Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 58-4261

Istituzione elenco regionale soggetti abilitati, pubblici o privati, per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del DM 11.04.2011 e istruzioni al soggetto titolare dell’attività.
B.U.R. 6 settembre 2012, n. 36

A relazione dell'Assessore Monferino:
Premesso che:
il DLgs 81 del 9 aprile 2008
all’art. 71, comma 11, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008, individuando nell’ ISPESL (ora INAIL) e nell’ ASL i titolari della funzione rispettivamente di prima verifica e delle successive;
all'art. 71, comma 12, prevede, per i titolari della funzione, la possibilità di avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, che, in quanto incaricati di pubblico servizio, rispondono direttamente ad essi;
all’art. 71, comma 13, rimanda la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche in sostituzione di INAIL (qualora l’INAIL non effettui la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta) e delle ASL (qualora l’ASL non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro) ad un apposito decreto ministeriale;
in G.U. del 29 aprile 2011, n. 98, Supplemento Ordinario n. 111 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011, decreto il quale
chiarisce, all’art. 2, comma 3, la possibilità di poter attribuire la titolarità della funzione per le verifiche periodiche successive alla prima, in luogo delle ASL, alle Agenzie Regionali Protezione Ambientale, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali;
dispone, all'art. 2, comma 4, l’istituzione di un elenco, presso l'INAIL e presso le singole ASL, di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere, stabilendo che tale elenco può essere istituito su base regionale anziché presso le singole ASL, ove previsto da apposito provvedimento regionale;
prevede, all’art. 2, comma 6, che l'elenco di cui sopra è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi;
definisce, all’art. 2, comma 2, l’obbligo da parte del datore di lavoro, all’atto della richiesta di verifica, di indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale il titolare della funzione si avvale nel caso in cui non sia in grado di provvedere con la propria struttura nei termini temporali previsti.

Considerato che
sulla base delle competenze ad essa attribuite con LR 60 del 13 aprile 1995, le attività tecniche connesse alle verifiche impiantistiche negli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente nella Regione Piemonte sono state svolte a partire dal 1997 in maniera continuativa da ARPA Piemonte;
con DGR n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009 in particolare con la scheda n. 8 “Impiantistica” ARPA Piemonte è stata confermata titolare del procedimento nel caso di:
- omologazione di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
- controlli su impianti elettrici
- verifica periodica di attrezzature ed insiemi a pressione
- riqualificazione periodica di attrezzature ed insiemi a pressione
- controlli su attrezzature ed insiemi a pressione
- verifica periodica di sollevamento
- controlli su ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento.
presso l’ARPA è operativa la struttura tecnica competente in materia di verifiche impiantistiche;
alla luce delle novità introdotte del DM 11 aprile 2011 si rende necessario garantire l’omogeneo svolgimento sul territorio regionale delle attività di verifica, conservando gli attuali livelli di professionalità e capacità tecnica degli addetti del settore nonché la chiarezza dei ruoli e delle competenze;
rilevato inoltre che per garantire il massimo di efficacia e trasparenza è consigliabile istituire un unico elenco su base regionale dei soggetti abilitati, pubblici o privati, ai quali i titolari della funzione faranno riferimento ai sensi dell'articolo 1 del DM 11 aprile 2011 e rendere tale elenco agevolmente consultabile tramite pubblicazione sul sito di ARPA Piemonte;
informata la Commissione consiliare competente, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della L.R. 60/95,
con nota n. 1965/SNA del 25/7/2012;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale unanime;

visti

il DLgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
il DM 11 aprile 2011;
la LR 60 del 13 aprile 1995;
la DGR n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009;

delibera

- di stabilire che l’attività in tema di verifiche periodiche di cui al D.M. 11/4/2011 viene svolta da ARPA Piemonte, nell’ambito del procedimento già previsto dalla DGR n. 17-11422 del 18 maggio 2009;
- di stabilire che, in conformità a quanto richiesto dal DM 11 aprile 2011, vengono attribuite ad ARPA anche le attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, nonché quelle di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata;
- di istituire su base regionale l'elenco, di cui all'art. 2, comma 4, del DM 11 aprile 2011, nel quale devono essere iscritti i soggetti abilitati pubblici o privati, ai quali ARPA Piemonte farà riferimento per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 1 del DM 11.04.2011;
-di dare mandato ad ARPA Piemonte di gestire l’elenco regionale di cui sopra e tutti i procedimenti amministrativi, giuridici ed economico-finanziari conseguenti alle prestazioni effettuate. A tal fine ARPA Piemonte definisce la documentazione necessaria e i contenuti dell’istanza, da parte dei soggetti abilitati dalla commissione nazionale di cui al punto 3.1 dell’allegato III del DM 11 aprile 2011, per l’inserimento nell’elenco regionale. ARPA Piemonte, al fine di agevolarne la confutabilità, renderà inoltre disponibile tale elenco sul proprio sito internet;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)