Cassazione Civile, 26 ottobre 2012, n. 18469 - Caduta dal tetto e risarcimento del danno: natura del rapporto di lavoro




Fatto

 


Con sentenza depositata il 26/4/2008 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra S. G. e la soc C.C. ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato in € 67.062,02 il risarcimento dovuto dalla società al lavoratore per i danni riportati dallo stesso in occasione dell'infortunio del 12/10/2001 allorché era precipitato dal tetto di un immobile sul quale stava eseguendo una copertura.

La Corte territoriale ha confermato, altresì, la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di garanzia formulata dall' appellante C. nei confronti della società assicuratrice Z.. La Corte d'Appello ha evidenziato che dall'istruttoria svolta era emerso che il G. aveva lavorato per la C. dal 1996 al 2001 tutti i giorni, con lo stesso orario di lavoro dei dipendenti, era trasportato sul luogo di lavoro dal furgone aziendale, prendeva ordini da O. C., si accordava con quest'ultimo per eventuali assenze, utilizzava i materiali e gli strumenti della C., riceveva il vestiario ed i dispositivi di sicurezza della società. Ha sottolineato, pertanto, che tutti gli elementi emersi evidenziavano un'identità di trattamento del G. con i lavoratori dipendenti della società e che, per la loro continuità e costanza nel tempo, erano da ritenersi sufficienti a provare in via indiziaria la natura subordinata del rapporto di lavoro. La Corte ha, invece, rilevato che l'aver svolto da parte del G. del tutto occasionalmente alcuni lavori per altre imprese o privati non era circostanza significativa suscettibile di incidere sulla natura del rapporto intercorso tra le parti, trattandosi di attività collaterali che ben potevano essere svolte da qualsiasi lavoratore subordinato .
Ha poi rilevato che, comunque, la responsabilità della C. sussisteva anche qualora dovesse ritenersi che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro autonomo in quanto l'attività doveva essere ricondotta all'art. 7 del dlgs n 626/1994 (disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori). Tale norma infatti, unitamente agli art. 3, 5, 9, 12 dlgs n 494/96 imponevano al datore di lavoro obblighi di informazione dettagliata dei pericoli, di redazione di un piano di sicurezza con l’indicazione delle misure di sicurezza da adottare per evitare cadute dall'alto. Ha osservato, altresì, che il richiamo della C. alla consegna al G. dei dispositivi di sicurezza, tra i quali una fune di trattenuta come attestato dai documenti e dalle ricevute, nonché alla dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal lavoratore, non erano sufficienti ad escludere la responsabilità della società in quanto la dichiarazione era generica nel contenuto, meramente ripetitiva delle norme di legge e regolamento senza alcun riferimento a specifici rischi e specifiche misure di sicurezza e al piano di sicurezza; che, comunque, ammesso che la C. avesse raccomandato l'uso della fune di trattenuta non era stato provato che la stessa potesse essere usata. Quanto alla misura del risarcimento, valutata la differenza dal danno liquidato dall'Inail, la Corte d'Appello ha accolto l’appello incidentale ed, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, ha rideterminato la misura del danno. La C. ha proposto ricorso in Cassazione formulando sei motivi. Si è costituito S. G. depositando controricorso.
La soc Z. ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato. La C. ha depositato controricorso in risposta al ricorso incidentale. La C. e la Z. hanno depositalo memorie ex art. 378 cpc.

