Tribunale di Nuoro, Sez. Pen., 26 aprile 2012 - Assoluzione di un datore di lavoro per infortunio con un trapano a colonna: principio di affidamento


 


Pare al Giudicante che a fronte di comportamenti sbadati e imprudenti da parte di prestatori d'opera (i quali non hanno seguito prescrizioni a loro note ed hanno imprudentemente messo da parte le regole d'esperienza) non possa essere chiamata in campo la responsabilità del datore di lavoro o del preposto alla sicurezza quando gli stessi ((... ) nel caso in esame) abbiano adempiuto agli obblighi informativi in materia di sicurezza del lavoro.
Non sarebbe in ogni caso possibile un controllo istante per istante degli addetti ai lavori di un qualunque opificio e deve pur trovare spazio il c.d. principio di affidamento relativamente al comportamento degli interessati che non sono esentati dal rispetto di elementari regole di condotta o di specifiche prescrizioni in ordine alle quali siano stati informati.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di Nuoro
In composizione monocratica
Il Giudice Dott. Antonio Luigi DEMURO
Alla Pubblica Udienza del 22/02/2012 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA


Nei confronti di:
B.V. nato in S. il (...) e residente a V. (B.) in Via R. n. 6 (lib. contumace)
IMPUTATO
del delitto p. e p. dall'art. 590 comma 1, 2, e 3 c.p., perchè, quale legale rappresentante della Società C.E.M. Montaggi s.r.l. con sede in Mozzo (BG) - e come tale datore di lavoro di C.S. - per colpa cagionava a quest'ultimo "lesioni personali (amputazione del primo dito mano sinistra)" dalle quali derivano una malattia nel corpo e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni.

Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 38 D.Lgs. n. 626 del 1994) per non essersi assicurato, nella sua qualità di cui sopra, che i lavoratori C.S. e M.M., incaricati dell'uso di un trapano a colonna Bimark, ricevessero una formazione adeguata sull'uso del trapano stesso e, in particolare per non avere informato i medesimi sulle procedure di uso e sicurezza presenti nel relativo libretto di uso e di manutenzione.

Nella specie C.S., dipendente della C.E.M. Montaggi s.r.l. con la qualifica di operaio specializzato di 4 livello, si trovava presso l'officina della suddetta società sita in Siniscola c/o B. Unicum Z. industriale, intento, con il collega M.M., ad eseguire fori su una trave di ferro a C da 120 mm, a tal fine utilizzando un trapano a colonna Bimark. Dopo aver posizionato la trave su due cavalletti, in posizione idonea ad eseguire i fori, il M. provvedeva ad effettuare l'operazione di trapanatura mentre il C. manteneva ferma la trave che veniva di volta in volta spostata per eseguire i vari fori. Poiché entrambi non erano stati informati sul corretto uso del trapano suddetto, il C. eseguiva detta operazione indossando i guanti, nonostante le avvertenze relative alla sicurezza lo vietassero. In conseguenza di ciò, la punta del trapano (lasciato acceso nelle operazioni di spostamento della trave) si arrotolava nel guanto che il C. indossava nella mano sinistra, così trascinandogli il pollice e causandogli le lesioni di cui sopra.

In Siniscola il 22 luglio 2004.

Con la recidiva specifica infraquinquennale.

FattoDiritto



Con provvedimento in data 1 marzo 2010 B.V. venne chiamato a rispondere, di fronte a questo Tribunale, del delitto di lesioni personali colpose descritte nel relativo decreto di citazione.

All'udienza 23.6.2010, verificata la rituale costituzione delle Parti, venivano ammesse le prove come richieste .

Il 12.1.2011 iniziava l'istruttoria dibattimentale con l'esame dei testi C.S. (p.o.) e Bi.E..

