Tipologia: CCNL
Data firma: 24 settembre 1959
Validità: 01.09.1959 - 30.09.1961
Parti: Aica-Confindustria e Fila, Fulpia-Cisl, Uilia e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Alimentazione-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Conserve animali

Sommario:

Parte I Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Affissione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova. 
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Trattamento degli operai addetti ai lavori discontinui.
Art. 11. - Riposo per i pasti.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 15. - Sospensione del lavoro.
Art. 16. - Interruzione del lavoro.
Art. 17. - Ricuperi.
Art. 18. - Determinazione categorie.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Premi di anzianità.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Indennità di bicicletta.
Art. 29. - Prestiti.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Maternità.
Art. 33. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Art. 35. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Caso di morte.
Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
Art. 41. - Disciplina aziendale.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 46. - Istruzione professionale.
Art. 47. - Utensili di lavoro.
Art. 48. - Spogliatoi.
Art. 49. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Premi di anzianità operai tabella delle scadenze
Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche speciali (ex categorie intermedie) (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Minimi di retribuzione mensile per gli appartenenti alle categorie intermedie.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali. Riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento di malattia. 
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell'impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in raso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Minimi di stipendio.
Allegato 2 Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati della industria alimentare e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia
Parte IV Parte comune
Art. 1. - Indennità istruzione figli.
Art. 2. - Permessi sindacali.
Art. 3. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Indennità speciale.
Art. 12. - Durata e decorrenza.
Parte V Accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria delle conserve animali
Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Indumenti di lavoro.
Art. 3. - Indennità disagio freddo e lavori in ambienti bagnati. Indennità disagio caldo.
Art. 4. - Corresponsione generi in natura.
Art. 5. - Cottimo.
Art. 6. - Decorrenza.
Allegato n. 3 Concordato interconfederale del 6 dicembre 1945 Cottimo
Tabelle degli stipendi minimi mensili e delle paghe minime orarie ai sensi dell’accordo sul conglobamento del 12 giugno 1954 e del contratto nazionale i lavoro rinnovato il 24 settembre 1959 (decorrenza 1° settembre 1959)

Contratto nazionale per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria delle conserve animali, 24 settembre 1959

Addì 24 settembre 1959, in Roma, presso la Sede della Confederazione Generale dell'Industria Italiana tra l'Associazione fra gli Industriali delle Conserve Animali (Aica) [...], con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia-Cisl) [...] e l’Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...]
Addì 24 settembre 1959, in Roma, presso la Confederazione Generale dell’Industria Italiana si sono incontrati l’Associazione fra gli Industriali delle Conserve Animali (Aica) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Alimentazione (Cisnal) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l’industria delle Conserve Animali ed i lavoratori in esse occupati.

Parte I Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.

[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 6. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce.

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10. - Trattamento degli operai addetti ai lavori discontinui.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all’art. 9 del presente contratto.
[...]
Qualora gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verrà determinata fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
[...]

Art. 11. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti.
Agli operai che effettuino l’orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all'art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi Individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nel periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[...]
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nel giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nel giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 17. - Ricuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 19. - Apprendistato.
È apprendista colui che viene assunto in età fra i 14 ed 1 18 anni per acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica.
E consentita l’assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 20.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi compiuto verrà computato al tini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all’art. 35) la interruzione stessa sarà pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all’assunzione in qualità di apprendista tino alla età massima sopra indicata, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
La durata dell'apprendistato non può superare i tre anni.
[...]
Il datore di lavoro ha il dovere:
a) di curare, o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell’apprendista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell’apprendistato;
c) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 19 gennaio 1955. n. 25 sulla disciplina dell’apprendistato.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, più aumento di merito, più contingenza, più indennità speciale, più eventuale indennità di mensa) nella misura di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità 12 giorni;
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità 14 giorni;
dal 16° al 19° anno compiuto di anzianità 16 giorni;
oltre il 20° anno compiuto di anzianità 18 giorni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una Indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

Art. 32. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata dalla L. 23 maggio 1951, n. 394.

Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[...]

Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento Interno (Regolamento di fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 41. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dal superiori, come previsto nell’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso 1 compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini del quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai In condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operalo è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno 1 seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalia retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 44.

Art. 43. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nel casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinarlo stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nel locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che Introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché li litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 46. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno del loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 47. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
Qualora l’operaio dovesse usare utensili di sua proprietà per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, riceverà una Indennità da concordarsi direttamente fra le parti.

Art. 48. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto
[...]

Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche speciali (ex categorie intermedie) (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.

Al lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia centro-meridionale e articoli 31, 32 e 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedi - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche al contratti a tempo determinato, eccezion fatta dì quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai:
affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari ammonizione, multa, sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni di contratto.

Art. 8. - Ferie.
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga base, eventuali aumenti di merito, contingenza, Indennità speciale, eventuale indennità di mensa) non inferiore a:
In caso di anzianità di servizio:
fino a 5 anni: giorni 13 lavorativi;
da oltre 5 fino a 14 anni: giorni 16 lavorativi;
da oltre 14 fino a 20 anni: giorni 18 lavorativi;
oltre i 20 anni: giorni 22 lavorativi.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’art. 13 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni dì miglior favore di cui al 5° comma, e all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1940 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’art. 31, le comma e 33 dell’accordo 23 maggio 1940 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.

Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà In qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto sì applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti sono d’accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si dà luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga di cui all’art. 10, comma 6°, si applica solo al periodo di maggior durata previsto dalla tabella di legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di 10 giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve, le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali. Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazione di turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
- 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
- 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 11 a 20 anni;
- 28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre 20 anni.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento.
[...]

Art. 28. - Doveri dell'impiegato.
L’impiegato deve tener un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dal superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia del regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda a ciascun impiegato.

Parte IV Parte comune
Art. 4. - Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione del lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia.
questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e del lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
La procedura conciliativa di cui al presente articolo deve essere seguita anche per le controversie relative all’interpretazione e alla applicazione delle norme di cui all’art. 5 dell’accordo aggiuntivo (cottimo).

Art. 9. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 10. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Parte V Accordo aggiuntivo al contratto nazionale normativo per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria delle conserve animali
Art. 2. - Indumenti di lavoro.

Per l lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori, giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai stessi verranno forniti annualmente:
- due paia di calze di lana.
Al lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati (mattatoio e sventramento - lavanderia - bulloneria - tripperia - cottura prosciutti) verranno forniti in uso:
- un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto;
- un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o una tuta, e alle operaie una vestaglia.
Agli operai addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.

Art. 3. - Indennità disagio freddo e lavori in ambienti bagnati. Indennità disagio caldo.
Al lavoratori che prestano la loro attività in celle frigorifere sarà corrisposta una spedale indennità denominata «disagio freddo» nella misura di:
- orarie L. 14 da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero;
- orarie L. 18 da 5 gradi sotto zero in poi.
Tale indennità sarà corrisposta limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato nelle celle frigorifere, non calcolando i periodi di tempo inferiore a 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo delle indennità in questione i singoli periodi di tempo trascorsi nelle celle saranno sommati, sempreché ogni singolo periodo non sia inferiore a 10 minuti consecutivi come sopra detto.
Le frazioni superiori alla mezz'ora, risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
Ai lavoratori adibiti a mansioni in luoghi particolarmente bagnati (mattazione e sventramento budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti) e limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in detti luoghi, sarà corrisposta una indennità speciale di L. 6 orarie.
Ai lavoratori addetti alle stufe sarà corrisposta una indennità di disagio caldo nella misura di L. 10 orarie.
Le indennità speciali di cui al presente articolo, non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario né saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale.

Art. 5. - Cottimo.
Le parti, pur riconoscendo che nell'industria delle conserve animali non si effettua di regola lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in allegato.
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Allegato n. 3 Concordato interconfederale del 6 dicembre 1945 Cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
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