Diritto


1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 346 cpc rilevando che il giudice d'appello, senza essere stato investito della questione e violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. aveva affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il G. e la C. a decorrere dal 1996 in contrasto con quanto affermato dal Tribunale che aveva ritenuto sussistere un rapporto di subordinazione tra le parti quanto meno a decorrere dal 2001. Osserva che sussiste il suo interesse alla pronuncia in quanto gli enti previdenziali potrebbero richiederle il pagamento dei contributi relativi a tutto il periodo a prescindere dalla dichiarazione dei G. di essere stato integralmente soddisfatto.
Rileva che il G. non aveva appellato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva stabilito la decorrenza dal 2001 con la conseguenza che la Corte territoriale non avrebbe potuto rimettere in discussione la questione della decorrenza del rapporto di lavoro. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse .
La questione della durata del rapporto di lavoro tra la C. ed il G. non costituisce un presupposto giuridico della pronuncia essendo, a tale fine, sufficiente l'accertamento che al momento dell'infortunio del lavoratore sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Premesso che non risulta sottoposta al giudice alcun accertamento della durata del rapporto tra le parti, nessun giudicato può ritenersi, pertanto, formato su detta questione. Si osservi, inoltre, ad ulteriore conferma dell'insussistenza dell'interesse della C. a tale pronuncia, che l’INPS non è parte in causa e che, pertanto, nei suoi confronti non potrebbe ritenersi formato alcun accertamento avente efficacia di giudicato .
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. Rileva che gli elementi indiziari presi in considerazione dal giudice di secondo grado erano inidonei a portare all'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; che invece non sussisteva alcuna prova dell'assoggettamento del G. al potere direttivo e disciplinare della C., dell'inserimento organico del G. nella società; che inoltre il lavoratore era iscritto alla Camera di Commercio come artigiano, corrispondeva i contributi previdenziali ed assicurativi come artigiano; che aveva dichiarato a sommarie informazioni di essere lavoratore autonomo privo di dipendenti, di aver lavorato prima del 2001 principalmente ma non esclusivamente per la C. di decidere in piena autonomia di non lavorare nel mese di agosto, nelle festività natalizie o in caso di brutto tempo, di essere pagato per le ore lavorate e di ricevere il rimborso delle spese del pranzo. Il motivo è infondato .
La Corte ha fornito un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad affermare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolgendo un positivo e completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse dall'istruttoria. I motivi di doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata dovendosi precisare che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.
Costituisce principio affermato più volte da questa Corte che "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (cfr Cass n 15275/04, n 3277/2004).
Nella specie la Corte d'Appello ha seguito un corretto - e, quindi, non sindacabile - percorso logico, laddove, dopo avere assunto come decisivo, al fine della sussistenza della natura subordinata del rapporto, il suddetto parametro normativo della subordinazione, ne ha desunto la concreta ricorrenza dalle risultanze processuali - congiuntamente valutate - rappresentate dalla circostanza che il G. lavorava per la C. tutti i giorni, con lo stesso orario di lavoro dei dipendenti, era trasportato sul luogo di lavoro dal furgone aziendale, prendeva ordini da O. C., si accordava con quest'ultimo per eventuali assenze, utilizzava i materiali e gli strumenti della C., riceveva il vestiario ed i dispositivi di sicurezza della società. Ha sottolineato, pertanto, che tutti gli elementi emersi evidenziavano un'identità di trattamento del G. con i lavoratori dipendenti della società e che, per la loro continuità e costanza nel tempo, erano da ritenersi sufficienti a provare in via indiziaria la natura subordinata del rapporto di lavoro. La pretesa della C. di far rivalutare dalla Cassazione le numerose testimonianze già valutate dalla Corte territoriale e ritenute idonee a provare la domanda del lavoratore non può, pertanto, trovare accoglimento .
3) Con il terzo motivo la C. denuncia violazione o falsa applicazione dell'art 13 del dlgs n 38/2000 essendo precluso al giudice ogni liquidazione del danno che non sia quella legislativamente stabilita e, quindi, secondo la ricorrente, la Corte d'Appello ha errato nel liquidare al G. il cosiddetto "danno differenziale". Il motivo è infondato.
La Corte d'Appello ha riconosciuto al G. il diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra l'indennizzo liquidato dall'Inail ai sensi dell'art. 13 del dlgs n 38/2000 ed il risarcimento previsto in applicazione delle tabelle in uso nel Tribunale di Milano determinato secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e seg., 2056 e seg. essenzialmente equitativi.
La Corte ha, in particolare, rilevato che "l’ "Inail corrisponde ex art. 13 dlgs n 38/2000 non un risarcimento ma un' indennità e ciò in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento ...in via sperimentale, assumendo quale riferimento la lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale". Ha sottolineato poi che "non si tratta quindi di un risarcimento parametrato alla effettiva perdita ed inoltre le conseguenze sono considerate per una sola componente, la lesione dell'integrità psicofisica, senza considerare le altre voci di danno esistenziale e alla vita di relazione" .La ricorrente non ha formulato specifiche censure alle affermazioni della Corte d'Appello, né con riferimento alla diversa natura dell'indennizzo liquidato dall’Inail (ai sensi del dlgs citato che contiene le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), rispetto al risarcimento chiesto dal G. al suo datore di lavoro; né con riferimento alla affermata diversità delle voci di danno coperte dall'indennizzo dell'Istituto assicuratore rispetto a quelle risarcite ed alla conseguente insussistenza di una duplicazione delle medesime voci di danno. La soc C. si è limitata ad affermare, senza fornire adeguate argomentazioni considerato il tenore letterale dell'art. 13 citato finalizzato alla tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che la norma in esame ha stabilito, sia pure in via provvisoria, una disciplina legislativa del danno biologico valida anche al di fuori dello specifico campo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che preclude, in caso di riconoscimento di una prestazione Inail, l'azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del cd danno biologico differenziale. La censura formulata dalla ricorrente appare del tutto generica. La Corte d'Appello si è invece attenuta a principi che appaiono condivisibili là ove ha sottolineato le considerevoli e strutturali diversità tra l'indennizzo erogato dall'Inail all'assicurato ed il risarcimento di cui è causa che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro. Il primo, determinato dalla legge in misura forfettaria e predeterminata dovuto prescindendo dall’individuazione del responsabile, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost. .

