Cassazione Penale, 10 ottobre 2012, n. 40070 - Art. 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e sanzione pecuniaria massima di 250 quote
Fatto
La I. S.c.a.r.l. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante T.O.F. proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo in data 13.04.2011, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, che aveva applicato alla società istante, per il reato ascrittole (art. 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n.123, in relazione al reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, c.p.), la sanzione pecuniaria di euro 25.800,00, in relazione al procedimento penale "sottostante" per il reato "presupposto".
A T.O.F., infatti, era stato contestato nel procedimento n. 8/2010 R.g.n.r. il reato di lesioni personali colpose gravi aggravate - art. 590, commi 2 e 3 c.p.-, perché, nella qualità di datore di lavoro, quale presidente del consiglio di amministrazione della I. Soc.coop., per colpa generica, segnatamente negligenza, e colpa specifica, segnatamente per violazione del combinato disposto degli articoli 70, 71 e 87 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provocava, per inadeguatezza della macchina utensile, un incidente sul lavoro a seguito del quale la lavoratrice F.K. riportava la amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra.
La società ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.).
Diritto
Il proposto ricorso deve essere accolto.
L'art. 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di cui al capo di imputazione, prevede che "in relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote". Pertanto, poiché nella fattispecie che ci occupa, nel procedimento penale "sottostante", si procedeva proprio in relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma c.p., non poteva applicarsi come pena base per il calcolo della pena finale, la sanzione pecuniaria in misura di 300 quote, poiché la pena edittale massima prevista per questi casi non può essere superiore a 250 quote.
La pena concordata pertanto non è legale e quindi deve essere pronunziato annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria che viene determinata in euro 21.500,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria; sanzione che determina in euro 21.500,00.