Il C. dichiarava che il 22 luglio 2004 lavorava a dipendenze della ditta "CEM Montaggi" di B.V. e mentre, servendosi di un trapano a colonna, stava praticando dei fori su una trave in ferro, aveva lasciato sbadatamente il trapano in moto; si era quindi spostato per praticare un altro foro ed il guanto che indossava sulla mano sinistra era andato a finire sulla punta del trapano che lo aveva risucchiato, così cagionandogli una lesione al 1 dito della mano sinistra; ciò aveva successivamente comportato l'amputazione del dito. Il teste precisava che alcuni mesi prima dell'infortunio aveva ricevuto istruzioni dal capo cantiere (tale N.) ed aveva esaminato l'opuscolo delle istruzioni relative al trapano a colonna; era inoltre a conoscenza del fatto che quando si operava con il suddetto trapano non si dovevano indossare i guanti (come al contrario egli aveva fatto). Aggiungeva, infine che da circa un anno lavorava più per il B. ma per altra ditta operante nello stesso settore.
Il Bi., ispettore del servizio di vigilanza della ASL per i luoghi di lavoro, aveva effettuato accertamenti in relazione all'infortunio de quo recandosi in loco e sentendo il C.. Aveva rilevato che il libretto d'uso e manutenzione del trapano a colonna (che tra l'altro prescriveva di non usare i guanti durante l'uso) non si trovava nei luogo di lavoro ed aveva contestato la circostanza al datore di lavoro (cioè all'attuale imputato). Aveva poi chiesto esplicitamente al C. se era stato informato dal datore di lavoro sui rischi specifici relativi alle mansioni che svolgeva ed alla sicurezza sul lavoro ed aveva ottenuto una risposta positiva con richiamo agli opuscoli di istruzioni ed all'affiancamento , sul piano pratico, ad altri operai già esperti.

Alla stessa udienza il P.M. modificava parzialmente l'imputazione con riferimento alla patita lesione ed in luogo della dicitura " frattura esposta 1 dito mano sinistra" inseriva le parole "amputazione del 1 dito della mano sinistra".

Il 6 .7.2011 veniva esaminato N.G. , capo cantiere della "CEM Montaggi". Dichiarava che al personale in servizio venivano fatti corsi di aggiornamento e di formazione. Quanto alla vicenda in esame precisava che il libretto d'uso e di manutenzione del trapano a colonna era sempre stato nel cantiere e che il C. era un operaio anziano con 40 anni di servizio e non un novellino.

Conclusa l'istruttoria, all'odierna udienza le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Il Giudice osserva

Le dichiarazioni rese dal C. - in relazione al fatto che egli era informato sulla prescrizione che vietava l'uso dei guanti quando si lavorava con il trapano a colonna - non sono superabili.

L'infortunato ha inoltre precisato di aver preso visione dell'opuscolo contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione del macchinario in questione, aggiungendo che in una prima fase era stato affiancato ad operai più esperti. Peraltro risulta che dette ultime circostanze erano state riferite nell'immediatezza all'ispettore della ASL, successivamente, quando il C. le ha ripetute in dibattimento, lo stesso lavorava per altra ditta. Elementi tutti che danno ulteriore, piena attendibilità alle dichiarazioni dell'infortunato, già di per se stesse credibili per la logicità che le contraddistingue. Senza dimenticare che non si intravede ragione alcuna per ipotizzare che non abbia detto il vero.

La descrizione dell'infortunio fatta dall'interessato è estremamente chiara: egli aveva indossato i guanti perché doveva spostare un trave di ferro sulla quale doveva praticare dei fori proprio con il trapano a colonna; aveva però sbadatamente (e quindi imprudentemente) lasciato il trapano acceso ed in funzione e quindi, mentre ancora indossava i guanti (che avrebbe dovuto togliere dopo aver spostato la trave e prima di impugnare nuovamente il trapano), maldestramente si era tanto avvicinato con le mani alla punta del trapano che la stessa aveva agganciato con forza il guanto e cagionato la lesione al dito per via della veloce rotazione che caratterizzava il funzionamento dell'apparecchiatura.
Pare al Giudicante che a fronte di comportamenti sbadati e imprudenti da parte di prestatori d'opera (i quali non hanno seguito prescrizioni a loro note ed hanno imprudentemente messo da parte le regole d'esperienza) non possa essere chiamata in campo la responsabilità del datore di lavoro o del preposto alla sicurezza quando gli stessi ((... ) nel caso in esame) abbiano adempiuto agli obblighi informativi in materia di sicurezza del lavoro.
Non sarebbe in ogni caso possibile un controllo istante per istante degli addetti ai lavori di un qualunque opificio e deve pur trovare spazio il c.d. principio di affidamento relativamente al comportamento degli interessati che non sono esentati dal rispetto di elementari regole di condotta o di specifiche prescrizioni in ordine alle quali siano stati informati.
In conclusione non emerge dagli atti la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e si impone la pronuncia di una sentenza di assoluzione.

P.Q.M.



Visti gli artt. rubricati e 530 c.p.p.

Assolve B.V. in relazione al reato contestato perché il fatto non sussiste. GG.70 per la motivazione.