Cassazione Penale, Sez. 4, 09 ottobre 2012, n. 39896 - Carico anomalo ed imprudente e caduta di tre blocchi di pietra: infortunio mortale


 


Responsabilità del titolare (socio amministratore) e legale rappresentante di una s.n.c. e del socio contitolare della stessa per infortunio mortale di un dipendente: quest'ultimo in qualità di autista/autotrasportatore aveva il compito di trasportare dei cordoli in pietra che erano però stati caricati in modo anomalo ed imprudente. Conseguentemente, al momento dell'arrivo, egli subiva il ribaltamento e la caduta di 3 blocchi di pietra da 200 kg. ciascuno e decedeva.

Condannati, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

Con adeguata motivazione è stato escluso che la condotta della vittima, alla quale i giudici di merito hanno comunque riconosciuto un concorso colposo, possa valere ad elidere in toto il nesso causale con l'evento letale che ne seguì: forse la vittima avrebbe fatto bene, essendosi reso conto dell'anomalo ed imprudente confezionamento del carico, a non stipare quei bancali ma, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, ciò non implicava il riconoscimento al medesimo dell'obbligo di opporre un rifiuto al carico e al trasporto riconducendo alla sua sola accondiscendenza l'interruzione del nesso causale.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, come più volte questa Corte di legittimità ha ribadito, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.
Nel caso in esame, la condotta tenuta dalla vittima non può essere considerata abnorme, poichè l'infortunio si è verificato a causa del processo lavorativo.

Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 14824/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 24/11/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;

Udito il difensore avv. (Omissis) del Foro di (Omissis) il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con sentenza in data 17.9.2007 il Tribunale di Torino condannava (Omissis) e (Omissis), con circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno con i benefici di legge, avendoli riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'articolo 113, articolo 589 c.p., comma 1 e 2, perchè, secondo l'imputazione, in cooperazione tra loro, nelle loro rispettive qualità di datore di lavoro:

- in quanto titolare (socio amministratore) e legale rappresentante della (Omissis) s.n.c. di (Omissis), con sede in (Omissis) (il (Omissis));

- in quanto socio contitolare della (Omissis) s.n.c., con sede in (Omissis) (il (Omissis));

lavorando (Omissis) alle dipendente della predetta (Omissis) s.n.c. con mansioni di autista/autotrasportatore ed, in particolare, essendo lo stesso stato comandato -nella data dell'infortunio: (Omissis) - al trasporto di cordoli di pietra da consegnare presso la Ditta (Omissis) di (Omissis), cordoli in parte caricati il giorno precedente presso la (Omissis), per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro come sotto meglio specificate, e precisamente: a) in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 169 omettendo, nelle loro rispettive qualità sopra indicate, di adottare le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni ed al tipo di percorso, e segnatamente:

- omettendo il (Omissis), che nella giornata del (Omissis) aveva caricato il semirimorchio AA 14315 di proprietà della (Omissis) presso la ditta (Omissis) con 8 bancali contenenti ciascuno 9 blocchi di pietra di (Omissis) di dimensione di 115/120 x 30 x 25 cm. (del peso di circa 200 kg. ciascuno), di adottare le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione alle caratteristiche degli stessi e del percorso;

- omettendo il (Omissis), presso la cui ditta (Omissis) era stato trasportato, il (Omissis), il semirimorchio caricato con le modalità di cui sopra e sul quale erano stati colà caricati altri 2 bancali di pietre di (Omissis) nello spazio posteriore, e presso la cui ditta il citato semirimorchio veniva agganciato - in data (Omissis) - al trattore stradale tg. (Omissis) ed affidato all'autista (Omissis) per il trasporto presso la Ditta (Omissis) di (Omissis), di adottare le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione alle caratteristiche degli stessi e del percorso; consentendo -per effetto delle violazioni sopra descritte - che (Omissis), dopo essersi avveduto -durante il viaggio (da (Omissis)) ovvero alla fine dello stesso - che alcuni blocchi di pietra dei bancali anteriori, essendosi lacerate le esigue reggette in materiale plastico, si erano ribaltati fino ad appoggiarsi alle sponde anteriori laterale sinistra e destra, ed aver pertanto avvolto una cinghia di tessuto sintetico attorno alla sezione anteriore del semirimorchio e proceduto alla messa in tiro di tale cinghia, una volta giunto a destinazione in (Omissis), procedesse all'apertura delle sponde iniziando da quella posteriore sinistra fino ad arrivare a quella anteriore sinistra e procedesse altresì a sganciare la piastra dal meccanismo dell'arpionismo della leva di tiro della cinghia, cosicchè si determinava l'apertura della sponda con conseguente ribaltamento e caduta di 3 blocchi di pietra da 200 kg. ciascuno al di fuori del piano di carico, blocchi che travolgevano nella caduta, l'autista menzionato, cagionando la morte del citato (Omissis) che, a cause delle gravissime lesioni riportate nell'infortunio, decedeva presso l'Ospedale C.T.O. di (Omissis) il (Omissis). Con l'aggravante dell'essere il fatto commesso con violazione delle norme per fatto del prevenzione degli infortuni sul lavoro (fatto del (Omissis)).

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 24.11.2011, in parziale riforma di quella predetta, riduceva la pena inflitta a (Omissis) a mesi sei e giorni venti di reclusione e rideterminava la pena inflitta a (Omissis), con l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, riducendola a mesi quattro di reclusione.

