Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 ottobre 2012, n. 18652 - Rendita per inabilità permanente per malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20745/2010 proposto da:
(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 482/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/04/2010 R.G.N. 1899/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);
udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
Fatto
1.- La sentenza attualmente impugnata dichiara nulla la sentenza del Tribunale di Paola del 7 giugno 2002 e rigetta la domanda di (Omissis) volta ad ottenere una rendita per inabilità permanente per malattia professionale commisurata ad una riduzione della capacità lavorativa del 45%.
La Corte d'appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il Tribunale, in motivazione, ha respinto la domanda del (Omissis), sulla base degli accertamenti peritali effettuati, mentre nel dispositivo ha condannato l'INAIL a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura richiesta;
b) tale evidente contrasto concreta una ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., comma 2, ma non impedisce di riesaminare nel merito la controversia, senza che debba farsi applicazione dell'articolo 354 cod. proc. civ. - prevedente la rimessione al primo giudice - visto che tale norma si applica oltre che in presenza di un vizio del contraddittorio, quando la sentenza sia inesistente per mancanza della sottoscrizione (articolo 161 cod. proc. civ., comma 2) ma non anche in presenza di una qualsiasi altra nullità, automaticamente convertita in motivo di gravame;
c) nel merito la domanda del (Omissis) è infondata, perchè l'accertamento medico-legale effettuato in appello ha stabilito che l'invalidità permanente da ipoacusia del lavoratore è pari alla percentuale dell'11%, mentre l'aggravamento successivo, riscontrato nel 1986, non è compatibile con l'origine professionale, essendo cessata l'esposizione al rischio rumore;
d) le argomentazioni del c.t.u. - ove si fa anche riferimento all'insorgenza della sindrome di Meniere nel 1979 - sono razionali, coerenti, improntate ad una corretta applicazione della scienza medica e non risultano efficacemente contraddette.
2- Il ricorso di (Omissis) domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, l'INAIL.
Diritto
1 - Sintesi dei motivi di ricorso
1.- Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione, falsa ed errata applicazione dell'articolo 81 cod. proc. civ.. Si sostiene che il direttore regionale dell'INAIL per il Lazio non era legittimato a proporre l'atto di appello ed ad agire in rappresentanza dell'Istituto presso la Corte d'appello di Catanzaro e che la legittimazione competeva al direttore regionale per la Calabria, previa delega da parte del Presidente.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione, falsa ed errata applicazione dell'articolo 327 cod. proc. civ., perchè la Corte territoriale non ha rilevato la decadenza dell'impugnazione ovvero la nullità, improcedibilità o inammissibilità dell'appello, conseguente alla "mancata presentazione nei termini di valida impugnazione".
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, erroneità e insufficienza di motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nel contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, rilevato dalla Corte d'appello, ma secondo il ricorrente insussistente, visto che sia nella motivazione che nel dispositivo il Tribunale di Paola avrebbe fatto riferimento ad una invalidità del 45%.
Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione, falsa ed errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66 e articolo 74, comma 1, nonchè dell'articolo 115 cod. proc. civ.; b) in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, difetto e insufficienza di motivazione. Si sostiene che la Corte catanzarese, del tutto superficialmente, abbia accolto e fatto proprie le conclusioni del CTU di appello senza accorgersi che esse erano illogiche e contraddittorie e senza considerare, in particolare, che il ricorrente era adibito all'uso del martello pneumatico.
3 - Esame delle censure.
2.- I primi due motivi - da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono inammissibili.
Infatti, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:
a) nel processo civile l'invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è da ritenere preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già correttamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado (Cass. 4 aprile 2008, n. 8806; Cass. 12 gennaio 2006, n. 403; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22330; Cass. 13 agosto 2004, n. 15854);
b) peraltro, la questione della legittimazione in appello del direttore provinciale INAIL resta superata dalla costituzione nel giudizio di cassazione del legale rappresentante del predetto Istituto, la quale deve ritenersi idonea ad integrare una valida ratifica, anche tacita ed ammissibile in ogni stato e grado del giudizio, della condotta processuale del direttore di una sede periferica, laddove questi fosse stato sprovvisto della capacità processuale in relazione alla specifica azione giudiziaria, con conseguente sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale (Cass. 25 maggio 2004, n. 9869; Cass. 12 ottobre 2001 n. 12494), salvo l'insuperabile limite delle decadenze verificatesi nelle precedenti fasi intermedie del giudizio, quale quella conseguente allo spirare del termine breve per l'appello, con conseguente formazione del giudicato per difetto di tempestiva impugnazione (Cass. 9 marzo 2012, n. 3700).
Nella specie, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso risulta che il (Omissis) abbia tempestivamente sollevato dinanzi alla Corte territoriale la questione della irregolarità della costituzione dell'Istituto nel giudizio di secondo grado, essendo anzi riferito nel ricorso che: "si costituiva in appello il sig. (Omissis) il quale, contestate in fatto e in diritto le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello".
Per le suesposte ragioni la relativa censura non può avere ingresso nel presente giudizio, nel quale, peraltro, INAIL è regolarmente costituito per il tramite del proprio legale rappresentante.
3. - Anche il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.
Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'intestazione del quarto motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata, rispettivamente, per erronea lettura della sentenza di primo grado (terzo motivo) e per mancato approfondimento del tipo di attività lavorativa svolta a suo tempo dall'assicurato, che si sostiene che non sia stato correttamente effettuato dal CTU di appello, le cui conclusioni sono state accolte e fatte proprie dalla Corte catanzarese (quarto motivo).
In base al principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - il ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'articolo 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall'articolo 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477).
Nella specie, in riferimento ad entrambi i suddetti motivi, tale principio non risulta essere stato rispettato in quanto il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il contenuto essenziale dei documenti richiamati (sentenza di primo grado e relazione del CTU di appello), nè ha rispettato l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex articolo 366 cod. proc. civ., n. 6, dei dati necessari al reperimento degli stessi.
4 - Conclusioni.
4.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo precedente all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.