Tipologia: CCNL
Data firma: 1° agosto 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Ance-Cgii e Aide, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Sfi-Cgil
Settori: Edili, Edili ed affini, Impiegati
Sommario:
Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Documenti. Art. 3. - Visita medica. Art. 4. - Categorie e qualifiche. Art. 5. - Trattamento laureati e diplomati. Art. 6. - Periodo di prova. Art. 7. - Contratto a termine. Art. 8. - Orario di lavoro. Art. 9. - Stipendio minimo mensile. Art. 10. - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario. Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 12. - Mense aziendali. Art. 13. - Elementi del trattamento economico globale. Art. 14. - Indennità di cassa e di maneggio di denaro. Art. 15. - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato. Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 17. - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria. Art. 18. - Indennità di zona malarica. Art. 19. - Lavori fuori zona. Art. 20. - Trasferta. Art. 21. - Trasferimento. Art. 22. - Alloggio. Art. 23. - Mutamento di mansioni. Art. 24. - Passaggio da operaio ad impiegato. Art. 25. - Pagamento della retribuzione. Art. 26. - Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 27. - Ferie. Art. 28. - Tredicesima mensilità. Art. 29. - Premio di fedeltà. Art. 30. - Trattamento in caso di malattia. Art. 31. - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale. |
Art. 32. - Previdenze sociali. Art. 33. - Fondo previdenza impiegati. Art. 34. - Servizio militare. Art. 35. - Congedo matrimoniale. Art. 36. - Tutela della maternità. Art. 37. - Assenze e permessi. Art. 38. - Aspettativa. Art. 39. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale. Art. 40. - Provvedimenti disciplinari. Art. 41. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 43. - Indennità di anzianità in raso di dimissioni. Art. 44. - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente. Art. 45. - Certificato di lavoro. Art. 46. - Controversie. Art. 47. - Collegi tecnici. Art. 48. - Commissioni interne. Art. 49. - Cessione o trasformazione dell’azienda. Art. 50. - Cessazione dell'attività aziendale. Art. 51. - Normalizzazione dei rapporti sindacali. Art. 52. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 53. Sostituzione degli usi - Condizioni di miglior favore. Art. 54. - Disposizioni generali. Art. 55. - Decorrenza e durata. Tabella impiegati - Stipendio minimo mentile Allegati Allegato n. 1 Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti all’industria edilizia ed affini, 31 gennaio 1952 Allegato n. 2 Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti l’industria edile, 14 novembre 1947 |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini, 1° agosto 1959
Tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance [...] e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana - Cgii [...] e, in ordine alfabetico, la Associazione Impiegati dell'Edilizia - Aide [...], la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - Feneal [...], con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro - Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca [...], con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini - Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil [...], il Sindacato Ferrovieri Italiani - Sfi [...], con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale; per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature; e gli Impiegati da esse dipendenti.
Art. 3. - Visita medica.
L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'impresa, qualora questa lo ritenga necessario.
Art. 7. - Contratto a termine.
Nell’assunzione fatta con prefissione di termine, quest’ultimo può essere riferito o ad un determinato periodo di tempo o alla durata di un determinato lavoro; tuttavia, quando l’apposizione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato.
[...]
L'assunzione fatta con prefissione di termine deve risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative al preavviso ed all’indennità di anzianità.
[...]
Art. 8. - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Art. 10. - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo
- escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’Impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (articolo 3, n. 2, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una Indennità speciale nella misura del venti per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
È in facoltà dell’impresa di dedurre l’importo dell’indennità suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.
Art. 12. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali e per la indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ogni singola provincia.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge.
Nessun Impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzavo preventivamente per iscritto, salvo casi di urgenza, nel quali si deve provvedere appena possibile.
[...]
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Art. 17. - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
а) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui al nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 13;
b) per lavori in galleria: una indennità di L. 5.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, In percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui al nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 13.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengano assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto.
L’Indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
Art. 23. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]
Art. 26. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
Art. 27. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale di:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio tino a due anni;
20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre due anni fino a otto anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre otto anni fino a 14 anni;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre quattordici anni.
[...]
Dato lo scopo igienico sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere , all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 2°). [...]
Art. 31. - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa dì postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]
Art. 36. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 39. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dal collaboratori di questo dal quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti al sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]
Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato possono essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio di fatto;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera e), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata soluzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità può essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il provvedimento di licenziamento è indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
[...]
Art. 46. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli industriali e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell’impresa e la Commissione interna.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 48. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.
Art. 54. - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi.
Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall’impresa, sempre che queste non modifichino e non siano In contrasto con quelle del presente contratto.