Tipologia: Accordo regionale di lavoro
Data firma: 15 giugno 2012
Validità: 15.06.2012* - 31.05.2015
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil Veneto
Settori: Artigianato, Trasporti, Veneto
Fonte: informaimpresa.it

Sommario:

Premessa
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Applicazione della clausola sociale
Art. 3. Trattamento economico e normativo
Art. 4. Diritti sindacali
Art. 5. Classificazione del personale
Art. 6. Percorso di adeguamento salariale
Art. 7. Tredicesima mensilità
Art. 7 bis. Quattordicesima mensilità
Art. 8. Orario di lavoro
Art. 9. Orario di lavoro e modalità di computo della prestazione lavorativa per il personale discontinuo (conducenti di autobus e personale viaggiante)
9.1.
9.2.
Art. 10. Orario di lavoro plurimensile
Art. 11. Lavoro straordinario, festivo, notturno
• Personale non viaggiante

• Personale viaggiante
Art. 12. Ferie
Art. 13. Permessi
Art. 14. Sprav
Art. 15. Lavoro a part time
Art. 16. Contratti a termine
Art. 17. Apprendistato
Art. 18. Previdenza complementare
Art. 19. Normativa sul ritiro patente
Art. 20. Ebav secondo livello: contribuzioni a carico imprese e lavoratori
a) Fondo Crisi Area Settore
b) Fondo Professionalità
c) Fondo Ambiente e Sicurezza
d) Fondo Sussidi Assistenziali
Art. 20. Sicurezza
Art. 21. Procedura per l’attivazione dei satellitari
Art. 22. Indennità di trasferta
Art. 23. Premio di produttività
Art. 24. Durata dell’accordo
Art. 25. Clausola di dissolvenza
Art. 26. Clausola finale
Verbale di intesa applicativo del contratto regionale trasporto persone 15 giugno 2012
Art. 1. Decorrenza
Art. 2. Retribuzione
Art. 3. Versamento secondo livello Ebav
Art. 4. Apprendistato

Accordo regionale di lavoro per l’armonizzazione dei trattamenti in essere dei dipendenti delle imprese artigiane del settore trasporto persone del Veneto

Il giorno 15 giugno 2012 presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto sita in Marghera Venezia, tra la Confartigianato Imprese del Veneto [...], la Cna del Veneto [...], la Casartigiani Veneto [...] e la Filt Cgil [...], la Fit Cisl [...], la Uiltrasporti Uil [...], è stata raggiunta la presente intesa

Le parti
- hanno ritenuto opportuno negoziare una disciplina valida per dipendenti del settore in attesa di una specifica contrattazione collettiva nazionale del settore artigiano allo scopo di superare ambiguità applicative ed interpretative ed al fine di riconoscere un trattamento omogeneo per le imprese venete, visto le diverse applicazioni contrattuali in essere;
- hanno valutato positivamente l’esperienza della bilateralità veneta (Ebav) e ritenuto indispensabile attivare un fondo di secondo livello della categoria con una gestione demandata al fondo categoriale trasporti;
Sulla base delle premesse soprarichiamate hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Campo di applicazione
La presente regolamentazione si applica ai dipendenti dalle imprese artigiane e dei consorzi dei seguenti settori: Servizi pubblici di linea in concessione (fermo restando l’applicazione del successivo punto 2) ; trasporto persone con autobus ed autocorriere; servizi postali; servizi trasporto merci lagunari; servizi trasporto persone lagunari ed acque interne; espurgo pozzi neri e nettezza urbana. attività di autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato,

Art. 2. Applicazione della clausola sociale
Le parti, con la presente intesa, non intendono modificare od incidere sulle disposizioni regionali o locali che contemplano l’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore quale condizione per l’assegnazione diretta o indiretta di linee di trasporto pubblico in concessione.

Art. 3. Trattamento economico e normativo
A tutti i dipendenti di cui all’art. 1 ed a decorrere dalla data di stipula del presente accordo andrà il complesso normativo e salariale contenuto nel presente accordo con le specifiche di seguito indicate.
[...]
Nel caso di applicazione di strumenti normativi non artigiani, vengono mantenute le condizioni in atto a titolo individuale anche per i nuovi assunti in attesa che il nuovo complesso normativo assorba e superi, anche con i successivi rinnovi, ivi incluso la stipula del CCNL, le condizioni in atto.
Eventuali problemi a livello aziendale derivanti dalla fase transitoria potranno essere risolti nell’ambito di incontri tra le l’associazione artigiana cui l’azienda conferisce mandato e le OOSS a livello provinciale.