Quanto al pericolo di duplicazione dei risarcimenti deve osservarsi che la Corte d'Appello ha evidenziato che la liquidazione dell’INAIL è limitala alla lesione dell'integrità psicofisica senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e al danno morale (si confronti Cass n 2228/2012 sul danno morale e la sua autonomia rispetto al danno biologico; Cass n 14402/2011 sul danno esistenziale inteso quale alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita). Con riferimento a tale passaggio della motivazione le censure sono del tutto carenti essendosi la C. limitata a ribadire la duplicità di risarcimento per lo stesso danno. In definitiva il ricorso non ha inciso su nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 dlgs n. 626/94 e 3, 5, 9, 12 Dlgs n 494/1996. Rileva che la società aveva consegnato al lavoratore autonomo presso di lei occupato copia dell'estratto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e delle norme aziendali e la correlativa dichiarazione del lavoratore di leggere le norme e di applicarle, di segnalare situazioni di pericolo, di essere informato delle caratteristiche del materiale con cui viene in contatto, della sua nocività e della corretta procedura da seguire come pure degli equipaggiamenti per l'esecuzione del lavoro e che, pertanto, doveva escludersi ogni responsabilità del datore di lavoro.
Il motivo resta assorbito dalla affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, di cui al precedente punto 2.
5) Con il quinto motivo la C. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. Rileva che la Corte d'appello aveva affermato la piena responsabilità della C. malgrado che il G., destinatario dell'obbligo di cui all'art. 5 dlgs n 626/1994 (il quale impone al lavoratore il dovere di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e delle altre persone presenti conformemente alla sua formazione alle istruzioni ricevute ed ai mezzi forniti nonché l'obbligo di segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e le altre condizioni di pericolo) non avesse avvertito la ditta della situazione di pericolo.

Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha rilevato con motivazione esauriente che per affermare la responsabilità del G. la C. aveva invocato "la consegna al prestatore d'opera, attestata dai documenti e dalle ricevute dallo stesso sottoscritte, di dispositivi di sicurezza fra i quali la fune di trattenuta. Senonché la dichiarazione di assunzione di responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza è generica nel contenuto, meramente ripetitiva di norme di legge e regolamento, senza alcun riferimento a specifici rischi e specifiche misure di sicurezza così come nessun riferimento a rischi specifici e al piano di sicurezza è contenuto nelle ricevute del materiale informativo e dei mezzi personali di protezione".
Le prove documentali e quelle testimoniali sono state valutate dalla Corte d'Appello che ha concluso, con motivazione esente da censure, per l'insussistenza del concorso del G. al verificarsi del sinistro .
6) Con il sesto motivo la C. denuncia violazione e falsa applicazione delle regole ermeneutiche relative ai contratti (art 1362 c.c., 1363, 1366, 1367,1370) e nell'interpretazione delle norme contrattuali contenute nel contratto di assicurazione stipulato dalla C. con la Z. .
La ricorrente rileva che la Corte, premesso che la copertura assicurativa riguardava i prestatori di lavoro dipendente " regolarmente assunti ", aveva affermato che, essendo stata la natura subordinata del rapporto tra le parti affermata giudizialmente, il G. non rientrava nella categoria dei "dipendenti regolarmente assunti", tutelati dalla garanzia assicurativa in base alla polizza . Secondo la C. la norma contrattuale faceva riferimento ai lavoratori dipendenti assunti attraverso le procedure legali del tempo ed iscritti alle assicurazioni obbligatorie: poiché il G. era iscritto nell'albo delle imprese artigiane, era regolarmente assicurato e pagava i contributi rientrava nella copertura assicurativa .
Il motivo è infondato. Deve osservarsi che la ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle norme contrattuali ritenendola l'unica corretta senza formulare specifici vizi di motivazione. Questa Corte ha più volte affermato (cfr Cass n. 1754/06: 4178/07; 26683/06) che "l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.
7) Ogni questione sul ricorso condizionato proposto dalla società assicuratrice con il quale si censura l'interpretazione della norma delle condizioni generali di contratto secondo la quale sono esclusi dalla copertura i danni derivanti " dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del DLGS n 494/96, resta assorbita dal rigetto del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono determinate in applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui a) D.M. 20 luglio 2012. n. 140 che ha determinato i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 .

P.Q.M.


Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna la soc C. a pagare a favore di ciascuno dei resistenti € 40,00 per esborsi ed € 4.000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali.