Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3928/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Tota Grazia; per il resp. Civ. l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).
Fatto
1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza dell'11/3/2010, condannò D. B.E., amministratore unico della società EMP di Del Bono Egidio & C, D.B.M., preposto di fatto quale direttore tecnico e capo cantiere in relazione ai lavori di costruzione di una palazzina da edificarsi in (OMISSIS) per la committente COSIND 2000 s.r.l., e B.M., responsabile dei lavori di cui detto, nonchè coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il cantiere edile in parola, in relazione alla morte dell'operaio Be.Ge., dipendente della s.r.l. unipersonale DELTA, per shock traumatico causato dalla caduta di un carico sospeso, alle pene reputate di giustizia.
1.1. La Corte d'appello di Milano, giudicando sulle impugnazioni proposte dagli imputati, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto confermava, concedeva a tutti i predetti il beneficio della non menzione.
1.2. Per un'adeguata intelligenza della vicenda, in relazione alle doglianze avanzate in questa sede, di cui appresso si dirà, appare opportuno riprendere le circostanze salienti del fatto.
La vittima, incaricata di riversare all'interno di una benna sospesa, manovrata da una gru, malta cementizia sversata da due silos contigui, veniva investita dalla caduta del carico, impigliatosi in uno dei due silos.
A D.B.E. la Corte territoriale, condividendo in pieno le argomentazioni del primo giudice, rimprovera di essersi avvalso di società subappaltatrice (la DELTA) tecnicamente inidonea, la quale si avvaleva, a sua volta, di personale non informato e formato; di non aver cooperato con gli altri datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'opera, al fine di predisporre le misure di sicurezza del caso, in special modo dirette ad impedire interferenze tra lavoratori dipendenti da ditte diverse e, in particolare, a riguardo dell'utilizzo della gru da parte del personale della ditta DELTA; di non aver assicurato che le operazioni di sollevamento carichi fossero condotte in sicurezza: nella specie, l'operatore alla movimentazione della gru, comandata attraverso una tastiera a filo, non era in grado di avere una visione dei luoghi a causa della limitata lunghezza del filo ed inoltre il luogo di carico, collocato in uno spazio angusto tra i due silos e non protetto da un solido impalcato, costituiva fonte di elevato pericolo infortunistico.
Soggiunto, per completezza, che la responsabilità di D.B. M., tenuto conto della sua funzione, viene individuata nell'aver permesso lo svolgimento delle operazioni di carico con le modalità sopra descritte, per quel che qui rileva, a B.M. la Corte territoriale rimprovera, in relazione al ruolo di responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione degli stessi, di: a) aver previsto sollevamento di carichi (o, comunque, non averli impediti) con le modalità prima descritte; b) aver omesso di verificare l'Idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, con specifico riguardo all'operatività della gru; c) aver omesso di vigilare sul rispetto del P.S.C., (piano di sicurezza e coordinamento), con specifico riguardo all'adozione delle adeguate misure di sicurezza da parte delle società EMP di Del Bono Egidio & C. e DELTA s.r.l., comprendenti la formazione dei lavoratori, la protezione dalla caduta dei carichi sospesi e le modalità di esecuzione delle manovre di sollevamento mediante la gru.
2. B.M. proponeva ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia illogicità e carenza di motivazione in ordine alla assunta sussistenza del nesso di causalità, sotto più profili: a) poichè non era rimasto provato che la benna fosse precipitata al suolo per essersi la fune che la sorreggeva impigliata nell'anello di uno dei silos, non avrebbe potuto, in ogni caso, attribuirsi l'evento alla violazione della norma cautelare che impone che le operazioni di sollevamento si svolgano in condizioni da scongiurare un tale rischio; b) pur ove fosse stato predisposto impalcato protettivo in legno lo stesso, il quale, comunque, avrebbe potuto interessare solo la zona di caricamento, tenuto conto della misura del carico (otto quintali), non sarebbe stato in grado di assicurare protezione di sorta all'operatore; c) era rimasto provato che il P.O.S. non prevedeva che per la posa in opera delle soglie in marmo delle finestre fosse necessario adoperare la gru, stante l'esiguità della malta occorrente per l'operazione e, di conseguenza, l'imputato si era legittimamente affidato all'ordinaria diligenza degli interessati ai lavori, come operatori o preposti.
2.2. Con il secondo motivo il B. deduce erronea applicazione della legge penale per avere il giudice di merito ammesso la costituzione di parte civile dell'INAIL. Pur vero che con la L. 3 agosto 2007, n. 123, era stata attribuita all'ente di cui detto la facoltà di esercitare l'azione di regresso nel processo penale, tuttavia, una tale disposizione andava coordinata con il comb. disp. degli artt. 75 e 92 cod. proc. pen. e art. 212 disp. att. c.p.p., che subordina la costituzione al rispetto dell'art. 91 cod. proc. pen.; pertanto, non rinvenendosi deroga nell'art. 92 cod. proc. pen., sarebbe occorso acquisire il previo consenso degli eredi del lavoratore deceduto.
2.3. Con il terzo motivo l'atto impugnatorio si duole dell'omessa od insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione del danno liquidato in favore dell'INAIL in Euro 400.335,54.
Pur vero che l'attestazione del computo proveniente dall'ente pubblico poteva reputarsi assistito da presunzione di legittimità, tuttavia la stessa veniva meno in presenza di precipua contestazione.
In particolare, senza che fossero stati esplicati in alcun modo i criteri di calcolo (sottratti al contraddittorio), i quali dovevano tener conto dell'età della vittima e di quella dei parenti beneficiari, nonchè della relazione parentale di costoro, l'ente aveva esposto un ammontare praticamente doppio rispetto a quello liquidato nel separato processo, conclusosi all'udienza preliminare, nei confronti del coimputato B.; senza contare che così si era dato vita ad una duplicazione di ristoro del tutto svincolata dai criteri di calcolo del risarcimento del danno adottati in sede civilistica.
3. L'INAIL depositava memoria scritta con la quale chiedeva rigettarsi il ricorso e confermarsi le statuizioni civili.
Diritto
4. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
4.1. Non è dubbio che il grave incidente si verificò a causa dell'inidoneità del luogo predisposto per il sollevamento dei carichi sospesi, il quale, per un verso costringeva il manovratore della gru a destreggiare il carico in presenza di rilevanti ostacoli, fonte di ben probabile intralcio (i due silos posti a distanza ravvicinata); per altro verso imponeva all'operario (la vittima) addetta al carico di operare in spazi angusti che gli rendevano la via di fuga difficoltosa e, soprattutto, gli imponevano la pericolosa presenza in corrispondenza dei carico; peraltro verso ancora impediva al manovratore del mezzo meccanico di seguire compiutamente tutte le manovre e i movimenti del carico sospeso; infine implicava l'assenza di qualsivoglia struttura protettiva a tetto (l'impalcato).
Proprio a cagione del concorso delle indicate circostanze, ognuna delle quali, peraltro, idonea a procurare l'evento, l'operaio addetto al carico perdette la vita.
Il giudizio di controfattualità consente agevolmente di affermare che se il manovratore della gru avesse avuto piena visione del campo d'azione, se le operazioni si fossero svolte in luogo libero da ingombri e a cura d'imprese la cui idoneità tecnico-professionale fosse stata previamente verificata, se il sollevamento fosse stato effettuato a distanza di sicurezza dal caricamento e se, infine fosse stato predisposto adeguato (tenuto conto del peso dei carichi) impalcato, se, in definitiva fosse stata esercitata attenta vigilanza sul rispetto del P.S.C., l'evento non si sarebbe verificato o, in ogni caso, non avrebbe avuto le tragiche conseguenze registrate.
Di conseguenza sostenere, con il ricorrente, che non si è raggiunta la prova che la benna precipitò al suolo perchè rimasta impigliata in un anello di uno dei silos (come pure appare assai probabile) non assume rilievo di sorta. Quel che rileva è che il carico, a causa delle evidenziate circostanze, non venne governato adeguatamente, in dispregio delle norme antinfortunistiche contestate.
Nè l'asserto, secondo il quale l'esiguità della malta occorrente per le opere alle quali in quel frangente sarebbero stati addetti gli operai non avrebbe giustificato l'uso della gru, appare idoneo ad esonerare il ricorrente dalla responsabilità penale.
Anche a volere reputare acclarato, per comodità espositiva, il dato fattuale introdotto dal B. la critica non coglie nel segno.
L'incidente, infatti, non fu causato dalla condotta bizzarra ed imprevedibile di uno o più operai, sulla cui diligenza l'imputato aveva fatto legittimo affidamento, bensì dall'avere il medesimo predisposto o, comunque, tollerato modalità di sollevamento carichi altamente pericolosi.
4.2. Infondati appaiono anche gli altri due motivi.
Nonostante qualche iniziale tentennamento, nel rispetto della "ratio legis" volta a rinforzare la tutela antinfortunistica, devesi affermare che con la riforma operata con la L. n. 123 del 2007, il cui art. 2 impone al P.M. di comunicare all'INAIL, proprio al fine di stimolarne la costituzione di parte civile, onde consentire immediato svolgimento dell'azione di regresso (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11), "l'esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale", si è dato vita alla piena ed autonoma legittimazione alla costituzione di parte civile del predetto ente, senza che occorra il consenso di cui all'art. 92 cod. proc. pen. (in esatti termini, Sez. 4, 9/10/2008, n. 47374).
Quanto alla liquidazione della somma assegnata in regresso all'INAIL devesi rilevare che, non contestata la particolare affidabilità della fonte (il computo, come si è visto proviene da ente pubblico, il quale al fine si avvale di criteri legali prestabiliti), il ricorrente, limitandosi a contestarne l'ammontare, omettendo di analiticamente individuare eventuali errori di computo, non consente a questa Corte di svolgere verifica di sorta.
Non ha fondamento, poi, la critica secondo la quale la liquidazione in discorso non ha tenuto conto dei criteri di stima del danno in sede civile; qui, infatti, non si tratta di risarcire il danno, previa sua quantificazione, bensì di reintegrare l'ente previdenziale di quanto obbligato a versare per legge in relazione all'infortunio sul lavoro verificatosi.
Infine, esclusa ogni duplicazione (è ovvio che potendo l'INAIL agire nei confronti di più soggetti responsabili e rivestendo costoro il ruolo di coobbligati in solido, pienamente legittima risulta azionare il titolo nella sua integrità nei confronti di ciascuno dei debitori, fermo restando che ipotesi di duplicazione ingiusta potrà aversi nel solo caso in cui, concretamente, il creditore incassi più del dovuto), la differenza d'ammontare rispetto a quanto liquidato a carico del coimputato B. si spiega con la circostanza che quel computo si fermava al 26/4/2006, mentre la quantificazione operata per il B., la quale tiene ovviamente conto del cumularsi delle erogazioni mensili nei confronti dei beneficiari, risulta essere stata aggiornata al dicembre 2009.
5. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e il rimborso di quelle legali in favore della parte civile, che, vista la notula, si liquidano nella misura giudicata di giustizia, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.