Art. 4. Diritti sindacali
Si richiama a tutti gli effetti l’intesa tecnica del 22 luglio 1988 recepita integralmente dall’accordo interconfederale regionale del 21 dicembre 1989, ivi compreso il giudizio espresso a livello interconfederale regionale sul diritto di affissione.

Art. 8. Orario di lavoro
La durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro contrattuale, come sopra definito, potrà essere distribuito in sei giornate ovvero in cinque giornate in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
Ferma restando l’osservanza delle disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo, previsti dai Regolamenti Europei (CE), l’orario di lavoro normale per i conducenti di autobus e per il personale viaggiante, viene fissato, ai soli fini contrattuali, in 40 ore settimanali, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, ragguagliate nell’arco della durata mensile dell’orario di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.
Le eventuali ore che eccedono le 40 settimanali, andranno a compensare nel mese l’eventuale prestazione lavorativa nelle settimane con orario inferiore alle 40.
Le ore lavorate mensili eccedenti le 173 ore, saranno accantonate e per tali ore, verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa, la sola maggiorazione del 5%.
Qualora nel mese successivo risultasse una prestazione inferiore a 173 ore, la quantità di ore necessaria per raggiungere l’orario mensile verrà recuperata utilizzando le ore accantonate il mese precedente o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando istituti contrattuali differiti.
Nel caso in cui non avvenisse tale recupero, saranno erogate al dipendente le ore non utilizzate ovvero parzialmente non utilizzate, unitamente alla parte di maggiorazione dello straordinario, non corrisposta il mese precedente.
L’azienda che, a fronte di specifiche esigenze tecnico-organizzative, intendesse fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensili su base annuale, inoltrerà specifica richiesta allo Sprav per ottenere la relativa registrazione, come previsto all’art. 10.
Le parti stabiliscono che l’autista non è considerato come trasfertista in quanto la sua attività si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo al termine della prestazione lavorativa.

Art. 9. Orario di lavoro e modalità di computo della prestazione lavorativa per il personale discontinuo (conducenti di autobus e personale viaggiante)
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai conducenti di autobus e personale viaggiante la cui tipologia di lavoro si caratterizza per la discontinuità della prestazione lavorativa (con tempi di presenza a disposizione che non coincidono con l’orario di lavoro effettivo), così come definita dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692.
Ai suddetti lavoratori si applicano le norme contenute nell’art. 8 con la particolarità che nella compensazione ivi definita andranno comprese anche le quote orarie aggiuntive per i servizi extraurbani con impegno continuativo su più giorni di cui al successivo punto 9.2. del presente articolo.

9.1. Tenuto conto della particolare tipologia del servizio prestato dagli autisti, nell’ambito dell’impegno giornaliero che comporti trasferte fino a 15 ore si prevede che:
a) si computano come orario di lavoro effettivo:
i periodi di guida, i tempi per le operazioni di manutenzione e pulizia del mezzo, rifornimento e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione effettiva di lavoro (ad es. operazioni di sistemazione in sicurezza dei bagagli ecc.); l’attività di controllo salita e discesa passeggeri ed altre cause previste dall’art. 3 del D. Lgs. 234/07.
b) si considerano esclusi dall’orario di lavoro:
i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un’ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
i riposi intermedi come previsti dalla normativa di legge
c) si computano parzialmente come orario di lavoro, una volta rilevati i periodi di lavoro effettivo di cui alla precedente lettera a) ed esclusi i periodi di cui alla precedente lettera b), tutti i rimanenti periodi di tempo nei quali il lavoratore, (pur essendo a disposizione), non lavora effettivamente. Tali rimanenti periodi saranno computati nei limiti del 20% qualora trascorsi nella provincia ove ha la sede l’azienda, ovvero del 35% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove ha le sede l’azienda.
Sono sempre considerati in ragione del 35% della loro durata:
- il tempo trascorso in viaggio, per treno, per aereo, per nave od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore
- il tempo di attesa del proprio turno di guida nell’autobus guidato da due conducenti e
ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo.
I limiti percentuali del 20% e del 35% sono elevati rispettivamente al 30% ed al 60%
quando i periodi orari sopra decritti siano trascorsi nell’ambito di una giornata festiva.