Avverso tale sentenza della Corte torinese, ricorrono per cassazione, con distinti atti, i rispettivi difensori di fiducia di (Omissis) e di (Omissis). Il primo deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:

1. la violazione di una norma di diritto sostanziale con riferimento all'articolo 589 c.p., assumendo che la Corte territoriale non aveva tenuto nella dovuta considerazione il comportamento del tutto anomalo dell'(Omissis) che aveva interrotto il nesso causate tra le condotte degli imputati e l'evento morte;

2. la violazione della legge processuale non essendo stata dichiarata la contumacia del (Omissis), indicato dapprima come libero assente e successivamente come presente nel dibattimento: nè era stato chiesto e celebrato il rito abbreviato, benchè la Corte avesse concesso la riduzione di pena ex articolo 442 c.p.p.;

3. il vizio motivazionale nonchè il travisamento del fatto in punto di mancato accoglimento della rinnovazione istruttoria e mancata assunzione di una prova decisiva ex articolo 606, comma 1, lettera d), lamentando l'incompletezza della ricostruzione della dinamica dell'evento nella parte finale al punto che la Corte territoriale aveva sottolineato che tale ricostruzione era avvenuta sulla base di deduzioni logiche.

La Corte, però, aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il riascolto del Perito e del CT di parte, assumendo apoditticamente la completezza dell'istruttoria dibattimentale.

Nell'interesse del (Omissis), si deduce la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale avendo la sentenza concentrato l'attenzione sulla sola fase di confezionamento degli otto bancali, escludendo rilevanza causale alla condotta della vittima nella fase di carico e scarico.

Si assume, sulla scorta della deposizione del teste (Omissis), autista e collega dell'(Omissis), che non era corretto affermare che la vittima non avrebbe potuto rifiutarsi di prendere in consegna il carico, qualora avesse riscontrato la presenza di anomalie tali da comprometterne la sicurezza, come confermato dall'articolo 34 del CCNL Trasporto Merci.

Si evidenzia, inoltre, che era stata l'erroneità della manovra eseguita dall'(Omissis) in fase di scarico a determinare la caduta dei blocchi di pietra, sicchè anche i giudici di secondo grado avevano riconosciuto che la condotta della vittima era stata pacificamente imprudente; si sostiene, quindi, che detta condotta dell'(Omissis) che, addirittura consapevole del rischio, aveva agito in modo inspiegabile e determinato la caduta delle pietre, aveva assunto da sola una efficacia decisiva nella produzione dell'evento.

 

Diritto



A parte l'erronea applicazione della riduzione della pena inflitta ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., laddove non risulta che il giudizio di primo grado sia stato celebrato con rito abbreviato, errore (in favor rei) non emendabile in assenza di impugnazione della Parte pubblica ed improponibile dall'imputato (Omissis) per palese carenza d'interesse, i ricorsi sono infondati e vanno respinti.

Le censure mosse sono sostanzialmente aspecifiche avendo riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Invero, corretta nonchè ampia e minuziosamente dettagliata è la motivazione addotta dalla Corte territoriale che ha esaminato ogni elemento istruttorio con la dovuta attenzione giungendo ad una ricostruzione della vicenda che, com'è noto, è sottratta al sindacato di questa Corte in quanto le censure concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l'apprezzamento del materiale probatorio, involgono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Del resto, il giudice a quo ha aderito alla ricostruzione del sinistro svolta dal primo Giudice apprezzandola come "logica, scientificamente sorretta da precise leggi ed aderente alla realtà dei fatti": e la logica non è certo secondaria rispetto ad una ricostruzione peritale attesa la sovraordinazione dell'intervento del giudice rispetto all'operato del consulente tecnico che rimane pur sempre assoggettato a vaglio critico del primo.

Consegue l'ineccepibilità delle argomentazioni a sostegno del rigetto del diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ritenuta completa. Invero, a norma dell'articolo 603 c.p.p., comma 2, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. Ed il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando, infine, la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr. Cass. pen. Sez. 6, 27.5.1999 n. 11082, Rv. 214334, e Sez. 3, 22.1.2008, n. 8382, Rv 229341).

Con adeguata motivazione è stato escluso che la condotta della vittima, alla quale i giudici di merito hanno comunque riconosciuto un concorso colposo, possa valere ad elidere in toto il nesso causale con l'evento letale che ne seguì: forse l'(Omissis) avrebbe fatto bene, essendosi reso conto dell'anomalo ed imprudente confezionamento del carico presso la (Omissis), a non stipare quei bancali ma, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, ciò non implicava il riconoscimento al medesimo dell'obbligo di opporre un rifiuto al carico e al trasporto riconducendo alla sua sola accondiscendenza l'interruzione del nesso causale.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, come più volte questa Corte di legittimità ha ribadito, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (cfr. ex multisi Sez. 4, 23.5.2007, n. 25532, Rv. 236991, e ciò ancora con la n. 15009 del 17.2.2009, Rv. 243208; n. 727 del 10.11.2009, Rv. 246695).

In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis: Cass. pen. Sez. 4, n. 952 del 27.11.1996, Rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli -e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro- o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizza bili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). E, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla vittima non può essere considerata abnorme, poichè l'infortunio si è versificato a causa del processo lavorativo e durante esso; inoltre il (Omissis) ebbe modo personalmente di vedere (allorchè completò il carico del semirimorchio con l'inserimento di due bancali di pietra di (Omissis) nella parte posteriore dello stesso) che su tale semirimorchio vi erano otto bancali di pietra confezionati in modo anomalo sicchè avrebbe dovuto subito intervenire rimediando alle manifeste irregolarità del carico (pag. 9 sent); analogamente il (Omissis), che partecipò al confezionamento dei "pallets" e caricò i blocchi di pietra sul mezzo condotto dall'(Omissis), avrebbe dovuto rendersi conto della pericolosità intrinseca dei carico della merce così effettuato (in pile parallele).

Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. Sez. 3, 20.10.1982, n. 627, Rv. 158239; Sez. 4, 3.10.1990, n. 16380, Rv. 185986 secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso).

Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento dette spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.