; ne consegue che l'accertamento giudiziale della semplice durata di quell'attività, senza determinazione del rischio effettivo e, quindi, senza l'apprezzamento di un'esposizione "qualificata", non costituisce, di per sè, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato.

7.- E' stato anche puntualizzato (cfr. ex plurimis Cass. n. 21089/2010, Cass. n. 17916/2010, Cass. n. 849/2009, Cass. n. 29660/2008, Cass. n. 18945/2007) che il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24, comma 3, (abrogato dal Decreto Legislativo n. 257 del 2006, articolo 5). Circa lo specifico punte dell'applicabilità del beneficio di legge ai soli periodi in cui vi è stato il superamento della soglia, questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'articolo 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per "intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail" deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi (cfr. ex multis Cass. n. 517/2007, Cass. n. 27111/2006).

8.- Per quanto riguarda, in particolare, il primo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata esibisce, all'evidenza, i denunciati vizi di motivazione, posto che il giudice d'appello dichiara di condividere e far proprio il giudizio del consulente tecnico d'ufficio - il quale, come riferisce la stessa sentenza a pag. 8, si era espresso nel senso che solo fino al 1992 l'esposizione all'amianto del (Omissis) aveva raggiunto o superato il limite di 0,1 fibre per centimetro cubo - salvo, poi, senza alcuna spiegazione e in contraddizione con tale premessa, rigettare l'appello dell'ente previdenziale e confermare, con ciò, il dispositivo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto del (Omissis) al beneficio in esame per il più ampio periodo dal 1969 al 1997.

9.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso che la domanda del lavoratore deve essere accolta limitatamente al periodo per cui è stato accertato il superamento della soglia in questione (ovvero fino al 31 dicembre 1992).

10.- In una valutazione globale dell'esito del giudizio, considerato che le decisioni di merito rimangono in gran parte confermate, si ritiene conforme a giustizia confermare le già intervenute statuizioni sulla regolazione delle spese del giudizio per i relativi gradi di giudizio e compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del (Omissis) alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto fino al 31.12.1992; conferma la statuizioni sulle spese dei precedenti gradi; compensa le spese del presente giudizio.