9.2. Nell’ambito dei servizi extraurbani con impegno giornaliero superiore alle 15 ore di trasferta ovvero continuativo su più giorni, in sostituzione di quanto stabilito ai precedenti punti a), b) e c), fermo restando quando previsto all’art. 8 (Orario di lavoro) del presente accordo, a totale compenso dell’attività lavorativa, comprese eventuali prestazioni eccedenti l’orario di lavoro contrattuale, verrà applicato il seguente trattamento. L’orario giornaliero di lavoro per tutti i giorni di impegno superiore alle 15 ore di assenza compreso il primo e l’ultimo, sarà convenzionalmente considerato di 8 ore. Inoltre, per ogni giornata di assenza oltre le 15 ore saranno riconosciute 2 quote orarie aggiuntive; per ogni giornata di assenza con impegno continuativo su più giorni saranno riconosciute 3 quote orarie.
Le quote aggiuntive sopraindicate sono rispettivamente pari a 3 e 4 nel caso di giornata festiva.
Le quote orarie aggiuntive sopra indicate concorreranno al raggiungimento dell’orario di lavoro mensile (173 ore).

Art. 10. Orario di lavoro plurimensile
Come previsto all’art. 8, l’azienda che intenda fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensile su base annuale a fronte di specifiche esigenze tecnico-organizzative, inoltrerà specifica richiesta allo Sprav per ottenere la relativa registrazione.
La comunicazione allo Sprav, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell’impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti a cui si applica tale modalità di compensazione di orario, e la data di decorrenza dell’orario plurimensile. Qualora si ampli o diminuisca il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà ad inviare la specifica comunicazione integrativa.
Una volta ultimato l’esame da parte dello Sprav, sarà data debita comunicazione all’impresa. Resta inteso che l’impresa potrà adottare tale regime d’orario una volta ricevuta la comunicazione dalla Commissione.
Dal punto di vista operativo, la realizzazione della compensazione su base annua avverrà con i meccanismi previsti all’art. 8 tenendo conto che accantonamento e compensazione potranno avvenire per un arco temporale di 12 mesi.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza dei dodici mesi [...]
La durata dell’autorizzazione è triennale.
L’adozione dei regime di orario nulla modifica in merito al calcolo degli istituti retributivi differiti ed indiretti che continueranno ad essere calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Potranno essere definite da parte dello Sprav modalità di verifica dell’utilizzo della compensazione su base annuale.

Art. 11. Lavoro straordinario, festivo, notturno
Personale non viaggiante

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario normale di cui al precedente art. 8.
Le ore straordinarie non possono comunque superare le 12 ore settimanali; nel caso di eventuale superamento di quest'ultimo limite, il numero totale delle ore di lavoro straordinario non deve superare le 72 ore nell'arco di 9 settimane consecutive. È previsto un limite al lavoro straordinario di 250 ore annue "pro capite".
Si considera lavoro festivo quello eseguito nella giornata di riposo settimanale o negli altri giorni festivi o nei giorni di riposo compensativo.
[...]

Personale viaggiante
[...]
Il computo dell’orario del personale viaggiante previsto al precedente art. 8 ed il trattamento di trasferta previsto dal successivo art. 22 compensano per tale personale l’eventuale attività svolta entro le 40 ore in orario notturno, nelle giornate festive o nella domenica con riposo compensativo.

Art. 13. Permessi
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, oltre alle 32 ore annue relative alle festività soppresse, vengono concordate ulteriori 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. Per il personale viaggiante le 32 e le 40 ore saranno prioritariamente utilizzate per completare l’orario mensile come previsto al precedente art. 7.
[...]
Per le aziende che, a seguito della registrazione Sprav di cui all’art. 10, utilizzano l’orario di lavoro plurimensile, il termine ultimo di fruizione da parte dei lavoratori dei “permessi”, così come definiti al punto precedente non goduti entro il periodo annuale, viene fissato in 12 mesi dal termine dell’anno di riferimento e gli stessi permessi potranno essere utilizzati nella banca ore previste dal medesimo articolo

Art. 14. Sprav
Le procedure indicate agli articoli 10 e 21 saranno attivate attraverso lo Sprav del settore Autotrasporto merci. Le funzioni dello stesso Sprav previste dall’art. 6 del contratto regionale settore autotrasporto merci del 17 giugno 2008 si intendono automaticamente integrate con le seguenti: raccolta e definizione delle richieste delle imprese in merito alla gestione dell’orario plurimensile, dei contratti stagionali e delle procedure attivazione sistemi satellitari.

Art. 16. Contratti a termine
Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 e smi e dal presente articolo.
[...]
Con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili, ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 5 del D.Lgs 6 settembre 2001 n. 368 e smi, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.
Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre di ogni anno. All’interno di detto periodo il contratto individuale non potrà di norma avere durata inferiore a 6 mesi.
Viste le particolarità del territorio regionale con attività dei servizi trasporto persone che risentono, tra l’altro, di flussi turistici diversificati tra le singole zone, le parti convengono che potranno essere applicati contratti a termine stagionali in periodi diversi da quelli indicati ovvero con durata inferiore ai 6 mesi solo previa autorizzazione dello Sprav. L’impresa potrà, inoltre, richiedere allo Sprav l’applicazione dell’art. 4 ter del D.Leg. in merito alle attività stagionali.
(da definire modulistica).

Art. 17. Apprendistato
Agli apprendisti assunti a decorrere dalla data di firma del presente accordo sarà applicata la normativa derivante dal CCNL Trasporto Merci 21 gennaio 2011 e dall’Accordo collettivo nazionale del 24 aprile 2012.
Per quanto riguarda ai profili formativi, in attesa di una definizione degli stessi, le parti convengono di prendere a riferimento per il piano formativo individuale il catalogo dell’offerta formativa della Regione Veneto, previsto dalla DGR 1967 del 25 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, senza il riferimento al monte ore ivi previsto. Nel caso di figure professionali non previste nel suddetto catalogo l’azienda dovrà predisporre un apposito Piano Formativo Individuale, prendendo a riferimento i profili previsti dalla Isfol.
Agli apprendisti in forza alla data di firma del presente accordo si continuerà ad applicare la normativa in atto.

Art. 20. Ebav secondo livello: contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono di attivare il secondo livello EBAV di categoria attraverso un versamento a carico delle imprese e dei lavoratori al Fondo già in essere nella categoria Autotrasporti c/terzi. Dal 1 settembre 2012 le imprese verseranno 7,55 € per dipendente per dodici mensilità mentre i lavoratori verseranno 2,45 € per dodici mensilità così destinate.

Fondi Imprese % Lavoratori
Promozione 0,60
Formazione 1,40
Ambiente e sicurezza 0,70
Sussidi assistenziali 1,05 0,60
Professionalità 1,00 0,60
Crisi Area Settore 2,00 0,50
Comm. Bilaterale di categoria 0,75 0,75

Ebav provvederà a dare evidenza contabile ai versamenti del settore trasporto persone pur risultando conglobati all’interno del Fondo Autotrasporti.
I servizi definiti di seguito saranno attivati nel momento in cui sarà raggiunta una sufficiente massa critica per far fronte alle domande e comunque non prima di 12 mesi dalla firma del presente accordo. In deroga al capoverso precedente le parti convengono che:
a) l’accesso alla prestazione crisi area settore potrà avvenire dal giorno successivo a quello della firma del presente accordo, attingendo dalle risorse del Fondo Autotrasporti;
b) il comitato di categoria potrà disporre in via eccezionale l’utilizzo di risorse sempre provenienti dal medesimo Fondo e destinate ad attivare prestazioni a favore delle imprese e dei dipendenti, definendo comunque un limite prestabilito di utilizzo.

c) Fondo Ambiente e Sicurezza
Le parti convengono che il Comitato di Categoria nell’ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del Fondo categoriale a:
- abbattimento dei costi per accertamenti sanitari;
- sostegno alle imprese che, precedentemente esenti, devono approntare il documento di valutazione rischi; in tal caso l’erogazione sarà prevista solamente per le imprese che non hanno potuto beneficiare delle prestazioni di 1 livello.

Art. 20. Sicurezza
Si rimanda a quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 15 marzo 2012.

Art. 21. Procedura per l’attivazione dei satellitari
Si applica la medesima procedura già prevista dall’accordo regionale autotrasporto merci del 22 novembre 2011.

