Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2012, n. 37025 - Irregolarità da parte di un coordinatore per la sicurezza e carenze nella sentenza di merito


 

 


Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza presso un cantiere edile per aver omesso di verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni impartite alle imprese esecutrici dei lavori e contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Condannato, ricorre in Cassazione - Fondato: la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.

"Dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato trarre elementi in base ai quali valutare quali fossero le irregolarità riscontrate dagli Ispettori del lavoro in sede di prima verifica. In questo senso la motivazione del Tribunale appare carente e tale omissione riverbera sicuramente sulle conclusioni finali adottate dal Tribunale, non evincendosi in alcun modo quali - delle varie irregolarità riscontrate - non erano state sanate. Nè da parte dei Tribunale è stata precisata l'entità delle inosservanze, solo genericamente indicate a fronte delle dichiarazioni, non adeguatamente valutate, rese dall'Ispettore del lavoro in ordine ai risultati degli accertamenti in sede di seconda e successiva verifica."


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 429/2009 TRIBUNALE di CHIETI, del 17/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per annullamento con rinvio.

Fatto



1.1 Con sentenza del 17 febbraio 2011 il Tribunale di Chieti dichiarava (Omissis), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera a), articolo 21, comma 1, lettera a) "perchè nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza presso il cantiere edile della ditta (Omissis), ometteva di verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni impartite alle imprese esecutrici dei lavori e contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro", colpevole del detto reato condannandolo alla pena di euro 1.800,00 di ammenda.

1.2 Rilevava il Tribunale che la prova della colpevolezza del (Omissis) si traeva agevolmente dalla comparazione tra i verbali con i quali erano state accertate da parte degli Ispettori del Lavoro - in data (Omissis) - alcune violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro (la cui osservanza era compito del (Omissis) quale responsabile del cantiere edile) e quelli - redatti due mesi dopo - con i quali gli ispettori avevano constatato la mancata ottemperanza ad alcune delle prescrizioni da essi imposte in occasione della prima visita. Il Tribunale, sulla base delle risultanze degli ultimi (in ordine di tempo) verbali di accertamento e delle dichiarazioni rese dall'Ispettore del lavoro, aveva concluso per la inosservanza - seppure parziale - delle prescrizioni imposte individuando nel (Omissis) l'unico responsabile dell'omissione.

1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato personalmente, deducendo, con unico ed articolato motivo, mancanza di motivazione, sua manifesta illogicità e contraddittorietà per avere il Tribunale omesso di indicare quali fossero - delle varie irregolarità segnalate in sede di prima verifica (peraltro neanche enunciate nei loro contenuti) - quelle per le quali da parte del (Omissis) non era stata prestata osservanza alle prescrizioni imposte dagli Ispettori all'atto del primo sopralluogo. Il ricorrente censura anche la parte della sentenza nella quale si perviene alla affermazione della responsabilità in netto contrasto con le prove acquisite e soprattutto con le dichiarazioni rese dal teste (Omissis) affatto dirimenti per la individuazione delle responsabilità.

Diritto



1. Il ricorso è fondato: si osserva, anzitutto, che dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato trarre elementi in base ai quali valutare quali fossero le irregolarità riscontrate dagli Ispettori del lavoro in sede di prima verifica. In questo senso la motivazione del Tribunale appare carente e tale omissione riverbera sicuramente sulle conclusioni finali adottate dal Tribunale, non evincendosi in alcun modo quali - delle varie irregolarità riscontrate - non erano state sanate. Nè da parte dei Tribunale è stata precisata l'entità delle inosservanze, solo genericamente indicate a fronte delle dichiarazioni, non adeguatamente valutate, rese dall'Ispettore del lavoro in ordine ai risultati degli accertamenti in sede di seconda e successiva verifica.

2. Da qui il consequenziale annullamento con rinvio della sentenza per una nuova valutazione delle emergenze probatorie da parte del Tribunale che dovrà colmare le lacune motivazionali segnalate da questa Corte.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.