Cassazione Penale, Sez. 3, 22 ottobre 2012, n. 41164 - Trabattello e lavori in quota svolti in sicurezza


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ...  N. ...  IL ...;

2) ... N. ... IL ... ;

avverso la sentenza n. 1511/2008 TRIBUNALE di FORLì, del 30/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'inammissibilità.

Fatto



1.1 Con sentenza del 30 novembre 2009 il Tribunale di Forlì dichiarava  ... e ..., imputati dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 376 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36 ter. Reati accertati il ... , colpevoli del solo reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36 ter, in esso assorbito il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1954, articolo 376 e li condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda ciascuno.

1.2 Propongono ricorso avverso la detta sentenza i due imputati a mezzo del loro difensore fiduciario, deducendo, con un primo motivo (comune ad entrambi), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale espresso il giudizio di colpevolezza pur in presenza di due circostanze non prese in considerazione e costituite, rispettivamente, dall'acquisto prima dell'infortunio del lavoratore di un "trabattello" necessario per l'esecuzione di lavori in quota e dalla dimostrata disponibilità, al momento dell'infortunio patito dal lavoratore, di tale attrezzo da parte di costui. Con un secondo motivo, pur esso comune ai due ricorrenti, viene dedotta violazione ed inosservanza della legge penale per avere il Tribunale calcolato quale data di commissione del reato quella dell'accertamento della violazione  effettuata cartolarmente da parte dell'Ufficiale di P.G. officiato delle indagini e non quella del verificarsi del fatto, coincidente con l', data di verificazione dell'infortunio ed incidente sulla possibilità di fruizione dell'indulto.

Diritto



1. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al primo motivo: va precisato che ai due imputati viene contestato di non avere, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della ..., dotato di apposito attrezzo, tale da consentire l'esecuzione di lavori in quota in regime di sicurezza, il lavoratore dipendente  che nella circostanza si era infortunato cadendo dalla scala. Tanto detto, le censure mosse con il ricorso contengono rilievi in fatto volti a ricostruire in modo alternativo la vicenda, peraltro esaminata in tutti i suoi aspetti dal Tribunale che, non solo aveva preso contezza della testimonianza resa relativamente alla disponibilità da parte del lavoratore dipendente dell'attrezzo fornitogli dai titolari della ditta (il "trabattello"), ma aveva anche valutato l'inidoneità specifica di tale strumento a garantire il lavoratore da possibili cadute al suolo poi in effetti verificatesi. La motivazione del Tribunale, oltre che esaustiva, si sottrae a qualsiasi censura di illogicità proprio perchè non rilevava la disponibilità dell'attrezzo, quanto la sua inidoneità specifica alla prevenzione degli infortuni, esattamente individuata dal Tribunale.

2. E' invece fondato il rilievo basato su una diversa data di commissione del reato coincidente non già con la data dell'accertamento, oltretutto avvenuto - come evidenziato in sentenza - a distanza di alcuni mesi dall'infortunio, ma con la data dell'infortunio, posto che l'addebito mosso ai due imputati era costituito proprio dalla mancata dotazione di idoneo attrezzo atto a prevenire gli infortuni da cadute. Se così è, la data di commissione del fatto va individuata nell'... (data dell'infortunio) il che avrebbe in ipotesi potuto consentire ai due imputati di usufruire dell'indulto ratione temporis. Tanto precisato, alla data odierna è certamente maturato il termine prescrizionale massimo quinquennale.

4. Stante, allora, la non manifesta infondatezza del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. Vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale, nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza impugnata, è solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4 20.1.2004 n. 18641).

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.