Art. 24. Durata dell’accordo
Le parti convengono che la presente normativa ha carattere transitorio in attesa della definizione di uno specifico strumento contrattuale nazionale.
[...]

Art. 25. Clausola di dissolvenza
Le parti, nel ribadire che il CCNL di ogni attività merceologica, rappresenta il punto di riferimento per il campo di applicazione, si impegnano ad armonizzare le regole previste dal presente Accordo, con i trattamenti che saranno definiti da ogni singolo CCNL e comunque ad ogni suo rinnovo, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del CCNL stesso.
La sfera di applicazione di tale intesa regionale è estesa ad imprese con varia e diversa attività merceologica. Tenuto conto che a livello nazionale i settori qui disciplinati potrebbero rientrare in vari CCNL stipulati dalle Associazioni Artigiane ed OOSS nazionali a cui aderiscono le parti che hanno sottoscritto il presente accordo, le stesse parti si impegnano ad armonizzare le regole previste dal presente Accordo, con i trattamenti che saranno definiti da ogni singolo CCNL che contempli una delle attività qui disciplinate, comunque in occasione di ogni sua stipula, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del CCNL stesso.

Art. 26. Clausola finale
Per quanto non contenuto nel presente accordo saranno applicati i seguenti articoli contenuti nel CCNL Trasporto merci del 21 gennaio 2011 che si intendono ritrascritti in senso materiale e recettizio e non formale. L’eventuale rinnovo del contratto non verrà automaticamente trasposto e verrà discusso al momento del rinnovo del presente accordo:
Parte generale
- Art. 5 - periodo di prova
- Art. 15 - aumenti periodici di anzianità
- Art. 18 - assenze, permessi e congedo matrimoniale
- Art.19 - permessi per gravi e documentati motivi familiari
- Art. 20 - diritto allo studio
- Art. 23 - tutela dei disabili
- Art. 24 - tutela etilisti
- Art. 25 - servizio militare
- Art. 27 - volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
- Art. 32 - Diritti e doveri dei lavoratori
- Art. 34 - trattamento di fine rapporto
- Art. 36 - cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
- Art. 37 - cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda
- Art. 39 - controversie
- Art. 45 - molestie sessuali
- Art. 46 - mobbing
Parte Speciale - Sezione prima CCNL trasporto
- Art. 7 - malattia, infortunio, cure termali e tossicodipendenza
- Art. 8 - tutela della maternità
- Art. 9 - preavviso

Verbale di intesa applicativo del contratto regionale trasporto persone 15 giugno 2012
Il giorno 19 giugno 2012 presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto sita in Marghera Venezia, tra la Confartigianato Imprese del Veneto [...], la Cna del Veneto [...], la Casartigiani Veneto [...] e la Filt Cgil [...], la Fit Cisl [...], la Uiltrasporti Uil [...], considerate le possibili difficoltà applicative della nuova intesa regionale sul trasporto persone hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Decorrenza
Limitatamente agli articoli segnalati di seguito la decorrenza è prevista dal 1 luglio 2012:
art. 5 Classificazione del personale
art. 8 Orario di lavoro
art. 9 Modalità di computo della prestazione lavorativa
art. 10 Orario di lavoro plurimensile
art. 11 Straordinario
art. 12 Ferie
art. 13 Permessi
art. 22 Indennità di trasferta
Per gli articoli non espressamente indicati viene mantenuta la decorrenza dal 15 giugno 2012.

Art. 3. Versamento secondo livello Ebav
Si riportano di seguito i versamenti previsti dal 1 settembre 2012 al secondo livello Ebav:

Fondi Imprese % Lavoratori
Promozione 0,60
Formazione 1,45
Ambiente e sicurezza 0,70
Sussidi assistenziali 1,05 0,60
Professionalità 1,00 0,60
Crisi Area Settore 2,00 0,50
Comm. Bilaterale di categoria 0,75 0,75

Totale

7,55 2,45

Detti importi sostituiscono l’analoga tabella prevista all’art. 20 del contratto sopracitato.

Art. 4. Apprendistato
In via transitoria, in attesa di una definizione del catalogo regionale, si farà riferimento ai profili formativi previsti dalla disciplina dell’apprendistato CCNL Trasporto merci già citata.